registrazioni libere delle conversazioni, sentenza 13 maggio 2011, n. 18908
Con la sentenza 13 maggio 2011, n. 18908 la Corte di Cassazione si è soffermata sul tema delle registrazioni libere delle conversazioni, stabilendo la liceità di tale attività purché non le si diffonda per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui.
Nel caso deciso il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza 13 luglio 2010 con cui il Tribunale di Tempio Pausania aveva rigettato l’istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro di una penna in cui erano incorporati un microfono e una telecamera, in quanto utilizzata per registrare due conversazioni tra presenti.
Al riguardo il Tribunale riteneva che la registrazione audiovisiva delle conversazioni, all’insaputa degli interlocutori, integrasse la fattispecie di trattamento di dati personali senza autorizzazione, in quanto l’attività d’investigatore privato svolta dall’indagato portava a ritenere che i dati indebitamente acquisiti fossero destinati alla diffusione a terzi.
Sussistevano pertanto le esigenze probatorie essendo necessario accertare l’eventuale destinazione a terzi dei dati raccolti e verificare se detta diffusione fosse finalizzata a procurare profitto al ricorrente con danno per i titolari dei dati personali acquisiti.
I Giudici del Palazzaccio, nell’affrontare la questione, ritengono che non sia illecito registrare una conversazione, perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante una registrazione, mentre è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi – come detto – della tutela di un diritto proprio o altrui.
Il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Cassazione evidenzia che nel caso di specie non si è realizzata nessuna delle ipotesi configurate dall’articolo 167 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Non trattandosi di dati sensibili o giudiziali, ovvero di dati idonei a rivelare lo stato di salute, non è prospettabile alcuna violazione degli articoli richiamati dall’articolo 167 e cioè né l’articolo 18 (che riguarda i trattamenti effettuati da soggetti pubblici), né il 19 (che riguarda il trattamento e la comunicazione da parte di soggetti pubblici di dati diversi da quelli sensibili e giudiziali), né gli articoli 123, 126 e 130 (che riguardano i dati relativi al traffico o all’ubicazione ovvero le comunicazioni indesiderate nell’ambito delle comunicazioni elettroniche), né il 129 (che riguarda la formazione degli elenchi di abbonati); né l’articolo 17 (che riguarda il trattamento di dati che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali e per la dignità dell’interessato) o l’art. 20 (che riguarda il trattamento di dati sensibili), o dell’art. 21 (che riguarda il trattamento di dati giudiziali) o il 21 (che riguarda il trattamento di dati giudiziali) e il 22 (che riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute). Neppure gli articoli 26 e 27 (che riguardano rispettivamente i dati sensibili e i dati giudiziali) risultano violati o l’articolo 45 (che riguarda il trasferimento di dati fuori dal territorio dello Stato) o l’articolo 25, comma 1, il quale dispone che “la comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria: a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell’art. 11, comma 1, lett. e); b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
In realtà, la sussistenza del reato doveva essere verificata con riferimento alla disposizione che condiziona il trattamento dei dati al consenso dell’interessato. In particolare, nel caso di violazione dell’articolo 23, l’art. 167 prevede la reclusione da sei a diciotto mesi, che aumenta se il fatto consiste nella comunicazione e diffusione dei dati personali.
La Cassazione non può fare a meno di evidenziare che mentre si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31, le altre disposizioni del d.lgs. 196/2003 si applicano al trattamento effettuato da persone fisiche esclusivamente per fini personali, solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. In ragione di ciò, nel caso in questione la Cassazione ha rilevato che se i dati oggetto della conversazione non erano destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione, potevano essere liberamente trattati senza dover informare l’interlocutore e senza doverne avere il previo consenso.
La Cassazione ha infine rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
| registrazioni | conversazioni | Alessandro Ferretti |
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 24 marzo – 13 maggio 2011, n. 18908
Massima e Testo Integrale


