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n. 557/PAS/___10089.D(1)Reg
VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato, da ultimo per
effetto dell’art. 4 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6
giugno 2008 n. 101;
VISTO il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente
modificato e integrato, da ultimo per effetto del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153;
VISTI in particolare, l’art. 136 del predetto Testo unico, nella parte in cui prevede che “la
licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che
intende esercitare” e l’art. 257, comma 2, del predetto Regolamento di esecuzione,
nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere la licenza di cui all’art. 134
del medesimo Testo unico “è corredata del progetto organizzativo e tecnicooperativo
dell’istituto, nonché della documentazione comprovante: a) il possesso
delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità
operative dell’istituto; b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici
occorrenti per l’attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle
disposizioni in vigore”;
CONSIDERATO che l’art. 257, comma 4, del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad
un decreto del Ministro dell’Interno l’individuazione delle caratteristiche minime cui
deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli
istituti e dei servizi di cui all’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la
direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi;
RITENUTO che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo
livello rispetto al Regolamento di esecuzione già richiamato;
VISTA la comunicazione alla Commissione europea effettuata, con nota prot. n. del
, ai sensi dell’art. 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal d. lgs.
23 novembre 2000, n. 417;
SENTITA la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all’art. 134 del testo unico
ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del
;
SENTITO l’Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con nota n.
del ;
VISTO l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
UDITO il parere del Consiglio di Stato n. , espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi, nell’adunanza del ;
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VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato art. 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. , del
;
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
“Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di
qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di
esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali
e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di
incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti”.
ART. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui
all’articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, d’ora in avanti
indicato come Regolamento di esecuzione:
a) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di
cui all’articolo 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza
privata, individuate negli Allegati A, C ed E del presente decreto;
b) i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le
caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all’art.257, comma
3, individuati nell’Allegato D del presente decreto;
c) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo
svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nella tabella B allegata al presente decreto;
d) le modalità di dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici
occorrenti individuate nell’Allegato A del presente decreto;
e) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonché la caratteristiche del progetto
organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni
commerciali, individuati negli Allegati G e H del presente decreto.
2. Il presente regolamento non riguarda attività, obblighi o adempimenti dovuti in relazione a
disposizioni di legge o di regolamento o comunque emanate in base a norme di legge o di
regolamento diverse dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo Regolamento di
esecuzione, sicché restano ferme le competenze di altre Amministrazioni derivanti da fonti diverse
dalla legislazione di pubblica sicurezza e sono fatte salve le disposizioni vigenti che, per determinati
servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o
certificazioni.
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ART. 2
Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata
1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnico-operativo ed i requisiti
minimi di qualità degli istituti di vigilanza privata, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime
essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all’articolo 1, le
caratteristiche minime del regolamento tecnico dei servizi, nonché i requisiti professionali e di
capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi
organizzativi, sono riportati negli Allegati A, B, C, D, E, F e F1 del presente decreto, di cui
costituiscono parte integrante.
2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle classi funzionali di attività che si
intendono svolgere ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali per i quali la licenza è richiesta,
sulla base delle seguenti classificazioni:
a) Classi funzionali:
classe A: attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa,
antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali;
classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e
telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme;
classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle
guardie giurate;
classe D: servizi di trasporto e scorta valori;
classe E:servizi di custodia e deposito valori.
b) Livelli dimensionali:
livello 1:servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a sei e non
superiore a 25;
livello 2: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 26 e non
superiore a 50;
livello 3: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 51 e non
superiore a 100;
livello 4: servizi che comportano un impiego di guardie giurate superiore a 100.
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c) Ambiti territoriali (individuati con riferimento alla tabelle ISTAT sulla popolazione residente):
Ambito 1: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla
precedente lettera a), in un unico territorio provinciale o parte di esso, a condizione che questa
parte sia definita da confini coincidenti con l’intero territorio di un comune, con popolazione
sino a 300.000 abitanti;
Ambito 2: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla
precedente lettera a), in un unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000
abitanti;
Ambito 3: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla
precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini
coincidenti almeno con l’intero territorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di
abitanti;
Ambito 4: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla
precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini
provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di
abitanti;
Ambito 5: Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla
precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini
provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti.
3. Per gli istituti che intendono operare nell’ambito di più classi funzionali di attività di cui al
comma 1, si applicano le caratteristiche minime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il
livello dimensionale dovrà essere graduato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna
classe funzionale e dell’ambito territoriale.
ART. 3
Requisiti e qualità dei servizi
1. I requisiti minimi di qualità dei servizi, in relazione alla loro tipologia, ai livelli dimensionali
ed agli ambiti territoriali di cui all’art. 2, sono riportati nella tabella D allegata al presente decreto e
di cui è parte integrante.
2. Ai fini della definizione delle classi funzionali, di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), e dei
requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie con le modalità
operative a fianco di ciascuna indicate:
a) vigilanza ispettiva: è il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per
il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;
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b) vigilanza fissa: è il servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la
presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle
operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei
titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
c) vigilanza antirapina: è il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui
sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di
credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla
prevenzione dei reati contro il patrimonio;
d) vigilanza antitaccheggio: è il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati,
grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto,
sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede;
e) telesorveglianza: è il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi
provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato
all’intervento diretto della guardia giurata. Sono esclusi dall’applicazione delle definizioni
del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di beni mobili che prevedano
l’esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso.
f) televigilanza: è il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con
l’ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere
l’intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di
specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell’effettività ed
attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la
prevenzione e repressione dei reati;
g) intervento sugli allarmi: è un servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto
dalla guardia giurata a seguito della recezione di un segnale di allarme, attivato
automaticamente ovvero dall’utente titolare del bene mobile ed immobile;
h) scorta valori: è il servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati
su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di
vigilanza o di terzi;
i) trasporto valori: è il servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli
di valore, effettuato con l’utilizzo di veicoli dell’istituto di vigilanza idoneamente
attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate, secondo quanto previsto dall’allegato D al
presente regolamento;
j) deposito e custodia valori: è il servizio di deposito e custodia di beni, connessa o meno
alla lavorazione degli stessi, affidati da terzi all’istituto di vigilanza, in locali idoneamente
attrezzati secondo le prescrizioni di sicurezza imposte.
3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresì nei servizi di cui all’articolo 1, comma 1,
le altre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione, ricerche e
raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1
del presente articolo, che siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali
le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attività svolti da
istituti autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che
non siano altrimenti disciplinati.
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ART. 4
Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di
informazioni commerciali
1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli
istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti
alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui
all’articolo 1, i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per
lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli Allegati G e H del presente decreto,
di cui costituiscono parte integrante.
2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attività che si intendono
svolgere e per le quali la licenza è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:
a) investigatore privato titolare di istituto;
b) informatore commerciale titolare di istituto;
c) investigatore autorizzato dipendente;
d) informatore autorizzato dipendente.
3. Sussistendo i requisiti di cui agli Allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo
svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui
il titolare ha eletto la sede principale dell’attività, autorizza il titolare – in possesso del tesserino
previsto dal D.M. di cui all’art. 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione – ad operare su tutto
il territorio nazionale. L’eventuale attivazione di sedi secondarie dovrà essere notificata al Prefetto
che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall’art. 257 ter, comma 5, del
Regolamento di esecuzione.
ART .5
Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale
1. Ai fini della definizione delle tipologie di attività, di cui all’art. 4, comma 2, e dei requisiti
minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attività d’indagine, esercitata
nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l’esercizio di
pubblici poteri, riservate agli organi di polizia ed alla magistratura inquirente:
a) Investigazione privata:
a.I): attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di
informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che
possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone
scomparse;
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a.II): attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d’azienda ovvero dal legale
rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a
risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in
sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro,
infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti,
concorrenza sleale, contraffazione di prodotti, valutazione dei rischi per la sicurezza dell’azienda;
a.III): attività d’indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale
ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all’individuazione ed
all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le
differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite
direttamente presso i locali del committente;
a.IV): attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società
di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei
sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno
delle società di assicurazioni;
a.V): attività d’indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi probatori da far valere
nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’art.222 delle norme di coordinamento del Codice d
procedura penale e dall’art. 327 bis del medesimo Codice;
a.VI): attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di
personale dipendente presso i locali del committente.
Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I, a.II, a.III, a.IV e a.V i soggetti autorizzati
possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’art.259
del Regolamento d’esecuzione: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento),
ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero
accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche.
b) Informazioni commerciali:
b.I): attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi,
elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali,
produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone,
persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti
aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi
committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della
privacy .
Per lo svolgimento delle attività di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di
propri collaboratori segnalati ai sensi dell’art.259 del Regolamento d’esecuzione, raccogliere
informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque
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(ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria,
fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a
chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso
committente, l’interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura
economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica
dell’interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante
l’opera intellettuale/professionale dell’uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed
informatiche..
ART. 6
Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate
Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate individuati
con il D.M. di cui all’art. 138, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
ART. 7
Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali
1. Le modificazioni alle tabelle allegate al presente decreto sono disposte con decreto del Ministro
dell’Interno, acquisito il parere della Commissione Consultiva Centrale di cui all’articolo 260-
quater del regolamento di esecuzione e sentito l’Ente nazionale di unificazione.
ART. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto
mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità
dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati.
2. Per i soli requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori
privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
la fase transitoria è fissata in trentasei mesi da tale data.
3. In caso di richiesta di estensione di licenza le disposizioni del presente decreto sono
immediatamente esecutive.
4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse
province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, debbono unificare le attività in un’unica licenza rilasciata dal Prefetto della
provincia ove l’istituto ha eletto la sede principale.
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5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall’applicazione
del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana .
Roma,
IL MINISTRO
(Maroni)
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ALLEGATO A
REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA
(art. 257, comma 4, del Regolamento di esecuzione TULPS)
A – Requisiti organizzativi minimi delle imprese
1. Iscrizione nel registro delle imprese
Essere iscritti nel registro delle imprese commerciali a norma del D.P.R. 7 dicembre
1995, n. 581 e successive modificazioni.
2. Requisiti soggettivi (per l’impresa, per il titolare di licenza, per altri soggetti muniti
della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di
amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori, per ciascuno dei
direttori tecnici):
2.1 quelli indicati dalla legge e dal regolamento di esecuzione del TULPS;
2.2 il titolare di licenza non può rivestire la qualifica di guardia giurata;
2.3 il titolare di licenza deve essere munito della rappresentanza legale della società e di
gestione autonoma dell’istituto.
3. Condotta imprenditoriale e commerciale (per l’impresa, per il titolare, per altri soggetti
muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di
amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori):
3.1 non aver rivestito alcuna delle cariche sopra precisate in una società che sia fallita
ovvero che sia stata sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all’atto
della domanda sottoposta ad amministrazione controllata;
3.2 avere la capacità di obbligarsi richiesta dalla legge (art. 134 TULPS) ed in
particolare non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall’art.38 del
D.Lgs. 163/2006;
3.3 essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva, nonché, per le attività i
cui contratti collettivi nazionali lo prevedono, della certificazione del competente ente
bilaterale nazionale ovvero di altra certificazione, avente pari garanzia di terzietà , circa
l’adempimento degli obblighi contrattuali rilevanti circa l’integrale rispetto degli obblighi
nascenti dal medesimo contratto anche in riferimento alla contrattazione territoriale di 2°
livello;
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3.4 non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1, comma 14, del
D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero
che sia comunque concluso il periodo di emersione;
3.5 non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
3.6 essere in regola con gli adempimenti tributari, salvo quanto previsto al punto 6.3.
4. Struttura organizzativa
4.1 Avere una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa, coerente e funzionale all’attività
che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si
intende operare, comprendente almeno:
4.1.1 una sede operativa, per le attività e gli adempimenti di cui all’articolo 135 del
TULPS;
4.1.2
???? un centro di comunicazioni, presidiato da guardie giurate per tutto il tempo di
effettuazione dei servizi, con le caratteristiche di cui all’allegato E, tipologia A, per la
vigilanza di cui all’art. 2 classe A, svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n.
1 e 2;
???? una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all’allegato E, tipologia B,
presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B,
D ed E svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n.1, 2;
???? una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all’allegato E tipologia C,
presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B,
D ed E svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n. 3;
???? una centrale operativa a norma UNI 11068/2005 ed eventuali successive modifiche o
integrazioni, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all’art. 2
classi A, B, D ed E svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n. 4;
???? un’ulteriore centrale a norma UNI 11068/2005 ed eventuali successive modifiche o
integrazioni, o ulteriori una o più centrali di cui all’allegato E, tipologia C, che
possano operare in back up tra loro, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la
vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell’ambito territoriale di cui al
punto “c” n.5.
4.1.2 bis Le dotazioni tecnologiche inerenti i centri di comunicazione o le centrali
operative di cui al punto precedente devono essere possedute da tutti gli Istituti di
Vigilanza. L’utilizzo comune di sistemi tecnologici di ricezione, di cui all’art. 257
sexies del Regolamento, è consentito limitatamente alle attività conseguenti
all’organizzazione in A.T.I. o forme consortili, e per la durata del contratto,
ovvero per la gestione dei segnali d’allarme e degli interventi conseguenti, ferma
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restando la piena disponibilità delle dotazioni tecnologiche di cui al punto 4.1.2
per le altre attività di vigilanza privata autorizzate in licenza.
4.1.3 una struttura direzionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i
requisiti di qualità di cui all’Allegato D del presente Regolamento, le prescrizioni
del Questore e l’ambito dimensionale e territoriale.
4.1.4 una struttura organizzativa aziendale, rapportata alle dimensioni della stessa, che
assicuri il controllo costante durante i servizi, nella sede operativa principale, da
parte del titolare della licenza o di un suo institore o di un direttore tecnico; per le
sole fasce orarie di servizio e quando si impiegano almeno 10 guardie particolari
anche un addetto al coordinamento e controllo che può coincidere con l’operatore
del centro di comunicazioni e/o della centrale operativa; per singoli servizi di
particolare complessità gestionale, che implichino un impiego contemporaneo di
almeno dieci guardie particolari, una di queste dovrà fungere da coordinatore.
4.1.5 la disponibilità di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del
personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo,
incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili
assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi;
4.1.6 l’assolvimento degli oneri di formazione previsti dal D.M. di cui all’art. 138,
comma 2, T.U.L.P.S, e dall’Allegato D del presente Regolamento.
4.1.7 L’istituto che opera in ambito territoriale esteso ( art. 2, lett. c), ambiti 3, 4, 5 )
dovrà garantire un idoneo sistema di comunicazioni che consenta una reale
comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato
nei servizi, con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione).
Alternativamente l’istituto potrà attivare centri di comunicazione o centrali
operative distaccati dalla sede principale al fine sempre di garantire una reale e
protetta comunicazione diretta con il personale operativo impiegato nei servizi.
4.1.8 Per ogni area di operatività dell’istituto distante oltre 150 Km in linea d’aria dalla
sede principale dello stesso o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato
con un centro di comunicazioni, l’istituto dovrà avere punti operativi (distaccati)
per il supporto logistico e di sicurezza al personale operativo impiegato in servizio
in tali aree.
4.1.9 In ogni area di operatività l’istituto dovrà dimostrare di possedere una dotazione di
automezzi sufficiente a garantire i servizi autorizzati.
.
4.2 essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN 9001/2008 e successive
eventuali edizioni o UNI 10891 e successive eventuali edizioni o dei requisiti previsti dal
corrispondente disciplinare tecnico
MODULARIO
INTERNO – 54
MOD. 4 UL
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S
5. Disponibilità delle dotazioni logistiche e tecnologiche:
5.1 disponibilità di locali, spazi attrezzati ed aree di rispetto, di dimensioni e caratteristiche
idonee e compatibili con il progetto presentato e con le attività richieste, idonee per
dimensioni, conformazione e posizione alle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie
di servizio;
5.2 disponibilità delle attrezzature di sala operativa di cui ai precedenti punti 4.1.2;
5.3 disponibilità di mezzi di locomozione e di trasporto, conformi alle disposizioni in vigore,
muniti dei propri contrassegni, commisurati ai servizi da svolgere, maggiorati di un mezzo
di riserva ogni dieci. I mezzi impiegati nei servizi di trasporto valori devono essere
blindati, quando è previsto, e presentare le caratteristiche costruttive e di equipaggiamento
indicate nell’Allegato D del presente Regolamento;
5.4 disponibilità di mezzi di protezione individuale, conformi alle disposizioni in vigore
comprese quelle UNI e CE se esistenti, commisurati al numero delle guardie particolari
dipendenti ed ai servizi da svolgere, maggiorati del 10 %, quale dotazione di riserva;
5.5 per il servizio di deposito valori affidati in custodia all’istituto, proprietà o disponibilità
esclusiva di un caveau avente le caratteristiche costruttive e di sicurezza passiva previste
dalla copertura assicurativa obbligatoria.
6. Capacità economico-finanziaria
6.1 avere, in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto
e, nelle società, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata
dell’attività, almeno pari a quanto previsto nell’Allegato F del presente Regolamento, in
funzione della configurazione definita dal progetto organizzativo e tecnico operativo e
dalla licenza;
6.2 essere in possesso di idonea copertura assicurativa Responsabilità Civile Contrattuale e
Responsabilità Civile conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti
ed ai livelli dimensionali dell’istituto, con valori minimi comunque non inferiori a quanto
riportato nella tabella F1;
6.3 avere, nel caso di debiti tributari accertati le disponibilità finanziare occorrenti, ad
integrazione di quanto previsto al punto 6.1, per far fronte agli stessi.
Il possesso dei requisiti sopra indicati è accertato dalla certificazione di qualità rilasciata da
uno dei centri di certificazione indipendente previsti dall’articolo 260-ter del Regolamento di
esecuzione del TULPS, ovvero, fino a quando detti organismi non siano operanti, può essere
dimostrato in ogni altro modo, anche a mezzo di idonee referenze bancarie o assicurative,
ferma restando la facoltà del Prefetto di disporre mirati accertamenti.
MODULARIO
INTERNO – 54
MOD. 4 UL
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S
Restano ferme le caratteristiche organizzative e le modalità di verifica previste, per particolari
servizi, dalle altre disposizioni in vigore.
7. Definizione delle tariffe:
7.1 essersi attenuto, nella individuazione delle tariffe, a criteri di:
7.1.1 coerenza con la licenza e con il progetto organizzativo e tecnico-operativo
dell’istituto;
7.1.2 piena copertura dei costi indicati dall’articolo 257-quinquies del Regolamento di
esecuzione, individuati in relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo come
parametro di riferimento le tabelle del costo del lavoro delle guardie particolari
giurate, sulla base delle determinazione degli oneri derivanti dall’applicazione del
CCNL di categoria e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro,
della Salute e della Previdenza Sociale.
1
ALLEGATO B
REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI DEL TITOLARE DELLA LICENZA, DELL’INSTITORE, DEL
DIRETTORE TECNICO
1. Il titolare della licenza, l’institore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privata
devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
diploma di scuola media superiore;
aver ricoperto documentate funzioni direttive nell’ambito di istituti di vigilanza privata, con
alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle
Forze dell’ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un
periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di
un anno e non più di quattro anni;
ovvero aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che
prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata;
per gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una
figura tra il titolare della licenza, l’institore e il direttore tecnico deve possedere il profilo
professionale UNI 10459:1995.
2. Il diploma di scuola media superiore non è richiesto ai soggetti che alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza da almeno cinque anni; per le
sole funzioni di direttore tecnico e/o institore è richiesta un’esperienza di almeno diciotto
mesi nella funzione.
2
1
ALLEGATO C
CARATTERISTICHE MINIME CUI DEVE CONFORMARSI IL PROGETTO ORGANIZZATIVO E TECNICOOPERATIVO
DI CUI ALL’ARTICOLO 257, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DEGLI
ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
1. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo è predisposto dal soggetto che richiede la
licenza ed è presentato al Prefetto unitamente all’istanza di autorizzazione, di cui costituisce
parte integrante.
2. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo deve illustrare dettagliatamente:
l’ambito territoriale in cui si intende operare;
il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale, le eventuali sedisecondarie e la centrale operativa dell’istituto;le tecnologie che intende impiegare;
la natura dei servizi che l’istituto intende svolgere;
il numero delle guardie che si ritiene di dover impiegare;
la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto;
i requisiti dell’impresa e del richiedente la licenza;
il tutto secondo le indicazioni contenute per ciascuna voce negli Allegati A, B ed E del
presente Regolamento.
3. Nella predisposizione del progetto dovrà inoltre tenersi conto:
della coerenza dei servizi;
della sicurezza delle guardie giurate;
delle prescrizioni di sicurezza pubblica, secondo le direttive tecniche impartite dal
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
della raggiungibilità operativa delle guardie giurate ed a tal fine si richiede,
obbligatoriamente per i servizi di classe A e B, di cui all’art.2, comma 2, lett. a), una
sede operativa principale dove si chiede la licenza ed un punto operativo per ogni area
funzionale (operatività) distante oltre 100 km, in linea d’aria, dalla sede principale o da
altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni come
indicato nell’allegato E, per il supporto logistico e la sicurezza operativa del personale
impiegato in servizio.
1
ALLEGATO D
REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA
E REGOLE TECNICHE DEI SERVIZI
(Art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione)
Sezione I^
1. DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E
L’IMPIEGO DELLE GUARDIE GIURATE
1a. ADEMPIMENTI GENERALI:
Il titolare dell’istituto di vigilanza, o in sua vece l’institore, il direttore tecnico ovvero le
figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale
dell’istituto, deve:
a) comunicare alle guardie giurate i turni di servizio e tenerli a disposizione dell’Autorità di
pubblica sicurezza per 2 anni, anche su supporto informatico non modificabile;
b) inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al Questore della Provincia interessata un foglio
notizie sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso
dell’espletamento del servizio, nonché ogni altra informazione degna di particolare attenzione per
l’ordine e la sicurezza pubblica. Le relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi
fatti, sono custodite agli atti dell’istituto di vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere
esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
c) impiegare le guardie giurate esclusivamente nei servizi per i quali l’istituto è autorizzato e
previsti dal vigente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da istituti di
vigilanza privata, d’ora in avanti indicato come C.C.N.L., non potendo impiegare le stesse in servizi
diversi dalla tutela dei beni patrimoniali;
d) accertare che le guardie particolari giurate dipendenti abbiano la disponibilità dei mezzi previsti e
necessari all’efficiente espletamento dei servizi nonché della modulistica necessaria per le diverse
incombenze; fornire alle stesse disposizioni scritte per particolarità e/o specificità in ordine ai
compiti e le modalità di esecuzione dei servizi medesimi quando siano difformi dalle disposizioni di
servizio dalle stesse acquisite con la formazione d’ingresso a dai periodici aggiornamenti forniti.
Tali atti devono essere archiviati e conservati per due anni presso la sede dell’istituto, anche su
supporto informatico;
2
e) non adibire ai servizi operativi guardie particolari giurate che non abbiano superato i previsti
percorsi di formazione tecnico- professionale, fatte salve quelle assunte per cambio d’appalto,
prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento o comunque
quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di
formazione;
f) impiegare, nell’esecuzione di scorte e trasporto valori, solo veicoli rispondenti ai requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni in materia, che siano efficienti per lo svolgimento del servizio ed in buono
stato di manutenzione, avendo cura di segnalare al Questore della provincia in cui l’istituto ha la
sede principale, e per conoscenza ai Questori delle province in cui intende operare, i mezzi, con le
relative caratteristiche, indicati nel progetto e le eventuali variazioni intervenute;
g) osservare, nell’organizzazione del lavoro, le vigenti norme in materia di sicurezza del personale
ed in particolare quelle del C.C.N.L. di categoria e quelle previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
recante “attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
h) osservare nel ricorso al lavoro straordinario i limiti previsti dalla legge in base alle regole
sottoscritte dalle parti sociali nei CCNL e/o negli integrativi di 2° livello;
i) per le ipotesi di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, ovvero per le
altre forme di associazione previste dall’art. 257-sexies del Regolamento di esecuzione, deve essere
data comunicazione al Questore della Provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede principale e
per conoscenza ai Questori interessati, dell’assunzione dei relativi servizi di vigilanza trasmettendo
copia del contratto stipulato. In ogni caso nello svolgimento di tali servizi è vietata la surroga o
qualsiasi altra forma di sostituzione da parte di istituti o di altri soggetti privi dell’autorizzazione di
cui all’art. 134 del T.U.L.P.S., nonché l’impiego promiscuo di personale e mezzi di un istituto di
vigilanza per l’espletamento dei servizi assunti da altro Istituto anche se facente parte dello stesso
raggruppamento temporaneo o altre forme di associazione di imprese, fatta eccezione per i sistemi
tecnologici utilizzati in comune e preventivamente comunicati al Prefetto;
l) inviare al Questore, e per conoscenza al Prefetto, della Provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la
sede principale, per le finalità di cui all’art. 257-ter, comma 3, ultimo capoverso e per
l’aggiornamento della banca dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, annualmente e
comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della licenza, una dettagliata relazione sull’attività
svolta, nonché sulla consistenza dell’organico, degli automezzi, degli equipaggiamenti in dotazione,
nonché dell’elenco abbonati ai servizi di vigilanza. In particolare dovranno essere indicati
dettagliatamente i seguenti elementi:
le tipologie dei servizi espletati nel corso dell’anno;
eventuali variazioni della composizione societaria;
l’insorgenza di eventuali situazioni debitorie per mancato versamento di contributi
previdenziali ed assicurativi, ovvero di oneri Fiscali o Tributari, provvedendo in caso
affermativo ad illustrare le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarità. Resta fermo
l’obbligo di esibizione al Prefetto del documento unico di regolarità contributiva, nonché
3
della certificazione dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, di cui all’art. 257-
ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., ovvero di certificare altrimenti,
con pari garanzia di terzietà, l’adempimento degli obblighi contrattuali rilevanti, ed è in
facoltà degli interessati esibire le risultanze del sistema informativo dell’anagrafe tributaria;
le risorse tecnico-logistiche, le caratteristiche e le misure di difesa passiva dei furgoni
blindati e dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto valori e lo stato d’uso degli stessi;
le comunicazioni riguardanti i corsi organizzati per la formazione e l’aggiornamento
professionale delle guardie giurate.
m) inviare ai Questori territorialmente competenti ed al Questore della Provincia in cui l’istituto di
vigilanza ha la sede principale, annualmente, il numero totale degli obiettivi, specificando la
tipologia dei servizi, l’elenco degli abbonati e dei Comuni in cui viene svolto il servizio;
n) custodire per almeno 2 anni a disposizione dell’Autorità di pubblica sicurezza presso la sede
principale, ed eventualmente in copia presso le sedi operative dell’istituto, su supporto informatico
non modificabile, tutta la documentazione riguardante l’attività svolta, nonché quella relativa alle
guardie giurate, ed esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
consentendone la consultazione e l’acquisizione di copie.
o) rendere edotte le guardie particolari giurate dipendenti delle disposizioni del Regolamento di
servizio redatto dall’istituto e approvato, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12
novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede
principale d’intesa con i Questori competenti, facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di
presa visione da custodire nel fascicolo personale dell’interessato.
1b: Obblighi ed adempimenti delle guardie giurate
Le guardie giurate:
a) devono essere adibite esclusivamente alla vigilanza ed alla custodia di beni mobili ed immobili
ovvero in altre attività espressamente previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento;
b) prima dell’inizio del servizio devono:
- essere a conoscenza delle direttive che lo regolano e ricevere dall’istituto di vigilanza le pertinenti
disposizioni scritte di carattere generale e particolare, con l’obbligo di esibirle agli organi deputati
al controllo;
-assicurarsi dell’idoneità dell’equipaggiamento tecnico operativo in dotazione segnalando, per
iscritto, eventuali anomalie riscontrate.
- In particolare, prima dell’inizio di ciascun turno di servizio devono controllare:
1. l’efficienza dell’arma utilizzata in servizio;
2. l’efficienza degli apparati radio-rice-trasmittenti, sia portatili che veicolari;
3. l’efficienza del veicolo in dotazione, nelle parti meccaniche ed elettriche (motore,
accensione, sistemi luminosi, ecc.…) segnalando immediatamente eventuali anomalie e/o
avarie per gli interventi del caso.
Delle irregolarità riscontrate nel corso del servizio, deve darsi immediata notizia all’Istituto
mediante comunicazione alla C.O.
4
c) non possono essere distratte dal loro servizio e devono aderire ad ogni richiesta loro rivolta dagli
Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria, come disposto dall’art. 139 del
T.U.L.P.S.;
d) sono obbligate ad esibire i documenti attestanti la loro qualità a richiesta degli Ufficiali ed Agenti
di pubblica sicurezza;
e) hanno l’obbligo di usare la massima diligenza nella custodia delle armi, delle dotazioni di
servizio e dei titoli autorizzatori in loro possesso, adoperando ogni cautela necessaria ad impedire
che si danneggino o che altri se ne impossessino.
1.c: Assunzione ed immissione in servizio delle guardie giurate.
Il titolare dell’Istituto di vigilanza, a seguito dell’esito positivo dei colloqui selettivi delle
aspiranti guardie giurate, verifica nei limiti ed in relazione a quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia, il possesso dei requisiti richiesti per la richiesta della nomina da parte del
Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’art. 249 del Regolamento di esecuzione.
L’impiego in servizio potrà essere disposto solo dopo che la guardia giurata ha ottenuto il
rilascio del decreto di nomina del Prefetto, ha prestato il giuramento previsto dall’art. 250 del
Regolamento di esecuzione e previo superamento con esito positivo di un apposito corso teoricopratico
formativo, organizzato dall’istituto di vigilanza interessato, fatte salve le guardie assunte per
cambio d’appalto, prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento
o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un
documentato corso di formazione.
1.d: Orario di lavoro
L’orario di lavoro è quello stabilito dal C.C.N.L e dalla contrattazione territoriale
integrativa. Al Questore che approva il Regolamento di servizio è trasmessa copia della
certificazione liberatoria, rilasciata in data non antecedente ai sei mesi dall’ente bilaterale previsto
dal C.C.N.L., attestante l’integrale e corretta applicazione del C.C.N.L
1.e: Formazione delle guardie particolari giurate
Fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno riguardante l’individuazione dei
requisiti minimi professionali e di formazione previsto dall’art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S., da
adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione, l’Istituto di Vigilanza cura la
preparazione teorica e l’addestramento delle dipendenti guardie giurate, prima della loro immissione
in servizi operativi, organizzando corsi di formazione teorico-pratici della durata di almeno 48 ore.
I corsi di formazione si articolano in lezioni teoriche e pratiche e debbono perseguire i
seguenti obiettivi:
a) conoscenza delle norme che regolano l’attività di vigilanza privata e le mansioni di
guardia particolare giurata, nonché di quelle relative alla sicurezza sul lavoro;
b) conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento teorico-pratico delle tecniche operative
per l’esecuzione dei servizi;
5
c) conoscenza dell’organizzazione aziendale e descrizione delle modalità di organizzazione
delle varie tipologie dei servizi;
d) frequenza al tiro a segno che consenta il rilascio della licenza di porto di pistola e/o fucile
e l’acquisizione delle conoscenze tecniche operative relative all’uso, maneggio, cura e custodia delle
armi;
e) addestramento all’utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, nonché di ogni altra
apparecchiatura tecnologica utilizzata quale dotazione ;
f) conoscenza approfondita delle norme del T.U.L.P.S. in materia di vigilanza privata;
g) regolamento di attuazione e decreti collegati nonché prescrizioni emanate dall’Autorità di
P.S.;
h) nozioni di diritto e procedura penale con approfondimento degli aspetti normativi relativi
all’uso legittimo delle armi, porto, trasporto, uso, custodia e detenzione armi;
i) nozioni di diritto costituzionale;
j) contrattazione collettiva di comparto – legislazione in materia di lavoro;
l) aspetti etico professionali;
m) nella formazione delle guardie giurate destinate ai servizi antirapina, nonché al trasporto
e scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in dotazione,
le lezioni dovranno essere organizzate in modo che dall’analisi di alcuni fatti di cronaca riguardanti
i reati contro il patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire
ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose.
Per l’addestramento all’uso delle armi, le guardie giurate devono superare ogni anno un corso
di lezioni regolamentari di tiro a segno, come previsto dalla normativa vigente.
Dell’inizio dei corsi, dei relativi programmi è data comunicazione, almeno una settimana
prima, al Questore della Provincia ove l’istituto ha la sede principale. Tale comunicazione dovrà
contenere l’elenco dei partecipanti, nonché l’indicazione del luogo e degli orari di svolgimento delle
lezioni.
E’ fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate che non siano munite del decreto di
nomina e di relativo porto d’armi, quando svolgono servizio armato, e che non abbiano frequentato
il corso teorico-pratico con profitto fatte salve quelle assunte per cambio d’appalto, ovvero
prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento o comunque
quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di
formazione.
Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di nuova nomina dovranno essere
affiancate, per almeno una settimana, nell’espletamento dei servizi cui saranno destinate, da guardie
giurate che abbiano maturato specifica esperienza negli specifici servizi. Per particolari tipologie di
servizio, quali ad es. trasporto e scorta valori, o servizi previsti da disposizione di legge o
regolamenti si farà riferimento a quanto previsto dai relativi decreti o da disposizioni delle Autorità
competenti. Della frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, i titolari
degli istituti sono tenuti a conservare documentazione comprovante l’avvenuta partecipazione,
controfirmata dalla guardia giurata interessata ovvero mediante certificazione dell’Ente Bilaterale
della Vigilanza Privata.
Restano ferme le previsioni di legge e contrattuali in materia di apprendistato.
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1.f: Aggiornamento professionale periodico delle guardie giurate.
Fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno riguardante l’individuazione dei
requisiti minimi professionali e di formazione previsto dall’art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S., da
adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione, il titolare dell’Istituto di vigilanza
predispone con cadenza annuale un documento informativo di aggiornamento professionale per
tutte le guardie giurate dipendenti; organizza inoltre i corsi necessari all’aggiornamento del
personale nel caso in cui vengano introdotte e utilizzate strumentazioni innovative sotto il profilo
tecnologico, ovvero implementazioni e/o innovazioni della strumentazione in uso, finalizzati al
miglioramento dell’efficacia dei servizi svolti, ovvero ad assicurare maggiori condizioni di
sicurezza delle guardie giurate nello svolgimento degli stessi servizi o innovazioni normative e
legislative per l’attività degli Istituti e delle guardie di particolare importanza. Restano salve le
attività di esercitazione connesse al rinnovo del porto d’arma.
Il documento informativo di aggiornamento professionale avrà ad oggetto le stesse materie
indicate al precedente punto 1.e), curando in particolare l’approfondimento di eventuali nuove
norme relative al settore specifico.
1.g: Esercitazioni di tiro.
1. Per ciascuna guardia giurata è istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione
delle esercitazioni di tiro, con frequenza almeno quadrimestrale, comprese le esercitazioni
previste dalla legge per il rinnovo del porto d’armi, svolte con le armi utilizzate durante il
servizio e con quella in dotazione, e sul quale, per ogni esercitazione, la guardia giurata appone
la propria firma e il titolare dell’istituto o un suo delegato provvederà ad accertare l’effettuazione
delle esercitazioni di tiro, controfirmando i libretti di tiro.
2. Il libretto di tiro dovrà altresì riportare il numero dei colpi esplosi, non inferiore a cinquanta, e
dei risultati conseguiti in merito al maneggio delle armi.
3. Resta fermo che il numero di cartucce ulteriore da utilizzare per ottenere il risultato, anche di
diverso calibro, è valutato dagli istruttori di tiro con riferimento all’abilità dimostrata nell’uso e
maneggio delle armi.
4. La documentazione comprovante l’avvenuto svolgimento dell’aggiornamento professionale e dei
risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, compresi i libretti di tiro del personale
dipendente, dovrà essere custodita presso la sede dell’Istituto di vigilanza privata ove la guardia
prevalentemente lavora, per essere esibita agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in caso di
controllo.
7
Sezione II^
2. ADEMPIMENTI PARTICOLARI RELATIVI AI SERVIZI
2.a: Disposizioni ed ordini di servizio.
Il titolare dell’istituto di vigilanza, o in sua vece l’institore, il direttore tecnico, ovvero le
figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale
dell’istituto, deve fornire a ciascuna guardia giurata le disposizioni scritte inerenti i compiti e le
modalità di esecuzione dei servizi da espletare.
Il servizio deve essere predisposto in modo tale da consentire in caso di necessità per servizi
occasionali o modifiche a quelli ordinari di essere modificato anche giornalmente, deve essere
registrato su apposito software gestionale, il servizio deve essere comunicato alle guardie giurate
interessate prima dell’inizio dei turni di servizio e così pure deve essere comunicata ogni variazione
intervenuta; il servizio deve riportare i servizi svolti da ciascuna guardia giurata, con l’indicazione
dell’orario e della tipologia del servizio stesso.
L’ “ordine di servizio” giornaliero è custodito agli atti dell’Istituto, anche su supporto
informatico non modificabile, per almeno due anni e deve essere esibito a ogni richiesta degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo.
Le guardie giurate indossano nell’espletamento del servizio, di norma, la divisa approvata
dal Prefetto della Provincia in cui l’istituto ha sede principale ovvero, in casi particolari o per
specifici servizi, su richiesta del titolare di licenza, previa autorizzazione del Questore
territorialmente competente, il distintivo, anche esso approvato dal Prefetto, che deve essere esposto
in modo ben visibile.
Il titolare dell’istituto, le guardie giurate ed il personale comunque dipendente dall’Istituto e
chiunque altro venga a conoscenza degli “ordini di servizio interni” sono tenuti al segreto d’ufficio
e ad usare ogni misura o cautela idonea a garantire la riservatezza.
2.b:Dotazioni ed equipaggiamenti delle guardie giurate.
Gli Istituti di vigilanza privata provvedono affinché le guardie giurate per l’espletamento dei
singoli servizi abbiano la disponibilità delle dotazioni previste dal progetto organizzativo e tecnicooperativo
ed indicate dal Regolamento di servizio dell’Istituto, che devono essere efficienti,
funzionanti ed in buono stato di manutenzione, in modo che sia sempre garantita la sicurezza degli
operatori e l’efficienza dei servizi.
Ogni guardia giurata per l’espletamento dei servizi sarà dotata della divisa approvata dal
Prefetto che ha rilasciato la licenza dell’Istituto o del distintivo se previsto, e svolgerà il servizio
armato esclusivamente con una sola arma (pistola o revolver) di sua proprietà e regolarmente
denunciata, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
L’impiego in servizio da parte delle guardie giurate delle armi lunghe è ammesso solo in
situazioni eccezionali e deve essere preventivamente autorizzato dal Questore della provincia ove
l’istituto ha la sede principale sentiti i Questori interessati.
Salvo casi espressamente previsti (ad es. servizi di scorta), comunque preventivamente
autorizzati dal Questore, è fatto divieto di impiegare per i servizi automezzi che non siano di
proprietà o nella disponibilità dell’ Istituto. Gli automezzi devono essere, quando impiegati nei
8
servizi di vigilanza, sempre condotti esclusivamente da guardie giurate in uniforme e debbono
essere comunque sempre dotati di collegamento radio e dei contrassegni distintivi dell’ Istituto nelle
caratteristiche approvate dall’ Autorità competente. La livrea degli automezzi, come la
denominazione dell’istituto di vigilanza, il logo e i contrassegni distintivi dello stesso nonché le
uniformi del personale, non debbono recare riferimenti al termine “polizia” o “carabinieri” o altri
consimili ovvero ad attività riservate agli organi di polizia.
I furgoni blindati devono essere conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali
individuate con il decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno
n.332/1998 ed a quanto previsto dal presente Regolamento anche con riguardo alle normative che
regolano la circolazione stradale, essi devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata
dall’allestitore che ne attesti la conformità.
L’istituto deve custodire la documentazione relativa a detti veicoli e al relativo
equipaggiamento, provvedendo, altresì, ad annotare su apposito registro i controlli e le
manutenzioni effettuate. Tale documentazione dovrà essere esibita a richiesta degli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza e conservata per il periodo di tenuta in esercizio del veicolo.
L’impiego delle armi lunghe nei servizi di vigilanza privata, fermo restando l’eccezionalità
dello stesso e fatte salve particolari prescrizioni contenute nel Regolamento di servizio approvato
dal Questore, è di norma subordinato all’osservanza dei seguenti obblighi o condizioni:
-le guardie giurate comandate nei servizi di scorta valori a mezzo su furgoni blindati dell’Istituto che
impiegano armi lunghe devono preventivamente munirsi della relativa licenza di porto di fucile per
difesa personale rilasciato dal Questore territorialmente competente;
-il fucile deve essere a canna liscia, a caricamento manuale o a funzionamento semiautomatico, con
l’impiego esclusivo di munizionamento a palla unica, restando assolutamente vietato l’impiego delle
munizioni spezzate;
-il porto del fucile da parte della guardia giurata è limitato al tempo e al percorso impiegato per
effettuare il servizio preventivamente autorizzato;
- l’arma deve essere di proprietà della guardia giurata che la impiega e regolarmente denunciata
presso l’Ufficio di polizia territorialmente competente con riguardo al luogo di abituale detenzione
della stessa.
-è vietato presso gli Istituti di vigilanza istituire armerie o comunque destinare locali per la custodia
o il deposito armi, fatta eccezione per l’arma lunga qualora la guardia giurata non sia in condizione
di custodirla adeguatamente e comunque previa specifica autorizzazione del Questore. In tal caso
l’arma lunga dovrà essere custodita in apposito armadio blindato la cui chiave dovrà essere nella
disponibilità della guardia giurata titolare dell’arma stessa.
-è fatto obbligo alle guardie giurate di comunicare per iscritto al titolare dell’Istituto il tipo, la marca
e la matricola dell’arma usata in servizio, che dovrà comunque essere di tipo consentito dalla legge.
L’arma lunga è iscritta nel libretto di tiro della guardia particolare giurata che ne è proprietaria e le
esercitazioni al tiro presso la Sezione del Tiro a Segno Nazionale, dovranno essere effettuate
esclusivamente con l’arma riportata nel citato documento i cui dati identificativi sono stati
preventivamente segnalati all’Istituto di vigilanza.
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- è vietato il prestito, il comodato e la cessione anche temporanea a qualsiasi titolo delle armi,
compreso tra guardie giurate, ad esclusione della regolare vendita della stessa a soggetto
autorizzato.
2.c: Controlli – Rapporto di lavoro – Disciplina.
Il titolare dell’istituto di vigilanza o, in sua vece, l’institore, il direttore tecnico, ovvero le
figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale
dell’istituto, vigila sull’adempimento da parte delle guardie giurate nell’esecuzione dei singoli
servizi delle prescrizioni generali previste da disposizioni di legge o di regolamento e su quelle
particolari imposte dal Questore nel Regolamento di servizio approvato ai sensi del R.d.l. 26
settembre 1935, n. 1952 e del R.d.l 12 novembre 1936, n. 2144.
II rapporto di lavoro delle guardie giurate con l’Istituto di vigilanza privata è regolato dal
complesso delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti di vigilanza
privata e dagli accordi integrativi stipulati a livello territoriale ed aziendale con le OO.SS., nonché
dal complesso delle disposizioni normative in materia.
I comportamenti sanzionabili disciplinarmente posti in essere dalla guardia giurata sono
sanzionati con le procedure ed i provvedimenti contemplati dalle vigenti disposizioni e sono
comunicati a cura del titolare dell’istituto al Questore territorialmente competente, unitamente alla
sanzione disciplinare irrogata ed alla relativa documentazione.
Resta salva ed impregiudicata la potestà disciplinare del Questore sulle guardie giurate, ai
sensi delle disposizioni di pubblica sicurezza vigenti in materia.
2.d: La Centrale Operativa: la sede, le tecnologie impiegate e le modalità di
svolgimento del servizio.
La sede della centrale operativa, le tecnologie impiegate, nonché la funzionalità dei sistemi
di comunicazione sono comunicati ed approvati dal Prefetto, in relazione a quanto previsto dagli
articoli 257, 257-ter e 257-sexsies del Regolamento di esecuzione.
L’attività della Centrale Operativa si svolge sotto la responsabilità del titolare dell’istituto, di
regola senza soluzione di continuità nell’arco delle 24 ore; è ammessa una operatività limitata allo
svolgimento dei servizi dell’istituto, previa preventiva comunicazione al Questore dei turni di
operatività. L’accesso alla Centrale Operativa è precluso ai soggetti non autorizzati.
Il personale preposto alla Centrale Operativa deve essere comunque in possesso del decreto
di nomina a guardia giurata, indossare l’uniforme ed essere armato, al fine di prevenire ed evitare
manomissioni od intrusioni da parte di persone non autorizzate ad accedere ai locali della Centrale;
in particolare deve attenersi alle consegne impartite dal titolare dell’istituto, il quale è tenuto a
fornire oltre ai manuali operativi per il funzionamento degli apparati tecnologici, dettagliate
istruzioni finalizzate a promuovere all’occorrenza l’immediato intervento delle Forze di Polizia
dello Stato, secondo quanto prescritto dal Questore o, in mancanza, previe specifiche intese con la
Questura.
Tutte le comunicazioni avvenute via radio e i relativi esiti dovranno essere registrati su
apposito registratore di comunicazioni. Prima dell’inizio di ciascun servizio dovranno essere
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effettuati i controlli di funzionalità degli apparati radio ricetrasmittenti e di altri apparati in uso alle
guardie giurate, I registri e gli atti relativi devono essere custoditi nei locali della sala operativa a
disposizione degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza.
In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, il titolare dell’Istituto, ovvero un
suo delegato, dovrà provvedere tempestivamente alla verifica delle apparecchiature utilizzate e ad
assicurare il ripristino immediato delle comunicazioni, intraprendendo, contestualmente, ogni
opportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l’ausilio occorrente al personale operante.
Sezione III^
3. DEI SINGOLI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
3.a: Le diverse Tipologie di servizi, adempimenti generali.
Gli Istituti di vigilanza privata per mezzo delle dipendenti guardie giurate e con l’uso dei
mezzi posti a loro disposizione disimpegnano i seguenti servizi:
1. vigilanza fissa;
2. vigilanza saltuaria di zona;
3. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza;
4. intervento su allarme;
5. vigilanza fissa antirapina;
6. vigilanza fissa mediante l’impiego di unità cinofile;
7. servizio di antitaccheggio;
8. custodia in caveau;
9. servizio di trasporto e scorta valori e servizi su apparecchiature automatiche, bancomat e
casseforti;
10. servizio scorta a beni trasportati con mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di
valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
11. servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da specifiche norme di
legge o di regolamento (D.M. 85/1999, D.M. 154/2009, ecc.).
Per ciascuno di tali servizi le guardie giurate, oltre a quanto già previsto dalle precedenti
Sezioni I e II devono:
-attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite dall’Istituto;
-segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale alla Centrale Operativa, intervenendo in
caso di necessità in condizioni di assoluta sicurezza per la propria e l’altrui incolumità;
-compilare, al termine di ogni turno di servizio, un dettagliato rapporto sull’attività svolta solo se vi
siano novità, fatti o situazioni degne di rilievo;
-nei servizi ad obiettivi fissi attendere il cambio prima di lasciare la postazione;
-verificare, prima di intraprendere il servizio, l’efficienza dei mezzi e dell’equipaggiamento in
dotazione e segnalare eventuali anomalie riscontrate mediante annotazione sul foglio di marcia e sul
rapporto di servizio.
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3.b: Servizio di piantonamento.
3.b.1: Definizione di obiettivi sensibili e speciali esigenze di sicurezza.
Devono intendersi obiettivi sensibili e, come tali, affidati alla vigilanza delle guardie giurate,
qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell’Ordine:
aziende pubbliche o private del settore energetico (sia che trattasi di strutture di produzione
di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche
(compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana);????
aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di
collegamento, smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di
emittenti radiotelevisive a carattere nazionale;????
raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e
lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate.????
Devono intendersi come siti con speciali esigenze di sicurezza e, come tali, analogamente
affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze
dell’Ordine:
???? siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il
pubblico interesse e per i quali va garantita l’incolumità e l’operatività (ad esempio
aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari);
siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone
autorizzate (ad esempio strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a
forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS…);
siti dove l’accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di
metalli o all’identificazione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari in
genere);
siti dove ci sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio
musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere di alto valore artistico ed economico).
Ferme restando le definizioni sopra indicate nonché le previsioni dell’art.256 bis del
Regolamento d’esecuzione, è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni
mobili in essi contenuti durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico.
3.b.2: Servizio di vigilanza fissa diurna o notturna
Il servizio di vigilanza fissa diurna o notturna ad un obiettivo fisso è espletato, con
riferimento alla natura dell’obiettivo da vigilare, da una o più guardie giurate armate e in uniforme,
munite di idoneo equipaggiamento al fine di garantire la massima sicurezza per gli operatori e,
qualora l’utente non abbia disposto la dotazione di altri idonei mezzi di trasmissione,
preventivamente verificati e comunicati alla Questura territorialmente competente e per conoscenza
alla Questura dove l’Istituto ha la sede principale, sono munite di apparato radio ricetrasmittente o
di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con la Centrale Operativa dell’istituto.
La guardia giurata deve essere preventivamente informata sulla natura dell’obiettivo da
vigilare, sui rischi e sulle modalità di esecuzione del servizio e segnalare con tempestività eventuali
situazioni anomale che dovesse rilevare alla Centrale Operativa dell’Istituto.
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L’Istituto, d’intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il
servizio più efficiente, efficace ed agevole per il personale dipendente.
3.c: Servizio di vigilanza saltuaria in zona
Il servizio di ispezione esterna e/o interna diurna o notturna ad uno o più obiettivi sensibili è
svolto in uniforme da una o più guardie giurate armate, con veicolo radiocollegato, munito di faro
brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato, di proprietà o nella disponibilità
dell’Istituto con i contrassegni distintivi ed il logo dell’istituto approvati dalle Autorità competenti,
fatti salvi i servizi di vigilanza appiedata nei centri storici urbani.
Le guardie giurate devono avere preventiva conoscenza dell’ubicazione degli obiettivi loro
affidati e sulle finalità del servizio di vigilanza affidata ed hanno l’obbligo di comunicare alla
Centrale Operativa, con frequenza prestabilita, la loro posizione, le eventuali novità ed ogni
situazione anomala riscontrata.
II numero degli obiettivi da affidare alla vigilanza deve essere congruo con riferimento
all’orario di servizio, alla distanza, alla natura ed alla dislocazione degli obiettivi, alle condizioni
ambientali ed alle specifiche modalità di esecuzione del servizio.
L’istituto, d’intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il
servizio più efficiente e agevole per il personale dipendente.
Nel caso di svolgimento del servizio da parte di una sola guardia giurata, ove si rendesse
necessario l’intervento, la guardia è tenuta ad informare tempestivamente la Centrale Operativa
dell’Istituto e, nel caso rilevi una effettiva situazione di pericolo, ad attendere l’arrivo di personale
di supporto che l’operatore di centrale provvederà ad inviare prontamente sul posto;
contestualmente, previa verifica dell’effettività ed attualità del pericolo, l’operatore di centrale
provvederà ad informare la centrale operativa delle Forze di polizia impegnate nel controllo del
territorio, secondo le disposizioni impartite dal Questore della provincia, sulla base di specifiche
intese.
Sono vietati i servizi di vigilanza generica e controllo del territorio di competenza esclusiva
delle Forze dell’ordine.
3.d: Servizi di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di
videosorveglianza
Il servizio di ricezione di allarmi alla Centrale Operativa dell’Istituto consiste nella gestione
di un impianto di intertrasmissione a distanza di segnali di allarme collegato con obiettivi affidati
alla vigilanza dell’Istituto. In caso di ricezione del segnale di allarme l’operatore della Centrale
dell’Istituto coordinerà l’intervento in loco, ovvero provvederà ad avvisare l’utente e, se necessario,
le Forze di Polizia, previa verifica dell’effettività ed attualità dell’allarme.
Il servizio di videosorveglianza consiste nell’effettuazione di ispezioni a mezzo di sistemi
video installate nella proprietà del cliente collegati con la Centrale Operativa. Le ispezioni video,
che debbono essere svolte solo da personale munito della qualifica di guardia giurata possono essere
fissi, ovvero possono avvenire ad intervalli temporali prestabiliti o su segnalazione di allarme.
L’attività sopra indicate sono disimpegnate obbligatoriamente da guardie giurate, ferme
restando le attribuzioni delle Forze dell’ordine.
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3.e: Servizio di intervento su allarmi.
Nei servizi di cui al precedente punto 3.d), in caso di attivazione del segnale d’allarme, la
Centrale Operativa dell’Istituto provvede ad inviare, con automezzo radiocollegato di proprietà o
nella disponibilità dell’Istituto, con i contrassegni approvati dall’ Autorità competente e di apparato
radio anche portatile, personale dipendente dallo stesso Istituto, affinché proceda all’ispezione sul
posto. Il personale impiegato in tali servizi deve avere preventiva e piena conoscenza
dell’ubicazione e dello stato degli obiettivi allarmati.
L’ispezione esterna dell’obiettivo è svolta da una o più guardie giurate in uniforme, armata,
equipaggiata di giubbotto antiproiettile e di torcia. Il giubbotto antiproiettile deve essere sempre
indossato prima di iniziare e durante l’ispezione, nello svolgimento della quale la guardia giurata
deve adottare ogni possibile cautela finalizzata all’efficacia dell’intervento in sicurezza e
provvedendo a richiedere alla Centrale Operativa dell’Istituto, ove necessario, ulteriore personale
in ausilio.
L’ispezione interna, salvo i casi di accertate situazioni di pericolo all’incolumità della
Guardia e/o di altre persone, potrà essere eseguita da una guardia giurata.
In presenza di accertate ed effettive situazioni di pericolo, la guardia giurata intervenuta sul
posto, dovrà richiedere, alla Centrale Operativa dell’Istituto, il supporto di un’altra guardia e delle
Forze dell’ordine territorialmente competenti. In quest’ultimo caso, la guardia dovrà comunque,
prima di effettuare l’ispezione interna, attendere l’arrivo di un’altra guardia o quello delle Forze
dell’ordine.
3.f: Servizi di vigilanza fissa antirapina
Il servizio consiste nella vigilanza fissa interna od esterna all’obiettivo da effettuarsi nelle
sedi o nelle filiali di istituti di credito e uffici postali, nonché presso obiettivi che, per l’entità dei
valori ivi esistenti, possono costituire un richiamo per possibili azioni criminose.
Fatto salvo l’obbligo di aderire ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, di cui all’art. 139 del T.U.L.P.S.., le guardie giurate impiegate in
servizio non possono essere distratte con ordini diversi da parte dei proprietari o dei responsabili
degli obiettivi vigilati.
In relazione alla delicatezza del servizio svolto che comporta un gravoso dispendio di
energie psico-fisiche, è fatto divieto di impiegare nel servizio di vigilanza fissa antirapina guardie
giurate che nel corso della giornata abbiano già espletato servizi di altra natura, per un turno pari a
quello previsto dalle vigenti normative e dagli accordi sindacali.
3.g: Diverse modalità di svolgimento del servizio
3.g.1: Servizio esterno
Le guardie giurate impiegate nel servizio esterno alle banche, uffici postali ed altri simili
obiettivi devono:
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1. indossare costantemente il giubbotto antiproiettile ed essere munite di radio ricetrasmittente
portatile in costante contatto radio con la Centrale Operativa dell’istituto;
2. rispettare l’orario del turno di servizio ed all’inizio di ciascun turno collegarsi con la
Centrale Operativa dell’istituto onde stabilire il relativo contatto radio per le ordinarie
comunicazioni;
3. vigilare l’obiettivo mediante un’attenta azione di prevenzione, segnalando alla Centrale
Operativa dell’Istituto ogni anomalia o elemento sospetto ed annotando qualsiasi elemento
che possa ritenersi utile per le finalità di indagini delle Forze dell’ordine.
Salvo diverse disposizioni derivanti da particolari esigenze concordate dall’Istituto con
l’utente, il servizio dovrà essere effettuato all’esterno dell’obiettivo in posizione tale da consentire il
più ampio raggio visivo.
E’ vietato svolgere il servizio esterno di vigilanza fissa antirapina all’interno di autovetture o
di altri analoghi ripari ovvero dall’interno di locali pubblici o privati ubicati nelle prossimità o di
fronte all’obiettivo da vigilare.
3.g.2: Servizio svolto in box blindato all’interno dell’obiettivo da vigilare
Il servizio antirapina effettuato all’interno dell’obiettivo, all’ingresso del quale è installato un
sistema di difesa passiva, come il metal detector o analoghi sistemi di rilevazione, la guardia giurata
prende posto all’interno di un box blindato chiuso dall’interno, con lo stesso equipaggiamento
previsto per lo svolgimento del servizio esterno ed il giubbotto antiproiettile indossato, ovvero
riposto all’interno del box e sistemato in modo da poter essere immediatamente indossato
all’occorrenza.
La guardia giurata deve essere perfettamente a conoscenza delle procedure di funzionamento
e di attivazione dei sistemi antirapina installati dall’utente, e delle modalità operative a cui lo stesso
deve attenersi.
L’accesso all’interno di un’agenzia bancaria o postale, ovvero all’interno di altri luoghi aperti
al pubblico in cui è svolto un servizio di vigilanza fissa antirapina da parte di guardie giurate non
può essere interdetto agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria
appartenenti alle Forze di ordine anche se armati, sia che indossino la divisa o che vestano abiti
civili, quando si siano fatti adeguatamente riconoscere previa esibizione della tessera personale di
riconoscimento rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza; in caso di dubbio potrà richiedere
alla propria centrale operativa di verificare presso l’Ufficio di appartenenza l’identità.
In presenza di elementi sospetti riguardanti persone che intendano accedere nei locali
dell’obiettivo vigilato o che si aggirino nei dintorni, la guardia giurata adotterà tutte le cautele del
caso segnalando immediatamente il fatto alla Centrale Operativa dell’istituto, senza allontanarsi dal
Box blindato.
La guardia giurata deve prestare il servizio cui è destinato con la massima attenzione,
cercando di rilevare ogni situazione che faccia presupporre l’intento da parte di terzi di commettere
reati contro il patrimonio. Nel caso di accertata presenza di malviventi all’interno di una banca o di
altro obiettivo, la guardia giurata deve assume tutte le iniziative idonee a non mettere a repentaglio
l’incolumità propria e delle altre persone presenti all’interno dei locali, comunicando
immediatamente l’evento alla Centrale Operativa dell’Istituto.
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3.g.3: Servizi svolti con l’impiego di unità cinofile
Il servizio con l’impiego di unità cinofile è il servizio svolto dalla guardia giurata che svolge
anche la funzione di conduttore di un cane adeguatamente addestrato per lo specifico servizio da
svolgere.
La guardia giurata nello svolgimento del servizio nella qualità di conduttore deve avere un
buon governo e gestione del cane, dal quale non può mai separarsi, né può lasciarlo incustodito o
allontanarsi anche temporaneamente lasciando il cane legato sul luogo di espletamento del servizio.
Per l’impiego di unità cinofile il titolare dell’Istituto di vigilanza deve chiedere al Prefetto
l’annotazione di tale modalità di svolgimento del servizio sull’autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’art. 134 T.U.L.P.S..
In ogni caso l’impiego delle unità cinofile deve essere preceduto dalle comunicazioni alla
Questura territorialmente competente, riguardanti:
*la tipologia dei servizi nei quali vengono impiegate le unità cinofile;
*l’elenco delle unità cinofile nella disponibilità dell’Istituto, indicando per ciascuna le generalità
complete del conduttore, nonché il numero di matricola, l’iscrizione al L.O.I., il certificato di
iscrizione all’albo E.N.C.I. e gli elementi relativi al tatuaggio del cane, ovvero ai riferimenti relativi
al MICROCHIP;
*la documentazione attestante per ciascun cane impiegato la copertura assicurativa per
responsabilità civile verso terzi;
*la documentazione attestante l’espletamento di tutti i test sanitari e di tutte le necessarie
vaccinazioni del cane. I certificati prescritti devono recare il timbro e la firma di un medico
veterinario iscritto all’Albo;
*la documentazione attestante la qualità ed il livello di addestramento di ogni unità cinofila, nonché
la sede della struttura che ha provveduto a tale addestramento;
*i dati identificativi degli automezzi adibiti al trasporto dei cani che dovranno essere attrezzati con
gli appositi dispositivi di alloggio conformi alla normativa vigente e rispondenti alla normativa sulla
circolazione stradale.
Durante il servizio i cani sono condotti “al passo” e comunque tenuti al guinzaglio.
Il titolare dell’ Istituto deve adempiere tutti gli obblighi igienico-sanitari relativi all’impiego
dei cani ed in particolare deve osservare tutte le disposizioni di natura legislativa e regolamentari
vigente in materia.
La sola annotazione sull’Autorizzazione prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S., in mancanza degli
adempimenti indicati nei punti precedenti, non consente l’impiego delle unità cinofile.
Resta comunque in facoltà del Prefetto revocare in qualsiasi momento e per giustificato
motivo l’autorizzazione ad impiegare unità cinofile ed è in facoltà del Questore territorialmente
competente imporre nel Regolamento di servizio particolari prescrizioni riguardanti impiego e l’uso
delle unità cinofile.
3.h: Servizio di antitaccheggio
Il servizio di antitaccheggio si concretizza nella sorveglianza di beni esposti alla pubblica
fede, nell’ambito della distribuzione commerciale, finalizzata, mediante osservazione sia di persona
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che a mezzo impianti di videosorveglianza, a prevenire il furto e/o il danneggiamento dei beni
stessi.
Il servizio va espletato di norma in uniforme e con l’arma. In casi particolari o per specifici
servizi, su richiesta dell’utente, il servizio può essere espletato in borghese e con il distintivo
esposto, con l’arma dissimulata, ovvero in forma disarmata, previa autorizzazione del Questore.
3.i: Servizi all’interno di caveau di proprietà o nella disponibilità
dell’Istituto.
Il caveau destinato al deposito dei valori affidati in custodia all’Istituto, deve essere munito
dei mezzi di difesa attiva e passiva previsti dalla copertura assicurativa obbligatoria.
Le guardie giurate preposte al servizio di vigilanza al caveau svolgono il servizio in divisa,
armati e sono equipaggiati con Giubbotto Antiproiettile, torcia, apparato rice-trasmittente fisso o
portatile ed altro idoneo mezzo di comunicazione con la Centrale Operativa dell’Istituto.
Le guardie giurate devono verificare all’inizio del turno l’efficienza delle misure di sicurezza
esistenti.
L’accesso ai locali del caveau è consentito solo alle persone autorizzate e nel rispetto delle
procedure fissate e comunicate al personale dipendente dal titolare dell’Istituto, idonee a garantire la
tracciabilità e la ricostruzione ex post degli accessi, delle operazioni e di eventuali anomalie.
In caso di emergenza, il personale addetto dovrà provvedere all’immediata attivazione dei
dispositivi di allarme, secondo le modalità stabilite nell’ordine di servizio, mantenendosi in contatto
con la Centrale Operativa dell’Istituto ed evitando di uscire all’esterno dal Caveau.
L’impianto di registrazione del caveau ed i relativi supporti magnetici, non devono essere
accessibili dalla Centrale Operativa dell’Istituto o da questa azionati.
3.i.1 Servizi di trattamento del denaro
Le attività di trattamento delle banconote, intese come attività di autenticazione delle
banconote e di selezione delle stesse in base alla loro qualità, sono esercitate secondo le disposizioni
emanate dalla Banca d’Italia in conformità con quanto stabilito dal Consiglio dell’Unione Europea,
dalla Banca Centrale Europea e dalla legislazione nazionale. Restano ferme le competenze del
Ministero dell’Economia e Finanze in materia di monete metalliche in euro.
3.l: Il Trasporto valori
3.l.1 Disposizioni generali
Consiste nel trasferimento di somme di denaro o di altri beni e titoli di valore, da un luogo
ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell’Istituto,
equipaggiati secondo quanto previsto dal presente Regolamento, osservando le prescrizioni ivi
imposte, nonché quelle contenute nel Regolamento di servizio approvato dal Questore.
L’Istituto curerà in particolare:
- l’idoneità e la funzionalità dell’equipaggiamento (giubbotti antiproiettile, apparati ricetrasmittenti e
di radiolocalizzazione, ecc.);
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- l’adeguatezza dell’armamento;
- l’efficienza dei mezzi di trasporto prescritti;
- l’efficienza ed efficacia dei sistemi di protezione e di sicurezza;
- le misure di sicurezza e di riservatezza adottate nella definizione dei trasporti e degli itinerari e
nella composizione degli equipaggi;
- la qualificazione ed affidabilità del personale impiegato sia nei servizi operativi che in quelli
organizzativi;
- di osservare l’assoluto rispetto dei limiti orari e delle alternanze con periodi di riposo previsti per
l’impiego delle guardie giurate in tali servizi;
- di registrare le operazioni relative ai servizi in apposito registro;
- ad effettuare le prescritte comunicazioni preventive e nel corso dello svolgimento dei servizi alla
Questura e con i presidi di polizia nel territorio, anche mediante la designazione di un responsabile
dei servizi.
Per il trasporto del contante si applicano le prescrizioni previste nei successivi punti, mentre
per il trasporto dei titoli o di altri beni di valore diverso dal contante, le deroghe a tali prescrizioni
sono comunicate ed approvate di volta in volta dal Questore ed approvate anche per tacito assenso.
3.l.2 Disposizioni particolari per il trasporto del contante
E’ fatto obbligo di impiegare guardie particolari giurate di maggiore esperienza costituendo,
requisito minimo di sicurezza, per i componenti degli equipaggi un’anzianità di servizio (anche
presso altri Istituti) non inferiore ad un anno, unita ad un’età anagrafica ed a qualità attitudinali
compatibili con la particolare difficoltà dei servizi in questione.
Per il responsabile del servizio e per il capo scorta, è richiesta una più ampia e specifica
esperienza nel settore, almeno biennale. Tutte le guardie particolari giurate devono possedere un
alto livello tecnico – professionale di addestramento ed una adeguata idoneità psico-fisica, aver
raggiunto un buon livello di capacità nel corretto uso delle armi in servizio ed avere un curriculum
esente da segnalazioni o da fatti che possono costituire di per sé uno specifico fattore di rischio,
ovvero rilevare elementi di non affidabilità.
Gli itinerari devono essere frequentemente cambiati, nei limiti della situazione geografica
ove deve essere effettuato il servizio.
Se il tempo di percorrenza per raggiungere la destinazione stabilita supera le 6 ore di marcia,
è fatto obbligo di alternare la guida tra i membri dell’equipaggio in modo che alla guida sia preposto
sempre personale attento e vigile.
Le guardie giurate adibite a servizio di trasporto valori devono prestare servizio in uniforme,
armate e munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato costantemente dal personale
che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori.
Nell’espletamento del servizio non è consentita nessuna sosta in luogo diverso da quello di
destinazione, salvo casi eccezionali, connessi alle particolari esigenze dei trasporti e delle scorte a
lunga percorrenza e, in ogni caso, con l’adozione di tutte le cautele volte a salvaguardare
l’incolumità degli operatori. L’autista e/o l’equipaggio, all’atto di intraprendere il servizio, si
assicurano dell’efficienza del veicolo ed effettuano una prova dei collegamenti radio.
La Centrale Operativa dell’Istituto rimane in costante ascolto radio verificando la posizione
dei mezzi adibiti al servizio di trasporto valori mediante il sistema di localizzazione satellitare di cui
gli stessi sono, obbligatoriamente, muniti.
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L’istituto, nel predisporre il regolamento di servizio che, dovrà essere approvato dal
Questore della provincia in cui lo stesso ha la sede principale d’intesa con gli altri Questori
competenti, dovrà prevedere un’apposita sezione dedicata al trasporto valori in linea con le direttive
emanate dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, aggiornandolo secondo necessità.
3.l.3: Massimali per il trasporto del contante
Essendo venuto meno, per effetto delle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica
4 agosto 2008, nr.153, il limite provinciale della licenza e in considerazione della mancanza di
caratterizzazione territoriale dei servizi di trasporto valori, tali servizi possono essere disimpegnati,
secondo l’incarico ricevuto, senza limiti territoriali, nel rispetto dei massimali, con le modalità e con
le dotazioni di seguito indicate:
- Trasporto valori per somme fino a € 100.000,00
Onde evitare che tali somme vengano trasportate senza alcuna forma di protezione da
personale non esperto (come ad esempio fattorini, commessi, ecc.), che più facilmente possono
essere vittime di aggressioni e rapine, il trasporto potrà, pertanto, essere espletato da una guardia
giurata, armata e munita del giubbotto antiproiettile, a bordo di veicolo leggero, radiocollegato con
la C.O. dell’Istituto di vigilanza privata e dotato di sistema di localizzazione satellitare G.P.S.
- Trasporto valori per somme da € 100.000,00 fino a € 500.000,00
Tale trasporto dovrà essere espletato da due guardie particolari giurate, armate e con
giubbotto antiproiettile, a bordo di un furgone blindato con caratteristica di blindatura previste
dall’allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/98, munito dei contrassegni identificativi
dell’Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale
d’allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S., avente il vano valori con allestimento
aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del
furgone blindato – come da dichiarazione rilasciata dall’allestitore circa la piena conformità del
sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale – nonché sistema di
blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa dell’Istituto.
Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (valigette o
armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio
può essere svolto da una guardia giurata a bordo di autovettura non blindata, munita dei
contrassegni identificativi dell’Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio
automatico del segnale d’allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S..
- Trasporto valori per somme da € 500.000,00 e fino a € 1.500.000,00
Il servizio deve essere svolto con l’impiego di tre guardie particolari giurate, armate, a bordo
di furgone blindato con caratteristiche di blindatura previste dall’allegato IV del Decreto
interministeriale n. 332/98 munito dei contrassegni identificativi dell’Istituto di vigilanza, di
efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d’allarme e sistema di
19
localizzazione satellitare G.P.S., avente il vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli
antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato -
come da dichiarazione rilasciata dall’allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in
merito alle normative che regolano la circolazione stradale – nonché sistema di blocco del furgone e
apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa dell’Istituto.
In particolare, deve essere prevista la dotazione del giubbotto antiproiettile per tutte le
guardie particolari giurate impiegate nel servizio, che dovrà essere perentoriamente indossato dal
personale impiegato fin dall’uscita dalla sede dell’Istituto o dal luogo di prelievo delle somme e
mantenuto per tutta la durata del servizio.
Il dipendente che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori scenderà dal
mezzo dopo che il capo scorta avrà preventivamente ispezionato i luoghi. Delle tre guardie giurate
quella con mansioni di conducente del veicolo e non potrà mai allontanarsi dal posto di guida,
tenendo il veicolo sempre con il motore avviato e assicurando il costante contatto radio con la
Centrale Operativa.
Raggiunto l’obiettivo, il veicolo dovrà essere posteggiato in modo da consentire all’autista la
più ampia visibilità delle aree circostanti.
Per ogni trasporto, nell’ordine di servizio, è indicato il nome della guardia particolare giurata
che svolge mansioni di autista e di quella che si alterna alla guida; di quella che alla partenza ed
all’arrivo porta i valori e del personale di scorta.
Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad es. valigette o
armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio
può essere svolto da due guardie giurate a bordo di furgone semi blindato, munito dei contrassegni
identificativi dell’Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del
segnale d’allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S..
Nel caso di utilizzo di sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano
valori (ad es. mediante produzione di resina bicomponente compatta ed autoestinguente) attivabili
direttamente dal personale presente sul mezzo, ovvero automaticamente ovvero tramite apposita
elettronica di gestione dalla C.O., il servizio può essere svolto da due guardie giurate a bordo di
furgone blindato, munito dei contrassegni identificativi dell’Istituto di vigilanza, di efficiente
collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d’allarme, sistema di localizzazione
satellitare G.P.S. e di contenitore che rende inutilizzabile il bene (ad es. macchiatura delle
banconote) per il “rischio marciapiede”.
- Trasporto valori per somme da € 1.500.000,00 fino a € 3.000.000,00
Il servizio dovrà essere svolti con l’impiego di:
tre guardie particolari giurate armate e provviste di giubbotto antiproiettile;
furgone blindato conforme alle disposizioni dell’allegato IV del Decreto interministeriale n.
332/1998, con efficiente sistema di collegamento con la Centrale Operativa dell’Istituto,
invio automatico del segnale d’allarme, localizzazione satellitare GPS;
rinforzo del vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio aventi lo scopo di
ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato, come da
dichiarazione rilasciata dall’allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito
alle normative che regolano la circolazione stradale;
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sistema di sicurezza passiva ad alta tecnologia scelto tra: a) sistemi che rendono
inutilizzabile il bene (ad es. valigette a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura
delle banconote); b) sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano
valori (ad es. mediante produzione di resina bicomponente compatta ed autoestinguente)
attivabili sia direttamente dal personale presente sul mezzo ovvero automaticamente ovvero
tramite apposita elettronica di gestione dalla C.O. e contenitore per il “rischio marciapiede”
(ad es. a macchiatura delle banconote).
Dello svolgimento dei trasporti di valori di importo superiore ad € 1.500.000,00 dovrà
essere data comunicazione ai “punti di contatto” istituiti presso gli Uffici di Gabinetto delle
Questure, attraverso canali di comunicazione esterni “protetti”.
Al fine dell’approntamento di adeguati e mirati servizi di controllo disposti dalle Autorità di
p.s., l’invio delle comunicazioni, impostato in modo da assicurare l’assoluta riservatezza di notizie
relative ai tempi ed alle modalità dell’effettuazione del trasporto, dovrà avvenire in maniera
sistematica e tempestiva in modo da garantire la presenza dei necessari tempi tecnici per la
pianificazione dei relativi servizi di vigilanza.
Ferma restando la discrezionalità del Questore in relazione a specifiche e contingenti
situazioni di sicurezza, dovranno essere approntate formule di comunicazione diversificata in
relazione al livello di valore del denaro trasportato, che comunque contengano gli elementi
essenziali oggetto di informativa:
luogo ed ora del prelievo;
itinerario;
orario e luogo di consegna;
quantità di denaro;
automezzo utilizzato con indicazione degli strumenti di difesa passiva;
personale impegnato.
- Trasporto valori per somme da € 3.000.000,00 e fino a € 8.000.000,00
Tale servizio, ammissibile solo per i trasporti da e per la Banca d’Italia e caveau/caveau,
deve essere specificamente autorizzato dal Questore della provincia nella quale l’Istituto ha la sede
principale sentiti i Questori delle altre Province interessate.
Le operazioni di carico e scarico dei valori devono avvenire esclusivamente in ambiti
protetti (caveau).
Il servizio sarà effettuato con le modalità previste al punto precedente con in aggiunta un
furgone blindato di scorta, conforme alle disposizioni dell’allegato IV del Decreto interministeriale
n. 332/1998, con efficiente sistema di collegamento con la Centrale Operativa dell’Istituto, invio
automatico del segnale d’allarme, localizzazione satellitare GPS, con a bordo due guardie
particolari giurate, dotate di giubbotti antiproiettile.
Il mezzo di scorta dovrà tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il
mezzo che trasporta i valori.
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- Trasporto valori a lunga percorrenza e/o notturno
Nel caso di servizi di trasporto valori a lunga percorrenza, realizzati mediante il concorso di
più istituti rispettivamente interessati per “tratte” o “attività”, specificamente autorizzate
dall’Autorità di pubblica sicurezza competente, deve essere previsto che:
- l’Istituto di vigilanza “capofila” produca al Questore che approva il Regolamento e per conoscenza
ai Questori delle Province nelle quali sono ubicate le strutture utilizzate ed operano gli Istituti che
partecipano allo svolgimento dei servizi, un dettagliato “progetto del trasporto” dal quale si
evincano, insieme con l’operazione complessiva, le singole operazioni da compiersi, l’istituto
interessato per ciascuna di esse, il personale ed i mezzi di volta in volta impegnati;
- ciascun Istituto annoti nel registro delle operazioni sia l’operazione complessiva e il c1iente per
conto del quale l’intero trasporto è effettuato che la fase operativa di competenza ed il soggetto,
debitamente identificato, richiedente l’esecuzione stessa.
Per i predetti trasporti si impone l’adozione di tutte le cautele e i sistemi di difesa passivi
previsti nel presente regolamento e si dispone che il trasbordo dei valori, nonché il cambio degli
equipaggi venga effettuato in caveau idoneamente attrezzati e vigilati, debitamente autorizzati.
Tali servizi di trasporto percorrenza saranno autorizzati, preferibilmente, con itinerari che
prevedano autostrade o superstrade, escludendo le strade o altre località che per conformazione o
caratteristiche di isolamento possono prestarsi agevolmente ad agguati, salvo le limitazioni o
sospensioni che potranno disporsi ove i medesimi itinerari siano interessati a trasporti di carichi
eccezionali, cantieri di lavoro o altre limitazioni del traffico veicolare, tali da elevare la soglia di
rischio del servizio.
I servizi di trasporto valori da effettuarsi nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore
06.00 hanno carattere straordinario e potranno essere consentiti, previa autorizzazione del Questore
della provincia nella quale l’Istituto ha la sede principale sentiti i Questori delle altre Province
interessate, se giustificati da oggettive condizioni di necessità e dall’ impraticabilità di soluzioni
alternative e sempre che risultino compatibili con la situazione della sicurezza pubblica nella
Provincia e/o nelle Province interessate. In tal caso, trattandosi di trasporti straordinari, alle
modalità previste dal presente allegato dovrà aggiungersi un furgone blindato di scorta con a bordo
2 guardie giurate, di cui una con arma lunga ed entrambe munite di giubbotto antiproiettile e di
telefono cellulare ed eventualmente in base all’importo trasportato un veicolo di staffetta con
funzioni di osservazioni preventiva.
Il mezzo di scorta dovrà tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il
mezzo che trasporta i valori.
Le autorizzazioni a svolgere servizi notturni o che presentino aspetti derogatori alle modalità
ordinarie potranno essere rilasciate solo agli Istituti in grado di assicurare i requisiti di capacita
tecnica relativa ai servizi di trasporto valori.
L’autorizzazione a svolgere i servizi a lunga percorrenza e/o notturni sarà immediatamente
revocata o sospesa ove risultino venire meno le condizioni di sicurezza e controllabilità che ne
costituiscono il presupposto, ovvero nel caso di specifiche condizioni di allarme.
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3.l.4: Tabelle sinottiche per il trasporto del contante
LEGENDA APPARATI TECNOLOGICI E ALLESTIMENTI
NUMERO TIPO DI APPARATO
1 Sistema di radiolocalizzazione satellitare (GPS) con cartografia presso la C.O.
2 Sistema che rende inutilizzabile il bene (ad es. valigette/casseforti a macchiatura
delle banconote)
3 Rinforzo vano valori tramite pannelli antitaglio con resistenza al taglio di almeno
20 min
4 Sistema blocco del furgone e apertura vano valori gestito da C.O.
5 Sistema che impedisce il prelievo forzato dei valori (ad es. tramite produzione di
resina bi componente) con attivazione comandata dalla C.O.
6 Contenitore che rende inutilizzabile il bene per “rischio marciapiede” (ad es. a
macchiatura delle banconote)
TABELLA A: Trasporto valori per somme fino a € 1.500.000
Sistema tradizionale
TIPO DI
TRASPORTO
MASSIMALE EQUIPAGGIO VEICOLO TECNOLOGIE
TRASPORTI IN
GENERE
FINO A € 100.000 1 GPG AUTOVETTURA
NON BLINDATA
1
TRASPORTI IN
GENERE
DA € 100.000 A €
500.000
2 GPG FURGONE
BLINDATO
1 – 3 – 4
TRASPORTI IN
GENERE
DA € 500.000 A €
1.500.000
3 GPG FURGONE
BLINDATO
1- 3 – 4
Sistemi ad alta tecnologia
TIPO DI
TRASPORTO
MASSIMALE EQUIPAGGIO VEICOLO TECNOLOGIE
TRASPORTI IN
GENERE
DA € 100.000 A €
500.000
1 GPG AUTOVETTURA
NON BLINDATA
1 – 2
TRASPORTI IN
GENERE
DA € 500.000 A €
1.500.000
2 GPG FURGONE
SEMIBLINDATO
1 – 2
TRASPORTI IN
GENERE
DA € 500.000 A €
1.500.000
2 GPG FURGONE
BLINDATO
1 – 3 – 5 – 6
23
TABELLA B: trasporto valori per somme da € 1.500.000 fino a € 3.000.000
TIPO DI
TRASPORTO
MASSIMALE EQUIPAGGIO VEICOLO TECNOLOGIE
TRASPORTI IN
GENERE
DA € 1.500.000 A
€ 3.000.000
3 GPG FURGONE
BLINDATO
1 – 3 – 5 – 6
TRASPORTI IN
GENERE
DA € 1.500.000 A
€ 3.000.000
3 GPG FURGONE
BLINDATO
1 – 2
TABELLA C: trasporto valori per somme da € 3.000.000 e fino a € 8.000.000
TIPO DI
TRASPORTO
MASSIMALE EQUIPAGGIO VEICOLO TECNOLOGIE
TRASPORTI
BANKITALIA E
CAVEAUCAVEAU
DA € 3.000.000 A
€ 8.000.000
3 GPG e 2 GPG
SCORTA
FURGONE
BLINDATO +
FURGONE
BLINDATO DI
SCORTA
1 – 3 – 5
TRASPORTI
BANKITALIA E
CAVEAUCAVEAU
DA € 3.000.000 A
€ 8.000.000
3 GPG e 2 GPG
SCORTA
FURGONE
BLINDATO +
FURGONE
BLINDATO DI
SCORTA
1 – 2
TABELLA D: Trasbordo valori (rischio marciapiede)
TIPO DI
TRASPORTO
MASSIMALE TECNOLOGIE
TRASPORTI IN
GENERE
FINO A € 100.000
/
TRASPORTI IN
GENERE
FINO A € 250.000 2 o 6
24
3.m: Trasporto, scorta, custodia di beni di rilevante valore economico
3.m.1: Definizione di beni di rilevante valore economico
Devono intendersi per valori rilevanti, oltre al denaro in banconote (sia in euro che valuta
estera), e devono essere scortati e/o trasportati e custoditi da guardie giurate con le modalità di cui
alla normativa vigente:
Titoli al portatore ad eccezione dei blocchetti di assegni in bianco anche circolari, titoli di
credito, certificati azionari, valori bollati pari o superiori ad euro 50.000,00;
Gioielli, orologi, oro, argento e altri metalli preziosi (anche in lingotti), diamanti anche
grezzi, pietre preziose e semipreziose lavorate, monete d’oro, di valore complessivo pari o
superiore ad euro 25.000,00;
Quadri, sculture, opere d’arte in genere, mobili e/o pezzi di antiquariato, tappeti, collezioni
ed accessori di moda di valore complessivo pari o superiore a euro 250.000,00.
Tali beni, quando per dimensioni non possono essere trasportati con furgoni blindati, possono
essere trasportati su mezzi di terzi, scortati da guardie giurate ovvero su mezzi dell’Istituto di
vigilanza diversi da quelli per il trasporto valori.
I trasporti di beni di rilevante valore economico si effettuano con le modalità indicate nelle
tabelle di cui al punto 3.l.4 e con i massimali ivi indicati aumentati del doppio, fino a un massimo di
euro 6.000.000,00. Oltre tale importo i trasporti dovranno essere specificamente autorizzati dal
Questore che approva il Regolamento, d’intesa con i Questori delle province interessate, tenendo
conto, tra l’altro, del massimale assicurato.
3.m.2: Scorta valori
E’ il servizio di scorta a valori trasportati dall’utente, svolto da guardie giurate con le
seguenti modalità:
a) per la scorta a valori fino a € 500.000,00 il servizio deve essere svolto da due guardie giurate in
uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il
periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un’autovettura radio collegata e munita di
impianto di localizzazione satellitare;
b) per la scorta a valori fino a € 1.500.000,00, il servizio deve essere svolto da due guardie giurate
in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto
il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un furgone blindato radio collegato e
munito di impianto di localizzazione satellitare ;
c) per la scorta a valori superiori a € 1.500.000,00, il servizio dovrà essere svolto da due guardie
giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato
per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di furgone blindato radio collegato
e munito di impianto di localizzazione satellitare, e da un’autovettura di staffetta con a bordo due
guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile. Resta ferma la
facoltà del Questore di imporre misure di protezione aggiuntive in relazione alla specifica
situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica ed al valore del bene scortato.
25
3.n: Rischio marciapiede
Al fine di prevenire il cosiddetto “rischio marciapiede”, ossia il pericolo di assalti e rapine a
danno delle guardie che provvedono a trasferire i plichi contenenti il denaro dal furgone ai locali del
committente e viceversa, ogni guardia trasporterà un solo plico o sacco o cassetta per volta,
contenente somme di denaro fino a € 100.000,00 con la tolleranza di un’eccedenza massima del
20%. L’importo potrà essere elevato fino a € 250.000,00 in caso di utilizzo di contenitori che
rendano inutilizzabile il bene. Le operazioni di carico e scarico dovranno essere espletate nel più
breve tempo possibile e il furgone portavalori non dovrà sostare presso il cliente oltre i quindici
minuti circa.
3.o: Trasporto di moneta metallica
Il trasporto valori di moneta metallica potrà essere effettuato anche avvalendosi di mezzi ed
autisti terzi, per comprovate esigenze e previa autorizzazione del Questore che approva il
Regolamento sentiti i Questori delle province interessate al trasporto, con le seguenti modalità:
- per somme fino a € 500.000,00, il servizio dovrà essere svolto da una guardia giurata, armata e
munita di giubbotto antiproiettile costantemente indossato.
- per somme superiori a € 500.000,00 il servizio dovrà essere svolto da due guardie giurate, armate
e munite di giubbotto antiproiettile costantemente indossato, e mezzo dotato di impianto di
localizzazione satellitare GPS;
Resta ferma la facoltà del Questore di imporre misure di protezione aggiuntive in relazione
alla specifica situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica ed alla somma trasportata.
II titolare dell’Istituto, prima dell’ espletamento del servizio, dovrà comunicare alla Questura
le informazioni relative al tipo di mezzo utilizzato nonché i dati anagrafici dell’autista nel caso in
cui non sia guardia giurata.
Sezione IV^
4. CASI PARTICOLARI DI IMPIEGO DI GUARDIE GIURATE
E/O DI MEZZI. SERVIZI OCCASIONALI E TEMPORANEI
4.a: Impiego di guardie giurate e/o mezzi appartenenti ad altri istituti
Il titolare di un Istituto di vigilanza privata, per fronteggiare temporanee esigenze connesse
alla domanda di eccezionali servizi di vigilanza, a parziale deroga del principio della non
commistione di uomini e di mezzi appartenenti ad Istituti di vigilanza privata diversi, potrà essere
autorizzato dal Questore ad utilizzare personale e/o mezzi di altri Istituti della stessa o di un’altra
Provincia, previa preventiva motivata e documentata richiesta. Ciò al fine di prevenire il ricorso a
prestazioni di lavoro straordinario eccessive per le proprie guardie giurate, pregiudizievole per la
necessaria efficienza psico-fisica nell’espletamento di tale delicato servizio.
26
4.b: Disposizioni specifiche per l’impiego delle guardie giurate in ambiti ultraprovinciali
e nelle ipotesi disciplinate dall’art. 251 del Regolamento di
esecuzione.
Per gli istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare in ambiti territoriali che interessano
più province e nell’ipotesi che uno stesso decreto di approvazione autorizzi la guardia giurata a
prestare servizio presso più istituti di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall’art. 251 del
Regolamento, con riguardo alla regolamentazione delle modalità di svolgimento dei servizi
demandate ad un accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative, l’impiego del personale è subordinato ai seguenti particolari
adempimenti:
a) fermo restando che il personale può essere comandato in servizio negli ambiti territoriali delle
diverse province indicate nella licenza, il titolare dell’istituto curerà l’inoltro al Questore che
approva il Regolamento ed al Questore territorialmente competente di un piano ordinario di
impiego di ciascuna guardia giurata;
b) al Questore che approva il Regolamento dovranno essere comunicati tutti i servizi svolti
nell’ambito territoriale di operatività dell’Istituto, secondo le modalità previste dal Regolamento di
servizio;
c) a ciascun Questore delle province interessate, con separata comunicazione, andranno segnalati
unicamente i servizi inerenti la singola provincia;
d) in caso di personale operante in zone al confine tra due province la comunicazione è fatta ad
entrambi i Questori territorialmente competenti;
e) eventuali segnalazioni di anomalie o di fatti di particolare rilievo e le variazioni dei servizi sono
comunicate al Questore territorialmente competente e per conoscenza al Questore che della
Provincia che ha rilasciato la licenza;
f) per tutti i servizi a carattere non territoriale (ricezione allarmi, trasporto valori, ecc….) le
comunicazioni sono inoltrate al Questore che approva il Regolamento.
4.c: Servizi occasionali e temporanei.
Gli istituti di vigilanza possono essere autorizzati dal Prefetto della provincia che ha
rilasciato la licenza a svolgere, in relazione a specifiche e motivate esigenze degli utenti, servizi
occasionali e temporanei di vigilanza privata in ambiti territoriali diversi da quelli nei quali sono di
norma autorizzati. In tali casi il Questore che approva il Regolamento, d’intesa con il Questore
territorialmente competente, approva le modalità di svolgimento del servizio limitatamente all’arco
temporale, individuato nel provvedimento autorizzatorio del Prefetto, di esecuzione del servizio
stesso.
27
Sezione V^
5. DISPOSIZIONI FINALI
5.a: Servizi non espressamente previsti.
Non possono essere espletati servizi non espressamente previsti dal Regolamento di servizio
approvato dal Questore, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936,
nr.2144.
5.b: Comunicazioni al Questore
Il titolare dell’istituto o un suo delegato, giornalmente, entro le ore 12.00, farà pervenire
presso gli Uffici della Squadra Mobile e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della
Questura competente per territorio e per conoscenza alla Questura della provincia che ha rilasciato
la licenza – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale le segnalazioni relative ad episodi occorsi il
giorno precedente e suscettibili di spunti investigativi.
Per i servizi di trasporto valori ultraprovinciali superiori ad € 1.500.000,00, dovrà essere
data comunicazione, come previsto al punto 3.l.3 del presente Allegato, con congruo anticipo,
all’Ufficio di Gabinetto delle Questure di partenza, transito e destinazione.
Il Regolamento di servizio approvato dal Questore disciplina le modalità delle
comunicazioni anche in relazione a quanto previsto dall’art. 257-ter, comma 3, del Regolamento di
esecuzione, e individua ogni altra comunicazione utile per finalità di controllo.
5.c: Approvazione del Regolamento
Il Regolamento di servizio, redatto dai singoli Istituti di vigilanza sulla base delle regole
tecniche di cui al presente Allegato ed in considerazione delle classi funzionali e degli ambiti
territoriali di riferimento, è approvato, ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, e del R.d.. 12
novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia nella quale l’Istituto ha ottenuto la licenza e
dove ha eletto la sua sede principale, d’intesa con i Questori delle altre province in cui l’istituto
steso è autorizzato ad operare.
5.d: Sanzioni
Ferme restando le sanzioni previste dalla vigente legislazione per la violazione delle
disposizioni del Regolamento di servizio, è attribuito al Questore, ai sensi dell’art. 4 del R.d.l. 12
novembre 1936, nr.2144 il potere disciplinare sulle guardie giurate. Nella scelta della sanzione da
applicare il Questore dovrà tenere conto della gravità del fatto, tenendo presente il principio della
proporzionalità e ragionevolezza nell’applicazione delle sanzioni. In presenza di infrazioni
particolarmente rilevanti il Questore può sospendere immediatamente il soggetto dalle funzioni di
guardia giurata e disporre il ritiro delle armi, ferma restando la possibilità del Prefetto di procedere
successivamente alla revoca del proprio provvedimento di nomina.
28
Nel caso di istituti di vigilanza che operano in ambiti territoriali composti da diverse
province, l’adozione delle sanzioni compete al Questore che approva il Regolamento, sulla base
della segnalazione del Questore della provincia ove la guardia opera ed ha commesso la violazione.
In casi di necessità e urgenza il provvedimento di sospensione e contestuale ritiro delle armi,
ai sensi dell’art.4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, è adottato dal Questore della provincia ove
la guardia opera ed ha commesso la violazione.
L’adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle guardie giurate è comunicata al
titolare dell’Istituto di vigilanza da cui le guardie dipendono.
5.e: Ambito di applicazione
Le regole tecniche di cui al presente Allegato disciplinano il servizio delle guardie giurate
dipendenti dagli istituti di vigilanza autorizzati ai sensi dell’art.134 T.U.L.P.S., ai sensi del R.d.l. 12
novembre 1936, nr.2144, nonché, per quanto compatibili, alle guardie giurate nominate ai sensi
dell’art.133 T.U.L.P.S., ai sensi R.d.l. 26 settembre 1935, nr.1952.
1
ALLEGATO E
REQUISITI MINIMI DELLE INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI
L’impiego delle infrastrutture per le telecomunicazioni è esclusivo e limitato ai servizi
d’istituto.
In relazione alle classi funzionali indicate all’art.2 del presente Regolamento, così come
stabilito al punto 4.1.2 dell’Allegato A, i requisiti minimi delle infrastrutture per le
telecomunicazioni sono i seguenti:
Tipologia A – Centro comunicazioni
Sistemi di protezione del sito
Controllo accessi con registrazione eventi
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa
Gruppo di continuità statica (autonomia almeno 15 min.)
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6)
Sistema di comunicazione radio
Postazione radio base
Postazione radio base di riserva
Registratore comunicazioni
Sistema di comunicazione telefonica
Linee telefoniche fisse più GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle GpG
non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse più una GSM
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due
Registratore comunicazioni
Impianto di climatizzazione e antincendio
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in
caso di loro unicità o di disfunzioni bloccanti
In caso di utilizzazione comune ex-art.257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti
dovranno essere adeguati alle esigenze.
2
Inoltre dovranno essere garantiti:
Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del
raggruppamento o del consorzio;
Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie giurate non servite via
radio, comunque non inferiori a due fisse più una GSM per ciascun componente del
raggruppamento o del consorzio;
Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non
inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio.
I punti operativi distaccati, ove necessari, devono prevedere l’interconnessione fonica diretta ed
esclusiva con la sede principale.
Tipologia B – Centrale operativa
Sistemi di protezione del sito
Controllo accessi con registrazione eventi
Antintrusione con registrazione eventi
Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario
e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l’attività
svolta.
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa
Gruppo di continuità statica (autonomia almeno 15 min.)
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6)
Sistema di comunicazione radio
Postazione radio base
Postazione radio base di riserva
Registratore comunicazioni
Sistema di comunicazione telefonica
Linee telefoniche fisse più GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle GpG
non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse più una GSM
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due
Registratore comunicazioni
Sistema di comunicazione dati di controllo
Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce
Hardware e software di gestione, che permetta anche:
l’archiviazione ordinaria dei dati per una settimana, tenuto conto delle esigenze di
sicurezza inerenti l’attività svolta;
3
l’estrapolazione dei dati concernenti le segnalazioni di allarme o di interesse, per
l’archiviazione definitiva a disposizione delle Autorità
Sistema di gestione remota
Hardware e software di comunicazione per monitoraggio e gestione cifrata da remoto, inclusi i
supporti trasmissivi e le interfacce
Impianto di climatizzazione e antincendio
Locale tecnico separato, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare
funzionamento dei sistemi richieda condizioni di esercizio incompatibili con la compresenza di
operatori
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in
caso di loro unicità o di disfunzioni bloccanti, ad esclusione dei sistemi di trasmissione dei dati
di controllo, per cui sono ammessi SLA non superiori ai minimi stabiliti per le Reti Generali
In caso di utilizzazione comune ex-art.257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti
dovranno essere adeguati alle esigenze.
Inoltre dovranno essere garantiti:
Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del
raggruppamento o del consorzio
Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le GpG non servite via radio,
comunque non inferiori a due fisse più una GSM per ciascun componente del
raggruppamento o del consorzio;
Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non
inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio
I punti operativi distaccati, ove necessari, devono prevedere l’interconnessione fonica diretta ed
esclusiva con la sede principale.
Tipologia C – Centrale operativa avanzata
Sistema di protezione del sito
Controllo accessi con registrazione eventi
Antintrusione con registrazione eventi
Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario
e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l’attività
svolta.
Serramenti di tipo blindato e antiproiettile con griglie di protezione, qualora le condizioni
strutturali del sito non garantiscano adeguata protezione.
4
Sistema antirapina collegato con la Questura/Comando operativo CC, qualora previsto da
specifici accordi stipulati in sede locale (solo per Classe Funzionale E)
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa
Gruppo di continuità statica (autonomia almeno 15 min.)
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6)
Sistema di comunicazione radio (solo per Classe Funzionale D)
Almeno due canali bidirezionali con altrettante postazioni
Postazione radio base di riserva
Registratore comunicazioni
Comunicazioni fonia
Linee telefoniche fisse più GSM, per un numero totale di linee pari al 30% delle guardie giurate
non servite via radio, comunque non inferiori a 4 fisse più 2 GSM
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due
Registratore comunicazioni
Sistema di Gestione portavalori (solo per Classe D)
Configurazione server/client
Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce
Hardware e software di gestione, che permetta anche la localizzazione cartografica dei veicoli
portavalori, che dovranno essere dotati di sistema GPS
Hardware di riserva “a caldo”
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in
caso di loro unicità o di disfunzioni bloccanti.
In caso di gestione associata ai sensi dell’art.257-sexies del Regolamento d’esecuzione
T.U.L.P.S, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.
Inoltre dovranno essere garantiti:
Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del
raggruppamento o del consorzio
Un numero di linee telefoniche pari al 30% di tutte le guardie giurate non servite via
radio, comunque non inferiori a quattro fisse più due GSM per ciascun componente del
raggruppamento o del consorzio;
Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non
inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio
5
Hardware e software di gestione, che permetta la localizzazione cartografica dei veicoli
portavalori, che dovrà essere differenziata per ciascun componente del raggruppamento o
del consorzio, qualora le condizioni contrattuali attribuiscano responsabilità soggettive
locale tecnico, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare
funzionamento dei dispositivi istallati in centrale richieda condizioni di esercizio
incompatibili con la compresenza di operatori
La sussistenza dei requisiti minimi di cui al presente Allegato è accertata dai competenti
Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni.
1
ALLEGATO F
TABELLE DEL CAPITALE SOCIALE ( E/O PATRIMONIO ) E DELLE CAUZIONI
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
1. Gli istituti di vigilanza devono avere nelle imprese individuali un patrimonio personale netto
e, nelle società, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell’attività, almeno
pari a quello calcolato con le modalità indicate nella tabella sottostante, in relazione alle
caratteristiche individuate dall’art.2, co.2, lett. a) e b),del presente Regolamento.
2. Con le stesse modalità è individuato l’importo della cauzione, di cui all’art.137 T.U.L.P.S.,
prestata nei modi previsti dalla legge.
CLASSE A e/o C : Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4
Capitale Sociale
e/o Patrimonio
€
20.000,00
€
25.000,00
€
30.000,00
€
40.000,00
Cauzione €
40.000,00
€
60.000,00
€
80.000,00
€
100.000,00
CLASSE B : Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4
Capitale Sociale
e/o Patrimonio
€
20.000,00
€
25.000,00
€
30.000,00
€
40.000,00
Cauzione €
40.000,00
€
60.000,00
€
80.000,00
€
100.000,00
CLASSE A e B : Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4
Capitale Sociale
e/o Patrimonio
€
30.000,00
€
40.000,00
€
50.000,00
€
70.000,00
Cauzione €
50.000,00
€
75.000,00
€
100.000,00
€
125.000,00
CLASSE D e/o E : Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4
Capitale Sociale
e/o Patrimonio
€
20.000,00
€
25.000,00
€
30.000,00
€
40.000,00
Cauzione €
40.000,00
€
60.000,00
€
80.000,00
€
100.000,00
2
CLASSE A – B – D e/o E Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4
Capitale Sociale
e/o Patrimonio
€
40.000,00
€
60.000,00
€
80.000,00
€
100.000,00
Cauzione €
60.000,00
€
90.000,00
€
120.000,00
€
150.000,00
La cauzione deve essere integrata, per le tipologie di servizio di cui alle Classi A, B, D ed E,
dell’art.2, co.2, lett.a), del presente Regolamento nella seguente misura:
da 300.000 abitanti a 3.000.000 si aggiungono € 1.000,00 ogni 10.000 abitanti
oltre 3.000.000 di abitanti si aggiungono ulteriori € 500,00 ogni 10.000 abitanti
MODULARIO
INTERNO – 54
MOD. 4 UL
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S
ALLEGATO F1
TABELLA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE RCT – RCC DEGLI ISTITUTI
DI VIGILANZA PRIVATA
CLASSE A e/o C Ambito 1 Ambito 2 Ambito 3 Ambito 4 Ambito 5
RCT 1,5 mil € 2 mil € 4 mil € 8 mil € 10 mil €
RCC 1 mil € 1,5 mil € 2 mil € 4 mil € 6 mil €
Scoperto
10 %
CLASSE A e/o B e/o C e/o D e/o E Ambito 1 Ambito 2 Ambito 3 Ambito 4 Ambito 5
RCT 3 mil € 4 mil € 7 mil € 10 mil € 10 mil €
RCC 1,5 mil € 2 mil € 5 mil € 8 mil € 10 mil €
Scoperto
10 %
1
ALLEGATO F2
TABELLE DELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATE E DI
INFORMAZIONI COMMERCIALI
1. Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali devono avere nelle
imprese individuali un patrimonio personale netto e, nelle società, un capitale interamente versato e
mantenuto per tutta la durata dell’attività, almeno pari a quello calcolato con le modalità indicate
nella tabella sottostante, in relazione alle caratteristiche individuate dall’art.5, co.1, lett. a) e b),del
presente Regolamento.
2. Con le stesse modalità è individuato l’importo della cauzione, di cui all’art.137 T.U.L.P.S.,
prestata nei modi previsti dalla legge.
INVESTIGAZIONI
PRIVATE
Cauzione €
20.000,00
INFORMAZIONI
COMMERCIALI
Cauzione €
40.000,00
La cauzione deve essere integrata nella misura di € 10.000,00 per ogni sede secondaria
autorizzata.
Per la sola attività di investigazione privata la cauzione deve essere integrata di € 5.000,00 per
ogni tipologia di servizio autorizzata (art.5, co.2, lett.a, a.I, a.II, a.III, a.IV, a.V, a.VI).
1
ALLEGATO G
REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI E DI CAPACITÀ TECNICA DEL TITOLARE DI LICENZA DI
INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI
1. L’investigatore privato titolare di istituto (art. 4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti
aree:
- Giurisprudenza
- Psicologia a Indirizzo Forense
- Sociologia
- Scienze Politiche
- Scienze dell’Investigazione
- Economia
ovvero corsi di laurea equiparati.
b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un
investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro
dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni
private ad indirizzo civile, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione
professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento
della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate,
ovvero
aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di
polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito,
da non più di quattro anni;
2. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 222 delle Norme di Coordinamento al Codice di
Procedura Penale ed all’art.327 bis del medesimo Codice, l’investigatore autorizzato deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea magistrale nelle seguenti aree:
- Giurisprudenza
- Psicologia a Indirizzo Forense
- Scienze Politiche
- Scienze dell’Investigazione
b) titolarità, da almeno un anno, della licenza di investigatore privato titolare d’istituto.
3. L’investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;
b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, in qualità di
collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d’istituto,
2
autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di
almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni
private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione
professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno –
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate,
ovvero
aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di
polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito,
da non più di quattro anni.
4. L’informatore commerciale titolare di istituto (art.4, co.2, lett. b) deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti
aree:
- Giurisprudenza
- Economia
- Scienze politiche
- Scienze bancarie
o corsi di laurea equiparati;
oppure, in alternativa
essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o
amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque
anni.
5. L’informatore commerciale dipendente (art.4, co.2, lett. d) deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;
b) dimostrare di aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un
informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con
esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni
commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale
riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della
pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;
ovvero
aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di
polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore
a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
6. I requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 4 s’intendono assolti per i soggetti che alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza, per lo svolgimento delle
attività d’investigazione privata e/o informazioni commerciali, da almeno cinque anni. I soggetti
titolari di licenza da meno di cinque anni sono tenuti a partecipare a corsi di perfezionamento
teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o informazioni commerciali,
3
organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle
Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza,
secondo le procedure da questo individuate.
7. Ai fini del rinnovo annuale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai precedenti commi 3 e 5, è
necessaria espressa dichiarazione da parte dell’investigatore/informatore commerciale titolare
d’istituto di mantenimento del rapporto di lavoro e di conseguente prosecuzione attività.
Analogamente, ai fini del rinnovo annuale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3
è necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione attività, certificazione
attestante il superamento di un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da
centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero
dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate.
1
ALLEGATO H
CARATTERISTICHE MINIME CUI DEVE CONFORMARSI IL PROGETTO ORGANIZZATIVO, DI CUI
ALL’ARTICOLO 257, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DEGLI ISTITUTI DI
INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI
1. Il progetto organizzativo è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è presentato al
Prefetto unitamente all’istanza di autorizzazione, di cui costituisce parte integrante.
2. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:
il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo
in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione
dell’attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all’art 135 TULPS e 260
Regolamento d’esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni,
anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese
come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui
all’art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell’attività non possono
essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali
insistano studi legali;
i requisiti dell’impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti
legali, etc.) e del richiedente la licenza;
la tipologia dei servizi che intende svolgere;
il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra:
investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori,
specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto
a progetto, etc.);
la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per
l’assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione);
la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server,
computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica).
www.linvestigativa.com