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	<title>Agenzia Investigativa Investigazioni Private Macerata Ancona Pesaro Urbino Fermo Ascoli Piceno Civitanova Marche, L&#039;investigativa 0733-880671</title>
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	<description>L&#039;INVESTIGATIVA  Agenzia investigativa, investigazioni private, investigazioni per infedeltà coniugale, investigazioni industriali, investigazioni penali, investigazioni su giovani, bonifica da microspie TEL.0733880671 DETECTIVE PRIVATO DANIELE SBROLLINI</description>
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		<title>registrazioni libere delle conversazioni, sentenza 13 maggio 2011, n. 18908</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:08:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Con la sentenza 13 maggio 2011, n. 18908 la Corte di Cassazione si è soffermata sul tema delle registrazioni libere delle conversazioni, stabilendo la liceità di tale attività purché non le si diffonda per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui. Nel caso deciso il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza 13 luglio 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza 13 maggio 2011, n. 18908 la Corte di Cassazione si è soffermata sul tema delle registrazioni libere delle conversazioni, stabilendo la liceità di tale attività purché non le si diffonda per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui.<br />
Nel caso deciso il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza 13 luglio 2010 con cui il Tribunale di Tempio Pausania aveva rigettato l’istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro di una penna in cui erano incorporati un microfono e una telecamera, in quanto utilizzata per registrare due conversazioni tra presenti.<br />
Al riguardo il Tribunale riteneva che la registrazione audiovisiva delle conversazioni, all’insaputa degli interlocutori, integrasse la fattispecie di trattamento di dati personali senza autorizzazione, in quanto l&#8217;attività d&#8217;investigatore privato svolta dall&#8217;indagato portava a ritenere che i dati indebitamente acquisiti fossero destinati alla diffusione a terzi.<br />
Sussistevano pertanto le esigenze probatorie essendo necessario accertare l&#8217;eventuale destinazione a terzi dei dati raccolti e verificare se detta diffusione fosse finalizzata a procurare profitto al ricorrente con danno per i titolari dei dati personali acquisiti.<br />
I Giudici del Palazzaccio, nell’affrontare la questione, ritengono che non sia illecito registrare una conversazione, perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante una registrazione, mentre è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi – come detto – della tutela di un diritto proprio o altrui.</p>
<p>Il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Cassazione evidenzia che nel caso di specie non si è realizzata nessuna delle ipotesi configurate dall’articolo 167 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Non trattandosi di dati sensibili o giudiziali, ovvero di dati idonei a rivelare lo stato di salute, non è prospettabile alcuna violazione degli articoli richiamati dall’articolo 167 e cioè né l’articolo 18 (che riguarda i trattamenti effettuati da soggetti pubblici), né il 19 (che riguarda il trattamento e la comunicazione da parte di soggetti pubblici di dati diversi da quelli sensibili e giudiziali), né gli articoli 123, 126 e 130 (che riguardano i dati relativi al traffico o all&#8217;ubicazione ovvero le comunicazioni indesiderate nell&#8217;ambito delle comunicazioni elettroniche), né il 129 (che riguarda la formazione degli elenchi di abbonati); né l’articolo 17 (che riguarda il trattamento di dati che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali e per la dignità dell&#8217;interessato) o l’art. 20 (che riguarda il trattamento di dati sensibili), o dell&#8217;art. 21 (che riguarda il trattamento di dati giudiziali) o il 21 (che riguarda il trattamento di dati giudiziali) e il 22 (che riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute). Neppure gli articoli 26 e 27 (che riguardano rispettivamente i dati sensibili e i dati giudiziali) risultano violati o l’articolo 45 (che riguarda il trasferimento di dati fuori dal territorio dello Stato) o l’articolo 25, comma 1, il quale dispone che &#8220;la comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall&#8217;autorità giudiziaria: a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell&#8217;art. 11, comma 1, lett. e); b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.<br />
In realtà, la sussistenza del reato doveva essere verificata con riferimento alla disposizione che condiziona il trattamento dei dati al consenso dell&#8217;interessato. In particolare, nel caso di violazione dell’articolo 23, l&#8217;art. 167 prevede la reclusione da sei a diciotto mesi, che aumenta se il fatto consiste nella comunicazione e diffusione dei dati personali.<br />
La Cassazione non può fare a meno di evidenziare che mentre si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31, le altre disposizioni del d.lgs. 196/2003 si applicano al trattamento effettuato da persone fisiche esclusivamente per fini personali, solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. In ragione di ciò, nel caso in questione la Cassazione ha rilevato che se i dati oggetto della conversazione non erano destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione, potevano essere liberamente trattati senza dover informare l&#8217;interlocutore e senza doverne avere il previo consenso.<br />
La Cassazione ha infine rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.<br />
| registrazioni | conversazioni | Alessandro Ferretti |<br />
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE III PENALE<br />
Sentenza 24 marzo &#8211; 13 maggio 2011, n. 18908<br />
Massima e Testo Integrale</p>
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		<item>
		<title>D.M. SULLA CAPACITA’ TECNICA DELL’INVESTIGATORE PRIVATO- L&#8217;INVESTIGATIVA 0733880671</title>
		<link>http://linvestigativa.blog.tiscali.it/2011/02/03/d-m-sulla-capacita%e2%80%99-tecnica-dell%e2%80%99investigatore-privato-linvestigativa-0733880671/</link>
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		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linvestigativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti vari]]></category>

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		<description><![CDATA[1 MODULARIO INTERNO &#8211; 204 MOD. 4 U.C.O. ex Mod . 830 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S n. 557/PAS/___10089.D(1)Reg VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato, da ultimo per effetto dell’art. 4 del decreto legge 8 aprile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1<br />
MODULARIO<br />
INTERNO &#8211; 204<br />
MOD. 4 U.C.O. ex Mod . 830<br />
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S<br />
n. 557/PAS/___10089.D(1)Reg<br />
VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18<br />
giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato, da ultimo per<br />
effetto dell’art. 4 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6<br />
giugno 2008 n. 101;<br />
VISTO il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza<br />
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente<br />
modificato e integrato, da ultimo per effetto del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153;<br />
VISTI in particolare, l’art. 136 del predetto Testo unico, nella parte in cui prevede che “la<br />
licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che<br />
intende esercitare” e l’art. 257, comma 2, del predetto Regolamento di esecuzione,<br />
nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere la licenza di cui all’art. 134<br />
del medesimo Testo unico “è corredata del progetto organizzativo e tecnicooperativo<br />
dell&#8217;istituto, nonché della documentazione comprovante: a) il possesso<br />
delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità<br />
operative dell&#8217;istituto; b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici<br />
occorrenti per l&#8217;attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle<br />
disposizioni in vigore”;<br />
CONSIDERATO che l’art. 257, comma 4, del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad<br />
un decreto del Ministro dell’Interno l’individuazione delle caratteristiche minime cui<br />
deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli<br />
istituti e dei servizi di cui all&#8217;articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica<br />
sicurezza, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la<br />
direzione dell&#8217;istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi;<br />
RITENUTO che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo<br />
livello rispetto al Regolamento di esecuzione già richiamato;<br />
VISTA la comunicazione alla Commissione europea effettuata, con nota prot. n. del<br />
, ai sensi dell’art. 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal d. lgs.<br />
23 novembre 2000, n. 417;<br />
SENTITA la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all’art. 134 del testo unico<br />
ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del<br />
;<br />
SENTITO l&#8217;Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con nota n.<br />
del ;<br />
VISTO l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina<br />
dell&#8217;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;<br />
UDITO il parere del Consiglio di Stato n. , espresso dalla Sezione consultiva per gli<br />
atti normativi, nell’adunanza del ;<br />
2<br />
MODULARIO<br />
INTERNO &#8211; 204<br />
MOD. 4 U.C.O. ex Mod . 830<br />
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S<br />
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato art. 17,<br />
comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. , del<br />
;<br />
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO<br />
“Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di<br />
qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di<br />
esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali<br />
e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di<br />
incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti”.<br />
ART. 1<br />
Ambito di applicazione<br />
1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui<br />
all&#8217;articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle<br />
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, d’ora in avanti<br />
indicato come Regolamento di esecuzione:<br />
a) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di<br />
cui all’articolo 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza<br />
privata, individuate negli Allegati A, C ed E del presente decreto;<br />
b) i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le<br />
caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all’art.257, comma<br />
3, individuati nell’Allegato D del presente decreto;<br />
c) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo<br />
svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nella tabella B allegata al presente decreto;<br />
d) le modalità di dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici<br />
occorrenti individuate nell’Allegato A del presente decreto;<br />
e) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonché la caratteristiche del progetto<br />
organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni<br />
commerciali, individuati negli Allegati G e H del presente decreto.<br />
2. Il presente regolamento non riguarda attività, obblighi o adempimenti dovuti in relazione a<br />
disposizioni di legge o di regolamento o comunque emanate in base a norme di legge o di<br />
regolamento diverse dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo Regolamento di<br />
esecuzione, sicché restano ferme le competenze di altre Amministrazioni derivanti da fonti diverse<br />
dalla legislazione di pubblica sicurezza e sono fatte salve le disposizioni vigenti che, per determinati<br />
servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o<br />
certificazioni.<br />
3<br />
MODULARIO<br />
INTERNO &#8211; 204<br />
MOD. 4 U.C.O. ex Mod . 830<br />
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S<br />
ART. 2<br />
Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata<br />
1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnico-operativo ed i requisiti<br />
minimi di qualità degli istituti di vigilanza privata, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime<br />
essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all’articolo 1, le<br />
caratteristiche minime del regolamento tecnico dei servizi, nonché i requisiti professionali e di<br />
capacità tecnica richiesti per la direzione dell&#8217;istituto e per lo svolgimento degli incarichi<br />
organizzativi, sono riportati negli Allegati A, B, C, D, E, F e F1 del presente decreto, di cui<br />
costituiscono parte integrante.<br />
2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle classi funzionali di attività che si<br />
intendono svolgere ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali per i quali la licenza è richiesta,<br />
sulla base delle seguenti classificazioni:<br />
a) Classi funzionali:<br />
classe A: attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa,<br />
antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali;<br />
classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e<br />
telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme;<br />
classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle<br />
guardie giurate;<br />
classe D: servizi di trasporto e scorta valori;<br />
classe E:servizi di custodia e deposito valori.<br />
b) Livelli dimensionali:<br />
livello 1:servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a sei e non<br />
superiore a 25;<br />
livello 2: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 26 e non<br />
superiore a 50;<br />
livello 3: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 51 e non<br />
superiore a 100;<br />
livello 4: servizi che comportano un impiego di guardie giurate superiore a 100.<br />
4<br />
MODULARIO<br />
INTERNO &#8211; 204<br />
MOD. 4 U.C.O. ex Mod . 830<br />
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S<br />
c) Ambiti territoriali (individuati con riferimento alla tabelle ISTAT sulla popolazione residente):<br />
Ambito 1: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla<br />
precedente lettera a), in un unico territorio provinciale o parte di esso, a condizione che questa<br />
parte sia definita da confini coincidenti con l’intero territorio di un comune, con popolazione<br />
sino a 300.000 abitanti;<br />
Ambito 2: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla<br />
precedente lettera a), in un unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000<br />
abitanti;<br />
Ambito 3: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla<br />
precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini<br />
coincidenti almeno con l’intero territorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di<br />
abitanti;<br />
Ambito 4: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla<br />
precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini<br />
provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di<br />
abitanti;<br />
Ambito 5: Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla<br />
precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini<br />
provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti.<br />
3. Per gli istituti che intendono operare nell’ambito di più classi funzionali di attività di cui al<br />
comma 1, si applicano le caratteristiche minime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il<br />
livello dimensionale dovrà essere graduato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna<br />
classe funzionale e dell’ambito territoriale.<br />
ART. 3<br />
Requisiti e qualità dei servizi<br />
1. I requisiti minimi di qualità dei servizi, in relazione alla loro tipologia, ai livelli dimensionali<br />
ed agli ambiti territoriali di cui all’art. 2, sono riportati nella tabella D allegata al presente decreto e<br />
di cui è parte integrante.<br />
2. Ai fini della definizione delle classi funzionali, di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), e dei<br />
requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie con le modalità<br />
operative a fianco di ciascuna indicate:<br />
a) vigilanza ispettiva: è il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per<br />
il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;<br />
5<br />
MODULARIO<br />
INTERNO &#8211; 204<br />
MOD. 4 U.C.O. ex Mod . 830<br />
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S<br />
b) vigilanza fissa: è il servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la<br />
presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle<br />
operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei<br />
titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;<br />
c) vigilanza antirapina: è il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui<br />
sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di<br />
credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla<br />
prevenzione dei reati contro il patrimonio;<br />
d) vigilanza antitaccheggio: è il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati,<br />
grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto,<br />
sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede;<br />
e) telesorveglianza: è il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi<br />
provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato<br />
all’intervento diretto della guardia giurata. Sono esclusi dall’applicazione delle definizioni<br />
del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di beni mobili che prevedano<br />
l’esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso.<br />
f) televigilanza: è il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con<br />
l’ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere<br />
l’intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di<br />
specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell’effettività ed<br />
attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la<br />
prevenzione e repressione dei reati;<br />
g) intervento sugli allarmi: è un servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto<br />
dalla guardia giurata a seguito della recezione di un segnale di allarme, attivato<br />
automaticamente ovvero dall’utente titolare del bene mobile ed immobile;<br />
h) scorta valori: è il servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati<br />
su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di<br />
vigilanza o di terzi;<br />
i) trasporto valori: è il servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli<br />
di valore, effettuato con l’utilizzo di veicoli dell’istituto di vigilanza idoneamente<br />
attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate, secondo quanto previsto dall’allegato D al<br />
presente regolamento;<br />
j) deposito e custodia valori: è il servizio di deposito e custodia di beni, connessa o meno<br />
alla lavorazione degli stessi, affidati da terzi all’istituto di vigilanza, in locali idoneamente<br />
attrezzati secondo le prescrizioni di sicurezza imposte.<br />
3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresì nei servizi di cui all’articolo 1, comma 1,<br />
le altre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione, ricerche e<br />
raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1<br />
del presente articolo, che siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali<br />
le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attività svolti da<br />
istituti autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che<br />
non siano altrimenti disciplinati.<br />
6<br />
MODULARIO<br />
INTERNO &#8211; 204<br />
MOD. 4 U.C.O. ex Mod . 830<br />
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S<br />
ART. 4<br />
Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di<br />
informazioni commerciali<br />
1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli<br />
istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti<br />
alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui<br />
all’articolo 1, i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell&#8217;istituto e per<br />
lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli Allegati G e H del presente decreto,<br />
di cui costituiscono parte integrante.<br />
2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attività che si intendono<br />
svolgere e per le quali la licenza è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:<br />
a) investigatore privato titolare di istituto;<br />
b) informatore commerciale titolare di istituto;<br />
c) investigatore autorizzato dipendente;<br />
d) informatore autorizzato dipendente.<br />
3. Sussistendo i requisiti di cui agli Allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo<br />
svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui<br />
il titolare ha eletto la sede principale dell’attività, autorizza il titolare &#8211; in possesso del tesserino<br />
previsto dal D.M. di cui all’art. 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione &#8211; ad operare su tutto<br />
il territorio nazionale. L’eventuale attivazione di sedi secondarie dovrà essere notificata al Prefetto<br />
che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall’art. 257 ter, comma 5, del<br />
Regolamento di esecuzione.<br />
ART .5<br />
Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale<br />
1. Ai fini della definizione delle tipologie di attività, di cui all’art. 4, comma 2, e dei requisiti<br />
minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attività d’indagine, esercitata<br />
nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l’esercizio di<br />
pubblici poteri, riservate agli organi di polizia ed alla magistratura inquirente:<br />
a) Investigazione privata:<br />
a.I): attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di<br />
informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che<br />
possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone<br />
scomparse;<br />
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MODULARIO<br />
INTERNO &#8211; 204<br />
MOD. 4 U.C.O. ex Mod . 830<br />
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a.II): attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d’azienda ovvero dal legale<br />
rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a<br />
risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in<br />
sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro,<br />
infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti,<br />
concorrenza sleale, contraffazione di prodotti, valutazione dei rischi per la sicurezza dell’azienda;<br />
a.III): attività d’indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale<br />
ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all’individuazione ed<br />
all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le<br />
differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite<br />
direttamente presso i locali del committente;<br />
a.IV): attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società<br />
di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei<br />
sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno<br />
delle società di assicurazioni;<br />
a.V): attività d’indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi probatori da far valere<br />
nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’art.222 delle norme di coordinamento del Codice d<br />
procedura penale e dall’art. 327 bis del medesimo Codice;<br />
a.VI): attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di<br />
personale dipendente presso i locali del committente.<br />
Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I, a.II, a.III, a.IV e a.V i soggetti autorizzati<br />
possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’art.259<br />
del Regolamento d’esecuzione: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento),<br />
ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero<br />
accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche.<br />
b) Informazioni commerciali:<br />
b.I): attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi,<br />
elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali,<br />
produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone,<br />
persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti<br />
aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi<br />
committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della<br />
privacy .<br />
Per lo svolgimento delle attività di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di<br />
propri collaboratori segnalati ai sensi dell’art.259 del Regolamento d’esecuzione, raccogliere<br />
informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque<br />
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MODULARIO<br />
INTERNO &#8211; 204<br />
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(ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria,<br />
fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a<br />
chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso<br />
committente, l’interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura<br />
economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica<br />
dell’interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante<br />
l’opera intellettuale/professionale dell’uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed<br />
informatiche..<br />
ART. 6<br />
Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate<br />
Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate individuati<br />
con il D.M. di cui all’art. 138, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.<br />
ART. 7<br />
Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali<br />
1. Le modificazioni alle tabelle allegate al presente decreto sono disposte con decreto del Ministro<br />
dell’Interno, acquisito il parere della Commissione Consultiva Centrale di cui all’articolo 260-<br />
quater del regolamento di esecuzione e sentito l’Ente nazionale di unificazione.<br />
ART. 8<br />
Disposizioni transitorie e finali<br />
1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto<br />
mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità<br />
dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati.<br />
2. Per i soli requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori<br />
privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto,<br />
la fase transitoria è fissata in trentasei mesi da tale data.<br />
3. In caso di richiesta di estensione di licenza le disposizioni del presente decreto sono<br />
immediatamente esecutive.<br />
4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse<br />
province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di<br />
pubblica sicurezza, debbono unificare le attività in un&#8217;unica licenza rilasciata dal Prefetto della<br />
provincia ove l’istituto ha eletto la sede principale.<br />
9<br />
MODULARIO<br />
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5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall’applicazione<br />
del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e<br />
strumentali disponibili a legislazione vigente.<br />
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale<br />
degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla<br />
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana .<br />
Roma,<br />
IL MINISTRO<br />
(Maroni)<br />
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ALLEGATO A<br />
REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA<br />
(art. 257, comma 4, del Regolamento di esecuzione TULPS)<br />
A – Requisiti organizzativi minimi delle imprese<br />
1. Iscrizione nel registro delle imprese<br />
Essere iscritti nel registro delle imprese commerciali a norma del D.P.R. 7 dicembre<br />
1995, n. 581 e successive modificazioni.<br />
2. Requisiti soggettivi (per l’impresa, per il titolare di licenza, per altri soggetti muniti<br />
della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di<br />
amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori, per ciascuno dei<br />
direttori tecnici):<br />
2.1 quelli indicati dalla legge e dal regolamento di esecuzione del TULPS;<br />
2.2 il titolare di licenza non può rivestire la qualifica di guardia giurata;<br />
2.3 il titolare di licenza deve essere munito della rappresentanza legale della società e di<br />
gestione autonoma dell’istituto.<br />
3. Condotta imprenditoriale e commerciale (per l’impresa, per il titolare, per altri soggetti<br />
muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di<br />
amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori):<br />
3.1 non aver rivestito alcuna delle cariche sopra precisate in una società che sia fallita<br />
ovvero che sia stata sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all’atto<br />
della domanda sottoposta ad amministrazione controllata;<br />
3.2 avere la capacità di obbligarsi richiesta dalla legge (art. 134 TULPS) ed in<br />
particolare non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall’art.38 del<br />
D.Lgs. 163/2006;<br />
3.3 essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva, nonché, per le attività i<br />
cui contratti collettivi nazionali lo prevedono, della certificazione del competente ente<br />
bilaterale nazionale ovvero di altra certificazione, avente pari garanzia di terzietà , circa<br />
l’adempimento degli obblighi contrattuali rilevanti circa l’integrale rispetto degli obblighi<br />
nascenti dal medesimo contratto anche in riferimento alla contrattazione territoriale di 2°<br />
livello;<br />
MODULARIO<br />
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3.4 non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1, comma 14, del<br />
D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero<br />
che sia comunque concluso il periodo di emersione;<br />
3.5 non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di<br />
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.<br />
3.6 essere in regola con gli adempimenti tributari, salvo quanto previsto al punto 6.3.<br />
4. Struttura organizzativa<br />
4.1 Avere una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa, coerente e funzionale all’attività<br />
che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si<br />
intende operare, comprendente almeno:<br />
4.1.1 una sede operativa, per le attività e gli adempimenti di cui all’articolo 135 del<br />
TULPS;<br />
4.1.2<br />
???? un centro di comunicazioni, presidiato da guardie giurate per tutto il tempo di<br />
effettuazione dei servizi, con le caratteristiche di cui all’allegato E, tipologia A, per la<br />
vigilanza di cui all’art. 2 classe A, svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n.<br />
1 e 2;<br />
???? una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all’allegato E, tipologia B,<br />
presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B,<br />
D ed E svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n.1, 2;<br />
???? una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all’allegato E tipologia C,<br />
presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B,<br />
D ed E svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n. 3;<br />
???? una centrale operativa a norma UNI 11068/2005 ed eventuali successive modifiche o<br />
integrazioni, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all’art. 2<br />
classi A, B, D ed E svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n. 4;<br />
???? un’ulteriore centrale a norma UNI 11068/2005 ed eventuali successive modifiche o<br />
integrazioni, o ulteriori una o più centrali di cui all’allegato E, tipologia C, che<br />
possano operare in back up tra loro, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la<br />
vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell’ambito territoriale di cui al<br />
punto “c” n.5.<br />
4.1.2 bis Le dotazioni tecnologiche inerenti i centri di comunicazione o le centrali<br />
operative di cui al punto precedente devono essere possedute da tutti gli Istituti di<br />
Vigilanza. L’utilizzo comune di sistemi tecnologici di ricezione, di cui all’art. 257<br />
sexies del Regolamento, è consentito limitatamente alle attività conseguenti<br />
all’organizzazione in A.T.I. o forme consortili, e per la durata del contratto,<br />
ovvero per la gestione dei segnali d’allarme e degli interventi conseguenti, ferma<br />
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restando la piena disponibilità delle dotazioni tecnologiche di cui al punto 4.1.2<br />
per le altre attività di vigilanza privata autorizzate in licenza.<br />
4.1.3 una struttura direzionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i<br />
requisiti di qualità di cui all’Allegato D del presente Regolamento, le prescrizioni<br />
del Questore e l’ambito dimensionale e territoriale.<br />
4.1.4 una struttura organizzativa aziendale, rapportata alle dimensioni della stessa, che<br />
assicuri il controllo costante durante i servizi, nella sede operativa principale, da<br />
parte del titolare della licenza o di un suo institore o di un direttore tecnico; per le<br />
sole fasce orarie di servizio e quando si impiegano almeno 10 guardie particolari<br />
anche un addetto al coordinamento e controllo che può coincidere con l’operatore<br />
del centro di comunicazioni e/o della centrale operativa; per singoli servizi di<br />
particolare complessità gestionale, che implichino un impiego contemporaneo di<br />
almeno dieci guardie particolari, una di queste dovrà fungere da coordinatore.<br />
4.1.5 la disponibilità di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del<br />
personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo,<br />
incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili<br />
assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi;<br />
4.1.6 l’assolvimento degli oneri di formazione previsti dal D.M. di cui all’art. 138,<br />
comma 2, T.U.L.P.S, e dall’Allegato D del presente Regolamento.<br />
4.1.7 L’istituto che opera in ambito territoriale esteso ( art. 2, lett. c), ambiti 3, 4, 5 )<br />
dovrà garantire un idoneo sistema di comunicazioni che consenta una reale<br />
comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato<br />
nei servizi, con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione).<br />
Alternativamente l’istituto potrà attivare centri di comunicazione o centrali<br />
operative distaccati dalla sede principale al fine sempre di garantire una reale e<br />
protetta comunicazione diretta con il personale operativo impiegato nei servizi.<br />
4.1.8 Per ogni area di operatività dell’istituto distante oltre 150 Km in linea d’aria dalla<br />
sede principale dello stesso o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato<br />
con un centro di comunicazioni, l’istituto dovrà avere punti operativi (distaccati)<br />
per il supporto logistico e di sicurezza al personale operativo impiegato in servizio<br />
in tali aree.<br />
4.1.9 In ogni area di operatività l’istituto dovrà dimostrare di possedere una dotazione di<br />
automezzi sufficiente a garantire i servizi autorizzati.<br />
.<br />
4.2 essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN 9001/2008 e successive<br />
eventuali edizioni o UNI 10891 e successive eventuali edizioni o dei requisiti previsti dal<br />
corrispondente disciplinare tecnico<br />
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5. Disponibilità delle dotazioni logistiche e tecnologiche:<br />
5.1 disponibilità di locali, spazi attrezzati ed aree di rispetto, di dimensioni e caratteristiche<br />
idonee e compatibili con il progetto presentato e con le attività richieste, idonee per<br />
dimensioni, conformazione e posizione alle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie<br />
di servizio;<br />
5.2 disponibilità delle attrezzature di sala operativa di cui ai precedenti punti 4.1.2;<br />
5.3 disponibilità di mezzi di locomozione e di trasporto, conformi alle disposizioni in vigore,<br />
muniti dei propri contrassegni, commisurati ai servizi da svolgere, maggiorati di un mezzo<br />
di riserva ogni dieci. I mezzi impiegati nei servizi di trasporto valori devono essere<br />
blindati, quando è previsto, e presentare le caratteristiche costruttive e di equipaggiamento<br />
indicate nell’Allegato D del presente Regolamento;<br />
5.4 disponibilità di mezzi di protezione individuale, conformi alle disposizioni in vigore<br />
comprese quelle UNI e CE se esistenti, commisurati al numero delle guardie particolari<br />
dipendenti ed ai servizi da svolgere, maggiorati del 10 %, quale dotazione di riserva;<br />
5.5 per il servizio di deposito valori affidati in custodia all’istituto, proprietà o disponibilità<br />
esclusiva di un caveau avente le caratteristiche costruttive e di sicurezza passiva previste<br />
dalla copertura assicurativa obbligatoria.<br />
6. Capacità economico-finanziaria<br />
6.1 avere, in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto<br />
e, nelle società, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata<br />
dell’attività, almeno pari a quanto previsto nell’Allegato F del presente Regolamento, in<br />
funzione della configurazione definita dal progetto organizzativo e tecnico operativo e<br />
dalla licenza;<br />
6.2 essere in possesso di idonea copertura assicurativa Responsabilità Civile Contrattuale e<br />
Responsabilità Civile conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti<br />
ed ai livelli dimensionali dell’istituto, con valori minimi comunque non inferiori a quanto<br />
riportato nella tabella F1;<br />
6.3 avere, nel caso di debiti tributari accertati le disponibilità finanziare occorrenti, ad<br />
integrazione di quanto previsto al punto 6.1, per far fronte agli stessi.<br />
Il possesso dei requisiti sopra indicati è accertato dalla certificazione di qualità rilasciata da<br />
uno dei centri di certificazione indipendente previsti dall’articolo 260-ter del Regolamento di<br />
esecuzione del TULPS, ovvero, fino a quando detti organismi non siano operanti, può essere<br />
dimostrato in ogni altro modo, anche a mezzo di idonee referenze bancarie o assicurative,<br />
ferma restando la facoltà del Prefetto di disporre mirati accertamenti.<br />
MODULARIO<br />
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Restano ferme le caratteristiche organizzative e le modalità di verifica previste, per particolari<br />
servizi, dalle altre disposizioni in vigore.<br />
7. Definizione delle tariffe:<br />
7.1 essersi attenuto, nella individuazione delle tariffe, a criteri di:<br />
7.1.1 coerenza con la licenza e con il progetto organizzativo e tecnico-operativo<br />
dell’istituto;<br />
7.1.2 piena copertura dei costi indicati dall’articolo 257-quinquies del Regolamento di<br />
esecuzione, individuati in relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo come<br />
parametro di riferimento le tabelle del costo del lavoro delle guardie particolari<br />
giurate, sulla base delle determinazione degli oneri derivanti dall’applicazione del<br />
CCNL di categoria e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro,<br />
della Salute e della Previdenza Sociale.<br />
1<br />
ALLEGATO B<br />
REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI DEL TITOLARE DELLA LICENZA, DELL’INSTITORE, DEL<br />
DIRETTORE TECNICO<br />
1. Il titolare della licenza, l’institore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privata<br />
devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:<br />
diploma di scuola media superiore;</p>
<p>aver ricoperto documentate funzioni direttive nell’ambito di istituti di vigilanza privata, con<br />
alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle<br />
Forze dell’ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un<br />
periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di<br />
un anno e non più di quattro anni;<br />
ovvero aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che<br />
prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata;<br />
per gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una<br />
figura tra il titolare della licenza, l’institore e il direttore tecnico deve possedere il profilo<br />
professionale UNI 10459:1995.<br />
2. Il diploma di scuola media superiore non è richiesto ai soggetti che alla data di entrata in<br />
vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza da almeno cinque anni; per le<br />
sole funzioni di direttore tecnico e/o institore è richiesta un’esperienza di almeno diciotto<br />
mesi nella funzione.<br />
2<br />
1<br />
ALLEGATO C<br />
CARATTERISTICHE MINIME CUI DEVE CONFORMARSI IL PROGETTO ORGANIZZATIVO E TECNICOOPERATIVO<br />
DI CUI ALL’ARTICOLO 257, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DEGLI<br />
ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA<br />
1. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo è predisposto dal soggetto che richiede la<br />
licenza ed è presentato al Prefetto unitamente all’istanza di autorizzazione, di cui costituisce<br />
parte integrante.<br />
2. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo deve illustrare dettagliatamente:<br />
l’ambito territoriale in cui si intende operare;</p>
<p>il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale, le eventuali sedisecondarie e la centrale operativa dell’istituto;le tecnologie che intende impiegare;<br />
la natura dei servizi che l’istituto intende svolgere;<br />
il numero delle guardie che si ritiene di dover impiegare;<br />
la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto;<br />
i requisiti dell’impresa e del richiedente la licenza;<br />
il tutto secondo le indicazioni contenute per ciascuna voce negli Allegati A, B ed E del<br />
presente Regolamento.<br />
3. Nella predisposizione del progetto dovrà inoltre tenersi conto:<br />
della coerenza dei servizi;<br />
della sicurezza delle guardie giurate;<br />
delle prescrizioni di sicurezza pubblica, secondo le direttive tecniche impartite dal<br />
Ministero dell’Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza;<br />
della raggiungibilità operativa delle guardie giurate ed a tal fine si richiede,<br />
obbligatoriamente per i servizi di classe A e B, di cui all’art.2, comma 2, lett. a), una<br />
sede operativa principale dove si chiede la licenza ed un punto operativo per ogni area<br />
funzionale (operatività) distante oltre 100 km, in linea d’aria, dalla sede principale o da<br />
altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni come<br />
indicato nell’allegato E, per il supporto logistico e la sicurezza operativa del personale<br />
impiegato in servizio.</p>
<p>1<br />
ALLEGATO D<br />
REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ<br />
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA<br />
E REGOLE TECNICHE DEI SERVIZI<br />
(Art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione)<br />
Sezione I^<br />
1. DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E<br />
L’IMPIEGO DELLE GUARDIE GIURATE<br />
1a. ADEMPIMENTI GENERALI:<br />
Il titolare dell’istituto di vigilanza, o in sua vece l’institore, il direttore tecnico ovvero le<br />
figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale<br />
dell’istituto, deve:<br />
a) comunicare alle guardie giurate i turni di servizio e tenerli a disposizione dell’Autorità di<br />
pubblica sicurezza per 2 anni, anche su supporto informatico non modificabile;<br />
b) inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al Questore della Provincia interessata un foglio<br />
notizie sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso<br />
dell’espletamento del servizio, nonché ogni altra informazione degna di particolare attenzione per<br />
l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica. Le relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi<br />
fatti, sono custodite agli atti dell’istituto di vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere<br />
esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;<br />
c) impiegare le guardie giurate esclusivamente nei servizi per i quali l’istituto è autorizzato e<br />
previsti dal vigente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da istituti di<br />
vigilanza privata, d’ora in avanti indicato come C.C.N.L., non potendo impiegare le stesse in servizi<br />
diversi dalla tutela dei beni patrimoniali;<br />
d) accertare che le guardie particolari giurate dipendenti abbiano la disponibilità dei mezzi previsti e<br />
necessari all&#8217;efficiente espletamento dei servizi nonché della modulistica necessaria per le diverse<br />
incombenze; fornire alle stesse disposizioni scritte per particolarità e/o specificità in ordine ai<br />
compiti e le modalità di esecuzione dei servizi medesimi quando siano difformi dalle disposizioni di<br />
servizio dalle stesse acquisite con la formazione d’ingresso a dai periodici aggiornamenti forniti.<br />
Tali atti devono essere archiviati e conservati per due anni presso la sede dell’istituto, anche su<br />
supporto informatico;</p>
<p>2<br />
e) non adibire ai servizi operativi guardie particolari giurate che non abbiano superato i previsti<br />
percorsi di formazione tecnico- professionale, fatte salve quelle assunte per cambio d’appalto,<br />
prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento o comunque<br />
quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di<br />
formazione;<br />
f) impiegare, nell&#8217;esecuzione di scorte e trasporto valori, solo veicoli rispondenti ai requisiti previsti<br />
dalle vigenti disposizioni in materia, che siano efficienti per lo svolgimento del servizio ed in buono<br />
stato di manutenzione, avendo cura di segnalare al Questore della provincia in cui l’istituto ha la<br />
sede principale, e per conoscenza ai Questori delle province in cui intende operare, i mezzi, con le<br />
relative caratteristiche, indicati nel progetto e le eventuali variazioni intervenute;<br />
g) osservare, nell’organizzazione del lavoro, le vigenti norme in materia di sicurezza del personale<br />
ed in particolare quelle del C.C.N.L. di categoria e quelle previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,<br />
recante “attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e<br />
della sicurezza nei luoghi di lavoro”;<br />
h) osservare nel ricorso al lavoro straordinario i limiti previsti dalla legge in base alle regole<br />
sottoscritte dalle parti sociali nei CCNL e/o negli integrativi di 2° livello;<br />
i) per le ipotesi di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, ovvero per le<br />
altre forme di associazione previste dall’art. 257-sexies del Regolamento di esecuzione, deve essere<br />
data comunicazione al Questore della Provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede principale e<br />
per conoscenza ai Questori interessati, dell&#8217;assunzione dei relativi servizi di vigilanza trasmettendo<br />
copia del contratto stipulato. In ogni caso nello svolgimento di tali servizi è vietata la surroga o<br />
qualsiasi altra forma di sostituzione da parte di istituti o di altri soggetti privi dell’autorizzazione di<br />
cui all’art. 134 del T.U.L.P.S., nonché l&#8217;impiego promiscuo di personale e mezzi di un istituto di<br />
vigilanza per l&#8217;espletamento dei servizi assunti da altro Istituto anche se facente parte dello stesso<br />
raggruppamento temporaneo o altre forme di associazione di imprese, fatta eccezione per i sistemi<br />
tecnologici utilizzati in comune e preventivamente comunicati al Prefetto;<br />
l) inviare al Questore, e per conoscenza al Prefetto, della Provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la<br />
sede principale, per le finalità di cui all’art. 257-ter, comma 3, ultimo capoverso e per<br />
l’aggiornamento della banca dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, annualmente e<br />
comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della licenza, una dettagliata relazione sull&#8217;attività<br />
svolta, nonché sulla consistenza dell’organico, degli automezzi, degli equipaggiamenti in dotazione,<br />
nonché dell’elenco abbonati ai servizi di vigilanza. In particolare dovranno essere indicati<br />
dettagliatamente i seguenti elementi:<br />
le tipologie dei servizi espletati nel corso dell’anno;<br />
eventuali variazioni della composizione societaria;<br />
l’insorgenza di eventuali situazioni debitorie per mancato versamento di contributi<br />
previdenziali ed assicurativi, ovvero di oneri Fiscali o Tributari, provvedendo in caso<br />
affermativo ad illustrare le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarità. Resta fermo<br />
l’obbligo di esibizione al Prefetto del documento unico di regolarità contributiva, nonché</p>
<p>3<br />
della certificazione dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, di cui all’art. 257-<br />
ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., ovvero di certificare altrimenti,<br />
con pari garanzia di terzietà, l’adempimento degli obblighi contrattuali rilevanti, ed è in<br />
facoltà degli interessati esibire le risultanze del sistema informativo dell’anagrafe tributaria;<br />
le risorse tecnico-logistiche, le caratteristiche e le misure di difesa passiva dei furgoni<br />
blindati e dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto valori e lo stato d’uso degli stessi;<br />
le comunicazioni riguardanti i corsi organizzati per la formazione e l&#8217;aggiornamento<br />
professionale delle guardie giurate.<br />
m) inviare ai Questori territorialmente competenti ed al Questore della Provincia in cui l’istituto di<br />
vigilanza ha la sede principale, annualmente, il numero totale degli obiettivi, specificando la<br />
tipologia dei servizi, l’elenco degli abbonati e dei Comuni in cui viene svolto il servizio;<br />
n) custodire per almeno 2 anni a disposizione dell’Autorità di pubblica sicurezza presso la sede<br />
principale, ed eventualmente in copia presso le sedi operative dell’istituto, su supporto informatico<br />
non modificabile, tutta la documentazione riguardante l&#8217;attività svolta, nonché quella relativa alle<br />
guardie giurate, ed esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,<br />
consentendone la consultazione e l&#8217;acquisizione di copie.<br />
o) rendere edotte le guardie particolari giurate dipendenti delle disposizioni del Regolamento di<br />
servizio redatto dall’istituto e approvato, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12<br />
novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede<br />
principale d’intesa con i Questori competenti, facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di<br />
presa visione da custodire nel fascicolo personale dell’interessato.<br />
1b: Obblighi ed adempimenti delle guardie giurate<br />
Le guardie giurate:<br />
a) devono essere adibite esclusivamente alla vigilanza ed alla custodia di beni mobili ed immobili<br />
ovvero in altre attività espressamente previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento;<br />
b) prima dell’inizio del servizio devono:<br />
- essere a conoscenza delle direttive che lo regolano e ricevere dall’istituto di vigilanza le pertinenti<br />
disposizioni scritte di carattere generale e particolare, con l’obbligo di esibirle agli organi deputati<br />
al controllo;<br />
-assicurarsi dell&#8217;idoneità dell&#8217;equipaggiamento tecnico operativo in dotazione segnalando, per<br />
iscritto, eventuali anomalie riscontrate.<br />
- In particolare, prima dell’inizio di ciascun turno di servizio devono controllare:<br />
1. l’efficienza dell’arma utilizzata in servizio;<br />
2. l’efficienza degli apparati radio-rice-trasmittenti, sia portatili che veicolari;<br />
3. l’efficienza del veicolo in dotazione, nelle parti meccaniche ed elettriche (motore,<br />
accensione, sistemi luminosi, ecc.…) segnalando immediatamente eventuali anomalie e/o<br />
avarie per gli interventi del caso.<br />
Delle irregolarità riscontrate nel corso del servizio, deve darsi immediata notizia all’Istituto<br />
mediante comunicazione alla C.O.<br />
4<br />
c) non possono essere distratte dal loro servizio e devono aderire ad ogni richiesta loro rivolta dagli<br />
Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria, come disposto dall&#8217;art. 139 del<br />
T.U.L.P.S.;<br />
d) sono obbligate ad esibire i documenti attestanti la loro qualità a richiesta degli Ufficiali ed Agenti<br />
di pubblica sicurezza;<br />
e) hanno l&#8217;obbligo di usare la massima diligenza nella custodia delle armi, delle dotazioni di<br />
servizio e dei titoli autorizzatori in loro possesso, adoperando ogni cautela necessaria ad impedire<br />
che si danneggino o che altri se ne impossessino.<br />
1.c: Assunzione ed immissione in servizio delle guardie giurate.<br />
Il titolare dell’Istituto di vigilanza, a seguito dell’esito positivo dei colloqui selettivi delle<br />
aspiranti guardie giurate, verifica nei limiti ed in relazione a quanto previsto dalle vigenti<br />
disposizioni in materia, il possesso dei requisiti richiesti per la richiesta della nomina da parte del<br />
Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’art. 249 del Regolamento di esecuzione.<br />
L’impiego in servizio potrà essere disposto solo dopo che la guardia giurata ha ottenuto il<br />
rilascio del decreto di nomina del Prefetto, ha prestato il giuramento previsto dall’art. 250 del<br />
Regolamento di esecuzione e previo superamento con esito positivo di un apposito corso teoricopratico<br />
formativo, organizzato dall’istituto di vigilanza interessato, fatte salve le guardie assunte per<br />
cambio d’appalto, prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento<br />
o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un<br />
documentato corso di formazione.<br />
1.d: Orario di lavoro<br />
L’orario di lavoro è quello stabilito dal C.C.N.L e dalla contrattazione territoriale<br />
integrativa. Al Questore che approva il Regolamento di servizio è trasmessa copia della<br />
certificazione liberatoria, rilasciata in data non antecedente ai sei mesi dall&#8217;ente bilaterale previsto<br />
dal C.C.N.L., attestante l&#8217;integrale e corretta applicazione del C.C.N.L<br />
1.e: Formazione delle guardie particolari giurate<br />
Fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno riguardante l’individuazione dei<br />
requisiti minimi professionali e di formazione previsto dall’art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S., da<br />
adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione, l’Istituto di Vigilanza cura la<br />
preparazione teorica e l&#8217;addestramento delle dipendenti guardie giurate, prima della loro immissione<br />
in servizi operativi, organizzando corsi di formazione teorico-pratici della durata di almeno 48 ore.<br />
I corsi di formazione si articolano in lezioni teoriche e pratiche e debbono perseguire i<br />
seguenti obiettivi:<br />
a) conoscenza delle norme che regolano l&#8217;attività di vigilanza privata e le mansioni di<br />
guardia particolare giurata, nonché di quelle relative alla sicurezza sul lavoro;<br />
b) conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento teorico-pratico delle tecniche operative<br />
per l&#8217;esecuzione dei servizi;<br />
5<br />
c) conoscenza dell’organizzazione aziendale e descrizione delle modalità di organizzazione<br />
delle varie tipologie dei servizi;<br />
d) frequenza al tiro a segno che consenta il rilascio della licenza di porto di pistola e/o fucile<br />
e l&#8217;acquisizione delle conoscenze tecniche operative relative all&#8217;uso, maneggio, cura e custodia delle<br />
armi;<br />
e) addestramento all’utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, nonché di ogni altra<br />
apparecchiatura tecnologica utilizzata quale dotazione ;<br />
f) conoscenza approfondita delle norme del T.U.L.P.S. in materia di vigilanza privata;<br />
g) regolamento di attuazione e decreti collegati nonché prescrizioni emanate dall’Autorità di<br />
P.S.;<br />
h) nozioni di diritto e procedura penale con approfondimento degli aspetti normativi relativi<br />
all’uso legittimo delle armi, porto, trasporto, uso, custodia e detenzione armi;<br />
i) nozioni di diritto costituzionale;<br />
j) contrattazione collettiva di comparto – legislazione in materia di lavoro;<br />
l) aspetti etico professionali;<br />
m) nella formazione delle guardie giurate destinate ai servizi antirapina, nonché al trasporto<br />
e scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in dotazione,<br />
le lezioni dovranno essere organizzate in modo che dall’analisi di alcuni fatti di cronaca riguardanti<br />
i reati contro il patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire<br />
ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose.<br />
Per l&#8217;addestramento all&#8217;uso delle armi, le guardie giurate devono superare ogni anno un corso<br />
di lezioni regolamentari di tiro a segno, come previsto dalla normativa vigente.<br />
Dell&#8217;inizio dei corsi, dei relativi programmi è data comunicazione, almeno una settimana<br />
prima, al Questore della Provincia ove l’istituto ha la sede principale. Tale comunicazione dovrà<br />
contenere l’elenco dei partecipanti, nonché l’indicazione del luogo e degli orari di svolgimento delle<br />
lezioni.<br />
E’ fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate che non siano munite del decreto di<br />
nomina e di relativo porto d&#8217;armi, quando svolgono servizio armato, e che non abbiano frequentato<br />
il corso teorico-pratico con profitto fatte salve quelle assunte per cambio d’appalto, ovvero<br />
prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento o comunque<br />
quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di<br />
formazione.<br />
Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di nuova nomina dovranno essere<br />
affiancate, per almeno una settimana, nell’espletamento dei servizi cui saranno destinate, da guardie<br />
giurate che abbiano maturato specifica esperienza negli specifici servizi. Per particolari tipologie di<br />
servizio, quali ad es. trasporto e scorta valori, o servizi previsti da disposizione di legge o<br />
regolamenti si farà riferimento a quanto previsto dai relativi decreti o da disposizioni delle Autorità<br />
competenti. Della frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, i titolari<br />
degli istituti sono tenuti a conservare documentazione comprovante l&#8217;avvenuta partecipazione,<br />
controfirmata dalla guardia giurata interessata ovvero mediante certificazione dell’Ente Bilaterale<br />
della Vigilanza Privata.<br />
Restano ferme le previsioni di legge e contrattuali in materia di apprendistato.<br />
6<br />
1.f: Aggiornamento professionale periodico delle guardie giurate.<br />
Fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno riguardante l’individuazione dei<br />
requisiti minimi professionali e di formazione previsto dall’art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S., da<br />
adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione, il titolare dell’Istituto di vigilanza<br />
predispone con cadenza annuale un documento informativo di aggiornamento professionale per<br />
tutte le guardie giurate dipendenti; organizza inoltre i corsi necessari all’aggiornamento del<br />
personale nel caso in cui vengano introdotte e utilizzate strumentazioni innovative sotto il profilo<br />
tecnologico, ovvero implementazioni e/o innovazioni della strumentazione in uso, finalizzati al<br />
miglioramento dell’efficacia dei servizi svolti, ovvero ad assicurare maggiori condizioni di<br />
sicurezza delle guardie giurate nello svolgimento degli stessi servizi o innovazioni normative e<br />
legislative per l’attività degli Istituti e delle guardie di particolare importanza. Restano salve le<br />
attività di esercitazione connesse al rinnovo del porto d’arma.<br />
Il documento informativo di aggiornamento professionale avrà ad oggetto le stesse materie<br />
indicate al precedente punto 1.e), curando in particolare l’approfondimento di eventuali nuove<br />
norme relative al settore specifico.<br />
1.g: Esercitazioni di tiro.<br />
1. Per ciascuna guardia giurata è istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione<br />
delle esercitazioni di tiro, con frequenza almeno quadrimestrale, comprese le esercitazioni<br />
previste dalla legge per il rinnovo del porto d’armi, svolte con le armi utilizzate durante il<br />
servizio e con quella in dotazione, e sul quale, per ogni esercitazione, la guardia giurata appone<br />
la propria firma e il titolare dell&#8217;istituto o un suo delegato provvederà ad accertare l&#8217;effettuazione<br />
delle esercitazioni di tiro, controfirmando i libretti di tiro.<br />
2. Il libretto di tiro dovrà altresì riportare il numero dei colpi esplosi, non inferiore a cinquanta, e<br />
dei risultati conseguiti in merito al maneggio delle armi.<br />
3. Resta fermo che il numero di cartucce ulteriore da utilizzare per ottenere il risultato, anche di<br />
diverso calibro, è valutato dagli istruttori di tiro con riferimento all&#8217;abilità dimostrata nell&#8217;uso e<br />
maneggio delle armi.<br />
4. La documentazione comprovante l&#8217;avvenuto svolgimento dell&#8217;aggiornamento professionale e dei<br />
risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, compresi i libretti di tiro del personale<br />
dipendente, dovrà essere custodita presso la sede dell&#8217;Istituto di vigilanza privata ove la guardia<br />
prevalentemente lavora, per essere esibita agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in caso di<br />
controllo.<br />
7<br />
Sezione II^<br />
2. ADEMPIMENTI PARTICOLARI RELATIVI AI SERVIZI<br />
2.a: Disposizioni ed ordini di servizio.<br />
Il titolare dell’istituto di vigilanza, o in sua vece l’institore, il direttore tecnico, ovvero le<br />
figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale<br />
dell’istituto, deve fornire a ciascuna guardia giurata le disposizioni scritte inerenti i compiti e le<br />
modalità di esecuzione dei servizi da espletare.<br />
Il servizio deve essere predisposto in modo tale da consentire in caso di necessità per servizi<br />
occasionali o modifiche a quelli ordinari di essere modificato anche giornalmente, deve essere<br />
registrato su apposito software gestionale, il servizio deve essere comunicato alle guardie giurate<br />
interessate prima dell’inizio dei turni di servizio e così pure deve essere comunicata ogni variazione<br />
intervenuta; il servizio deve riportare i servizi svolti da ciascuna guardia giurata, con l’indicazione<br />
dell’orario e della tipologia del servizio stesso.<br />
L’ “ordine di servizio” giornaliero è custodito agli atti dell’Istituto, anche su supporto<br />
informatico non modificabile, per almeno due anni e deve essere esibito a ogni richiesta degli<br />
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinaria attività di controllo.<br />
Le guardie giurate indossano nell&#8217;espletamento del servizio, di norma, la divisa approvata<br />
dal Prefetto della Provincia in cui l’istituto ha sede principale ovvero, in casi particolari o per<br />
specifici servizi, su richiesta del titolare di licenza, previa autorizzazione del Questore<br />
territorialmente competente, il distintivo, anche esso approvato dal Prefetto, che deve essere esposto<br />
in modo ben visibile.<br />
Il titolare dell’istituto, le guardie giurate ed il personale comunque dipendente dall’Istituto e<br />
chiunque altro venga a conoscenza degli “ordini di servizio interni” sono tenuti al segreto d’ufficio<br />
e ad usare ogni misura o cautela idonea a garantire la riservatezza.<br />
2.b:Dotazioni ed equipaggiamenti delle guardie giurate.<br />
Gli Istituti di vigilanza privata provvedono affinché le guardie giurate per l&#8217;espletamento dei<br />
singoli servizi abbiano la disponibilità delle dotazioni previste dal progetto organizzativo e tecnicooperativo<br />
ed indicate dal Regolamento di servizio dell’Istituto, che devono essere efficienti,<br />
funzionanti ed in buono stato di manutenzione, in modo che sia sempre garantita la sicurezza degli<br />
operatori e l&#8217;efficienza dei servizi.<br />
Ogni guardia giurata per l’espletamento dei servizi sarà dotata della divisa approvata dal<br />
Prefetto che ha rilasciato la licenza dell’Istituto o del distintivo se previsto, e svolgerà il servizio<br />
armato esclusivamente con una sola arma (pistola o revolver) di sua proprietà e regolarmente<br />
denunciata, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.<br />
L&#8217;impiego in servizio da parte delle guardie giurate delle armi lunghe è ammesso solo in<br />
situazioni eccezionali e deve essere preventivamente autorizzato dal Questore della provincia ove<br />
l’istituto ha la sede principale sentiti i Questori interessati.<br />
Salvo casi espressamente previsti (ad es. servizi di scorta), comunque preventivamente<br />
autorizzati dal Questore, è fatto divieto di impiegare per i servizi automezzi che non siano di<br />
proprietà o nella disponibilità dell’ Istituto. Gli automezzi devono essere, quando impiegati nei<br />
8<br />
servizi di vigilanza, sempre condotti esclusivamente da guardie giurate in uniforme e debbono<br />
essere comunque sempre dotati di collegamento radio e dei contrassegni distintivi dell’ Istituto nelle<br />
caratteristiche approvate dall’ Autorità competente. La livrea degli automezzi, come la<br />
denominazione dell’istituto di vigilanza, il logo e i contrassegni distintivi dello stesso nonché le<br />
uniformi del personale, non debbono recare riferimenti al termine “polizia” o “carabinieri” o altri<br />
consimili ovvero ad attività riservate agli organi di polizia.<br />
I furgoni blindati devono essere conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali<br />
individuate con il decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno<br />
n.332/1998 ed a quanto previsto dal presente Regolamento anche con riguardo alle normative che<br />
regolano la circolazione stradale, essi devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata<br />
dall’allestitore che ne attesti la conformità.<br />
L’istituto deve custodire la documentazione relativa a detti veicoli e al relativo<br />
equipaggiamento, provvedendo, altresì, ad annotare su apposito registro i controlli e le<br />
manutenzioni effettuate. Tale documentazione dovrà essere esibita a richiesta degli ufficiali ed<br />
agenti di pubblica sicurezza e conservata per il periodo di tenuta in esercizio del veicolo.<br />
L’impiego delle armi lunghe nei servizi di vigilanza privata, fermo restando l’eccezionalità<br />
dello stesso e fatte salve particolari prescrizioni contenute nel Regolamento di servizio approvato<br />
dal Questore, è di norma subordinato all’osservanza dei seguenti obblighi o condizioni:<br />
-le guardie giurate comandate nei servizi di scorta valori a mezzo su furgoni blindati dell&#8217;Istituto che<br />
impiegano armi lunghe devono preventivamente munirsi della relativa licenza di porto di fucile per<br />
difesa personale rilasciato dal Questore territorialmente competente;<br />
-il fucile deve essere a canna liscia, a caricamento manuale o a funzionamento semiautomatico, con<br />
l&#8217;impiego esclusivo di munizionamento a palla unica, restando assolutamente vietato l’impiego delle<br />
munizioni spezzate;<br />
-il porto del fucile da parte della guardia giurata è limitato al tempo e al percorso impiegato per<br />
effettuare il servizio preventivamente autorizzato;<br />
- l&#8217;arma deve essere di proprietà della guardia giurata che la impiega e regolarmente denunciata<br />
presso l&#8217;Ufficio di polizia territorialmente competente con riguardo al luogo di abituale detenzione<br />
della stessa.<br />
-è vietato presso gli Istituti di vigilanza istituire armerie o comunque destinare locali per la custodia<br />
o il deposito armi, fatta eccezione per l’arma lunga qualora la guardia giurata non sia in condizione<br />
di custodirla adeguatamente e comunque previa specifica autorizzazione del Questore. In tal caso<br />
l’arma lunga dovrà essere custodita in apposito armadio blindato la cui chiave dovrà essere nella<br />
disponibilità della guardia giurata titolare dell’arma stessa.<br />
-è fatto obbligo alle guardie giurate di comunicare per iscritto al titolare dell’Istituto il tipo, la marca<br />
e la matricola dell’arma usata in servizio, che dovrà comunque essere di tipo consentito dalla legge.<br />
L’arma lunga è iscritta nel libretto di tiro della guardia particolare giurata che ne è proprietaria e le<br />
esercitazioni al tiro presso la Sezione del Tiro a Segno Nazionale, dovranno essere effettuate<br />
esclusivamente con l’arma riportata nel citato documento i cui dati identificativi sono stati<br />
preventivamente segnalati all’Istituto di vigilanza.<br />
9<br />
- è vietato il prestito, il comodato e la cessione anche temporanea a qualsiasi titolo delle armi,<br />
compreso tra guardie giurate, ad esclusione della regolare vendita della stessa a soggetto<br />
autorizzato.<br />
2.c: Controlli &#8211; Rapporto di lavoro – Disciplina.<br />
Il titolare dell’istituto di vigilanza o, in sua vece, l’institore, il direttore tecnico, ovvero le<br />
figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale<br />
dell’istituto, vigila sull&#8217;adempimento da parte delle guardie giurate nell&#8217;esecuzione dei singoli<br />
servizi delle prescrizioni generali previste da disposizioni di legge o di regolamento e su quelle<br />
particolari imposte dal Questore nel Regolamento di servizio approvato ai sensi del R.d.l. 26<br />
settembre 1935, n. 1952 e del R.d.l 12 novembre 1936, n. 2144.<br />
II rapporto di lavoro delle guardie giurate con l’Istituto di vigilanza privata è regolato dal<br />
complesso delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti di vigilanza<br />
privata e dagli accordi integrativi stipulati a livello territoriale ed aziendale con le OO.SS., nonché<br />
dal complesso delle disposizioni normative in materia.<br />
I comportamenti sanzionabili disciplinarmente posti in essere dalla guardia giurata sono<br />
sanzionati con le procedure ed i provvedimenti contemplati dalle vigenti disposizioni e sono<br />
comunicati a cura del titolare dell’istituto al Questore territorialmente competente, unitamente alla<br />
sanzione disciplinare irrogata ed alla relativa documentazione.<br />
Resta salva ed impregiudicata la potestà disciplinare del Questore sulle guardie giurate, ai<br />
sensi delle disposizioni di pubblica sicurezza vigenti in materia.<br />
2.d: La Centrale Operativa: la sede, le tecnologie impiegate e le modalità di<br />
svolgimento del servizio.<br />
La sede della centrale operativa, le tecnologie impiegate, nonché la funzionalità dei sistemi<br />
di comunicazione sono comunicati ed approvati dal Prefetto, in relazione a quanto previsto dagli<br />
articoli 257, 257-ter e 257-sexsies del Regolamento di esecuzione.<br />
L’attività della Centrale Operativa si svolge sotto la responsabilità del titolare dell’istituto, di<br />
regola senza soluzione di continuità nell’arco delle 24 ore; è ammessa una operatività limitata allo<br />
svolgimento dei servizi dell’istituto, previa preventiva comunicazione al Questore dei turni di<br />
operatività. L’accesso alla Centrale Operativa è precluso ai soggetti non autorizzati.<br />
Il personale preposto alla Centrale Operativa deve essere comunque in possesso del decreto<br />
di nomina a guardia giurata, indossare l&#8217;uniforme ed essere armato, al fine di prevenire ed evitare<br />
manomissioni od intrusioni da parte di persone non autorizzate ad accedere ai locali della Centrale;<br />
in particolare deve attenersi alle consegne impartite dal titolare dell’istituto, il quale è tenuto a<br />
fornire oltre ai manuali operativi per il funzionamento degli apparati tecnologici, dettagliate<br />
istruzioni finalizzate a promuovere all’occorrenza l’immediato intervento delle Forze di Polizia<br />
dello Stato, secondo quanto prescritto dal Questore o, in mancanza, previe specifiche intese con la<br />
Questura.<br />
Tutte le comunicazioni avvenute via radio e i relativi esiti dovranno essere registrati su<br />
apposito registratore di comunicazioni. Prima dell&#8217;inizio di ciascun servizio dovranno essere<br />
10<br />
effettuati i controlli di funzionalità degli apparati radio ricetrasmittenti e di altri apparati in uso alle<br />
guardie giurate, I registri e gli atti relativi devono essere custoditi nei locali della sala operativa a<br />
disposizione degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza.<br />
In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, il titolare dell&#8217;Istituto, ovvero un<br />
suo delegato, dovrà provvedere tempestivamente alla verifica delle apparecchiature utilizzate e ad<br />
assicurare il ripristino immediato delle comunicazioni, intraprendendo, contestualmente, ogni<br />
opportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l&#8217;ausilio occorrente al personale operante.<br />
Sezione III^<br />
3. DEI SINGOLI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA<br />
3.a: Le diverse Tipologie di servizi, adempimenti generali.<br />
Gli Istituti di vigilanza privata per mezzo delle dipendenti guardie giurate e con l&#8217;uso dei<br />
mezzi posti a loro disposizione disimpegnano i seguenti servizi:<br />
1. vigilanza fissa;<br />
2. vigilanza saltuaria di zona;<br />
3. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza;<br />
4. intervento su allarme;<br />
5. vigilanza fissa antirapina;<br />
6. vigilanza fissa mediante l&#8217;impiego di unità cinofile;<br />
7. servizio di antitaccheggio;<br />
8. custodia in caveau;<br />
9. servizio di trasporto e scorta valori e servizi su apparecchiature automatiche, bancomat e<br />
casseforti;<br />
10. servizio scorta a beni trasportati con mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di<br />
valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;<br />
11. servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da specifiche norme di<br />
legge o di regolamento (D.M. 85/1999, D.M. 154/2009, ecc.).<br />
Per ciascuno di tali servizi le guardie giurate, oltre a quanto già previsto dalle precedenti<br />
Sezioni I e II devono:<br />
-attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite dall’Istituto;<br />
-segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale alla Centrale Operativa, intervenendo in<br />
caso di necessità in condizioni di assoluta sicurezza per la propria e l’altrui incolumità;<br />
-compilare, al termine di ogni turno di servizio, un dettagliato rapporto sull&#8217;attività svolta solo se vi<br />
siano novità, fatti o situazioni degne di rilievo;<br />
-nei servizi ad obiettivi fissi attendere il cambio prima di lasciare la postazione;<br />
-verificare, prima di intraprendere il servizio, l&#8217;efficienza dei mezzi e dell&#8217;equipaggiamento in<br />
dotazione e segnalare eventuali anomalie riscontrate mediante annotazione sul foglio di marcia e sul<br />
rapporto di servizio.<br />
11<br />
3.b: Servizio di piantonamento.<br />
3.b.1: Definizione di obiettivi sensibili e speciali esigenze di sicurezza.<br />
Devono intendersi obiettivi sensibili e, come tali, affidati alla vigilanza delle guardie giurate,<br />
qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell’Ordine:<br />
aziende pubbliche o private del settore energetico (sia che trattasi di strutture di produzione<br />
di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche<br />
(compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana);????<br />
aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di<br />
collegamento, smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di<br />
emittenti radiotelevisive a carattere nazionale;????<br />
raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e<br />
lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate.????<br />
Devono intendersi come siti con speciali esigenze di sicurezza e, come tali, analogamente<br />
affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze<br />
dell’Ordine:<br />
???? siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il<br />
pubblico interesse e per i quali va garantita l’incolumità e l’operatività (ad esempio<br />
aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari);<br />
siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone<br />
autorizzate (ad esempio strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a<br />
forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS…);<br />
siti dove l’accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di<br />
metalli o all’identificazione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari in<br />
genere);<br />
siti dove ci sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio<br />
musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere di alto valore artistico ed economico).<br />
Ferme restando le definizioni sopra indicate nonché le previsioni dell’art.256 bis del<br />
Regolamento d’esecuzione, è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni<br />
mobili in essi contenuti durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico.<br />
3.b.2: Servizio di vigilanza fissa diurna o notturna<br />
Il servizio di vigilanza fissa diurna o notturna ad un obiettivo fisso è espletato, con<br />
riferimento alla natura dell’obiettivo da vigilare, da una o più guardie giurate armate e in uniforme,<br />
munite di idoneo equipaggiamento al fine di garantire la massima sicurezza per gli operatori e,<br />
qualora l&#8217;utente non abbia disposto la dotazione di altri idonei mezzi di trasmissione,<br />
preventivamente verificati e comunicati alla Questura territorialmente competente e per conoscenza<br />
alla Questura dove l’Istituto ha la sede principale, sono munite di apparato radio ricetrasmittente o<br />
di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con la Centrale Operativa dell’istituto.<br />
La guardia giurata deve essere preventivamente informata sulla natura dell&#8217;obiettivo da<br />
vigilare, sui rischi e sulle modalità di esecuzione del servizio e segnalare con tempestività eventuali<br />
situazioni anomale che dovesse rilevare alla Centrale Operativa dell’Istituto.<br />
12<br />
L’Istituto, d&#8217;intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il<br />
servizio più efficiente, efficace ed agevole per il personale dipendente.<br />
3.c: Servizio di vigilanza saltuaria in zona<br />
Il servizio di ispezione esterna e/o interna diurna o notturna ad uno o più obiettivi sensibili è<br />
svolto in uniforme da una o più guardie giurate armate, con veicolo radiocollegato, munito di faro<br />
brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato, di proprietà o nella disponibilità<br />
dell&#8217;Istituto con i contrassegni distintivi ed il logo dell’istituto approvati dalle Autorità competenti,<br />
fatti salvi i servizi di vigilanza appiedata nei centri storici urbani.<br />
Le guardie giurate devono avere preventiva conoscenza dell&#8217;ubicazione degli obiettivi loro<br />
affidati e sulle finalità del servizio di vigilanza affidata ed hanno l’obbligo di comunicare alla<br />
Centrale Operativa, con frequenza prestabilita, la loro posizione, le eventuali novità ed ogni<br />
situazione anomala riscontrata.<br />
II numero degli obiettivi da affidare alla vigilanza deve essere congruo con riferimento<br />
all&#8217;orario di servizio, alla distanza, alla natura ed alla dislocazione degli obiettivi, alle condizioni<br />
ambientali ed alle specifiche modalità di esecuzione del servizio.<br />
L’istituto, d&#8217;intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il<br />
servizio più efficiente e agevole per il personale dipendente.<br />
Nel caso di svolgimento del servizio da parte di una sola guardia giurata, ove si rendesse<br />
necessario l&#8217;intervento, la guardia è tenuta ad informare tempestivamente la Centrale Operativa<br />
dell’Istituto e, nel caso rilevi una effettiva situazione di pericolo, ad attendere l&#8217;arrivo di personale<br />
di supporto che l’operatore di centrale provvederà ad inviare prontamente sul posto;<br />
contestualmente, previa verifica dell’effettività ed attualità del pericolo, l’operatore di centrale<br />
provvederà ad informare la centrale operativa delle Forze di polizia impegnate nel controllo del<br />
territorio, secondo le disposizioni impartite dal Questore della provincia, sulla base di specifiche<br />
intese.<br />
Sono vietati i servizi di vigilanza generica e controllo del territorio di competenza esclusiva<br />
delle Forze dell’ordine.<br />
3.d: Servizi di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di<br />
videosorveglianza<br />
Il servizio di ricezione di allarmi alla Centrale Operativa dell’Istituto consiste nella gestione<br />
di un impianto di intertrasmissione a distanza di segnali di allarme collegato con obiettivi affidati<br />
alla vigilanza dell&#8217;Istituto. In caso di ricezione del segnale di allarme l’operatore della Centrale<br />
dell’Istituto coordinerà l’intervento in loco, ovvero provvederà ad avvisare l’utente e, se necessario,<br />
le Forze di Polizia, previa verifica dell’effettività ed attualità dell’allarme.<br />
Il servizio di videosorveglianza consiste nell’effettuazione di ispezioni a mezzo di sistemi<br />
video installate nella proprietà del cliente collegati con la Centrale Operativa. Le ispezioni video,<br />
che debbono essere svolte solo da personale munito della qualifica di guardia giurata possono essere<br />
fissi, ovvero possono avvenire ad intervalli temporali prestabiliti o su segnalazione di allarme.<br />
L’attività sopra indicate sono disimpegnate obbligatoriamente da guardie giurate, ferme<br />
restando le attribuzioni delle Forze dell’ordine.<br />
13<br />
3.e: Servizio di intervento su allarmi.<br />
Nei servizi di cui al precedente punto 3.d), in caso di attivazione del segnale d&#8217;allarme, la<br />
Centrale Operativa dell&#8217;Istituto provvede ad inviare, con automezzo radiocollegato di proprietà o<br />
nella disponibilità dell&#8217;Istituto, con i contrassegni approvati dall’ Autorità competente e di apparato<br />
radio anche portatile, personale dipendente dallo stesso Istituto, affinché proceda all&#8217;ispezione sul<br />
posto. Il personale impiegato in tali servizi deve avere preventiva e piena conoscenza<br />
dell&#8217;ubicazione e dello stato degli obiettivi allarmati.<br />
L’ispezione esterna dell’obiettivo è svolta da una o più guardie giurate in uniforme, armata,<br />
equipaggiata di giubbotto antiproiettile e di torcia. Il giubbotto antiproiettile deve essere sempre<br />
indossato prima di iniziare e durante l’ispezione, nello svolgimento della quale la guardia giurata<br />
deve adottare ogni possibile cautela finalizzata all&#8217;efficacia dell&#8217;intervento in sicurezza e<br />
provvedendo a richiedere alla Centrale Operativa dell’Istituto, ove necessario, ulteriore personale<br />
in ausilio.<br />
L’ispezione interna, salvo i casi di accertate situazioni di pericolo all’incolumità della<br />
Guardia e/o di altre persone, potrà essere eseguita da una guardia giurata.<br />
In presenza di accertate ed effettive situazioni di pericolo, la guardia giurata intervenuta sul<br />
posto, dovrà richiedere, alla Centrale Operativa dell’Istituto, il supporto di un’altra guardia e delle<br />
Forze dell’ordine territorialmente competenti. In quest’ultimo caso, la guardia dovrà comunque,<br />
prima di effettuare l’ispezione interna, attendere l’arrivo di un’altra guardia o quello delle Forze<br />
dell’ordine.<br />
3.f: Servizi di vigilanza fissa antirapina<br />
Il servizio consiste nella vigilanza fissa interna od esterna all’obiettivo da effettuarsi nelle<br />
sedi o nelle filiali di istituti di credito e uffici postali, nonché presso obiettivi che, per l&#8217;entità dei<br />
valori ivi esistenti, possono costituire un richiamo per possibili azioni criminose.<br />
Fatto salvo l’obbligo di aderire ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica<br />
sicurezza e di polizia giudiziaria, di cui all’art. 139 del T.U.L.P.S.., le guardie giurate impiegate in<br />
servizio non possono essere distratte con ordini diversi da parte dei proprietari o dei responsabili<br />
degli obiettivi vigilati.<br />
In relazione alla delicatezza del servizio svolto che comporta un gravoso dispendio di<br />
energie psico-fisiche, è fatto divieto di impiegare nel servizio di vigilanza fissa antirapina guardie<br />
giurate che nel corso della giornata abbiano già espletato servizi di altra natura, per un turno pari a<br />
quello previsto dalle vigenti normative e dagli accordi sindacali.<br />
3.g: Diverse modalità di svolgimento del servizio<br />
3.g.1: Servizio esterno<br />
Le guardie giurate impiegate nel servizio esterno alle banche, uffici postali ed altri simili<br />
obiettivi devono:<br />
14<br />
1. indossare costantemente il giubbotto antiproiettile ed essere munite di radio ricetrasmittente<br />
portatile in costante contatto radio con la Centrale Operativa dell’istituto;<br />
2. rispettare l&#8217;orario del turno di servizio ed all&#8217;inizio di ciascun turno collegarsi con la<br />
Centrale Operativa dell&#8217;istituto onde stabilire il relativo contatto radio per le ordinarie<br />
comunicazioni;<br />
3. vigilare l&#8217;obiettivo mediante un&#8217;attenta azione di prevenzione, segnalando alla Centrale<br />
Operativa dell’Istituto ogni anomalia o elemento sospetto ed annotando qualsiasi elemento<br />
che possa ritenersi utile per le finalità di indagini delle Forze dell’ordine.<br />
Salvo diverse disposizioni derivanti da particolari esigenze concordate dall’Istituto con<br />
l&#8217;utente, il servizio dovrà essere effettuato all&#8217;esterno dell&#8217;obiettivo in posizione tale da consentire il<br />
più ampio raggio visivo.<br />
E&#8217; vietato svolgere il servizio esterno di vigilanza fissa antirapina all&#8217;interno di autovetture o<br />
di altri analoghi ripari ovvero dall’interno di locali pubblici o privati ubicati nelle prossimità o di<br />
fronte all’obiettivo da vigilare.<br />
3.g.2: Servizio svolto in box blindato all’interno dell’obiettivo da vigilare<br />
Il servizio antirapina effettuato all&#8217;interno dell&#8217;obiettivo, all’ingresso del quale è installato un<br />
sistema di difesa passiva, come il metal detector o analoghi sistemi di rilevazione, la guardia giurata<br />
prende posto all’interno di un box blindato chiuso dall’interno, con lo stesso equipaggiamento<br />
previsto per lo svolgimento del servizio esterno ed il giubbotto antiproiettile indossato, ovvero<br />
riposto all’interno del box e sistemato in modo da poter essere immediatamente indossato<br />
all’occorrenza.<br />
La guardia giurata deve essere perfettamente a conoscenza delle procedure di funzionamento<br />
e di attivazione dei sistemi antirapina installati dall&#8217;utente, e delle modalità operative a cui lo stesso<br />
deve attenersi.<br />
L&#8217;accesso all&#8217;interno di un&#8217;agenzia bancaria o postale, ovvero all’interno di altri luoghi aperti<br />
al pubblico in cui è svolto un servizio di vigilanza fissa antirapina da parte di guardie giurate non<br />
può essere interdetto agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria<br />
appartenenti alle Forze di ordine anche se armati, sia che indossino la divisa o che vestano abiti<br />
civili, quando si siano fatti adeguatamente riconoscere previa esibizione della tessera personale di<br />
riconoscimento rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza; in caso di dubbio potrà richiedere<br />
alla propria centrale operativa di verificare presso l’Ufficio di appartenenza l’identità.<br />
In presenza di elementi sospetti riguardanti persone che intendano accedere nei locali<br />
dell&#8217;obiettivo vigilato o che si aggirino nei dintorni, la guardia giurata adotterà tutte le cautele del<br />
caso segnalando immediatamente il fatto alla Centrale Operativa dell&#8217;istituto, senza allontanarsi dal<br />
Box blindato.<br />
La guardia giurata deve prestare il servizio cui è destinato con la massima attenzione,<br />
cercando di rilevare ogni situazione che faccia presupporre l’intento da parte di terzi di commettere<br />
reati contro il patrimonio. Nel caso di accertata presenza di malviventi all&#8217;interno di una banca o di<br />
altro obiettivo, la guardia giurata deve assume tutte le iniziative idonee a non mettere a repentaglio<br />
l&#8217;incolumità propria e delle altre persone presenti all’interno dei locali, comunicando<br />
immediatamente l’evento alla Centrale Operativa dell’Istituto.<br />
15<br />
3.g.3: Servizi svolti con l’impiego di unità cinofile<br />
Il servizio con l’impiego di unità cinofile è il servizio svolto dalla guardia giurata che svolge<br />
anche la funzione di conduttore di un cane adeguatamente addestrato per lo specifico servizio da<br />
svolgere.<br />
La guardia giurata nello svolgimento del servizio nella qualità di conduttore deve avere un<br />
buon governo e gestione del cane, dal quale non può mai separarsi, né può lasciarlo incustodito o<br />
allontanarsi anche temporaneamente lasciando il cane legato sul luogo di espletamento del servizio.<br />
Per l’impiego di unità cinofile il titolare dell’Istituto di vigilanza deve chiedere al Prefetto<br />
l’annotazione di tale modalità di svolgimento del servizio sull&#8217;autorizzazione rilasciata ai sensi<br />
dell’art. 134 T.U.L.P.S..<br />
In ogni caso l’impiego delle unità cinofile deve essere preceduto dalle comunicazioni alla<br />
Questura territorialmente competente, riguardanti:<br />
*la tipologia dei servizi nei quali vengono impiegate le unità cinofile;<br />
*l’elenco delle unità cinofile nella disponibilità dell’Istituto, indicando per ciascuna le generalità<br />
complete del conduttore, nonché il numero di matricola, l’iscrizione al L.O.I., il certificato di<br />
iscrizione all’albo E.N.C.I. e gli elementi relativi al tatuaggio del cane, ovvero ai riferimenti relativi<br />
al MICROCHIP;<br />
*la documentazione attestante per ciascun cane impiegato la copertura assicurativa per<br />
responsabilità civile verso terzi;<br />
*la documentazione attestante l&#8217;espletamento di tutti i test sanitari e di tutte le necessarie<br />
vaccinazioni del cane. I certificati prescritti devono recare il timbro e la firma di un medico<br />
veterinario iscritto all’Albo;<br />
*la documentazione attestante la qualità ed il livello di addestramento di ogni unità cinofila, nonché<br />
la sede della struttura che ha provveduto a tale addestramento;<br />
*i dati identificativi degli automezzi adibiti al trasporto dei cani che dovranno essere attrezzati con<br />
gli appositi dispositivi di alloggio conformi alla normativa vigente e rispondenti alla normativa sulla<br />
circolazione stradale.<br />
Durante il servizio i cani sono condotti “al passo” e comunque tenuti al guinzaglio.<br />
Il titolare dell’ Istituto deve adempiere tutti gli obblighi igienico-sanitari relativi all&#8217;impiego<br />
dei cani ed in particolare deve osservare tutte le disposizioni di natura legislativa e regolamentari<br />
vigente in materia.<br />
La sola annotazione sull&#8217;Autorizzazione prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S., in mancanza degli<br />
adempimenti indicati nei punti precedenti, non consente l&#8217;impiego delle unità cinofile.<br />
Resta comunque in facoltà del Prefetto revocare in qualsiasi momento e per giustificato<br />
motivo l’autorizzazione ad impiegare unità cinofile ed è in facoltà del Questore territorialmente<br />
competente imporre nel Regolamento di servizio particolari prescrizioni riguardanti impiego e l’uso<br />
delle unità cinofile.<br />
3.h: Servizio di antitaccheggio<br />
Il servizio di antitaccheggio si concretizza nella sorveglianza di beni esposti alla pubblica<br />
fede, nell&#8217;ambito della distribuzione commerciale, finalizzata, mediante osservazione sia di persona<br />
16<br />
che a mezzo impianti di videosorveglianza, a prevenire il furto e/o il danneggiamento dei beni<br />
stessi.<br />
Il servizio va espletato di norma in uniforme e con l’arma. In casi particolari o per specifici<br />
servizi, su richiesta dell’utente, il servizio può essere espletato in borghese e con il distintivo<br />
esposto, con l’arma dissimulata, ovvero in forma disarmata, previa autorizzazione del Questore.<br />
3.i: Servizi all’interno di caveau di proprietà o nella disponibilità<br />
dell&#8217;Istituto.<br />
Il caveau destinato al deposito dei valori affidati in custodia all’Istituto, deve essere munito<br />
dei mezzi di difesa attiva e passiva previsti dalla copertura assicurativa obbligatoria.<br />
Le guardie giurate preposte al servizio di vigilanza al caveau svolgono il servizio in divisa,<br />
armati e sono equipaggiati con Giubbotto Antiproiettile, torcia, apparato rice-trasmittente fisso o<br />
portatile ed altro idoneo mezzo di comunicazione con la Centrale Operativa dell’Istituto.<br />
Le guardie giurate devono verificare all&#8217;inizio del turno l&#8217;efficienza delle misure di sicurezza<br />
esistenti.<br />
L&#8217;accesso ai locali del caveau è consentito solo alle persone autorizzate e nel rispetto delle<br />
procedure fissate e comunicate al personale dipendente dal titolare dell’Istituto, idonee a garantire la<br />
tracciabilità e la ricostruzione ex post degli accessi, delle operazioni e di eventuali anomalie.<br />
In caso di emergenza, il personale addetto dovrà provvedere all’immediata attivazione dei<br />
dispositivi di allarme, secondo le modalità stabilite nell&#8217;ordine di servizio, mantenendosi in contatto<br />
con la Centrale Operativa dell’Istituto ed evitando di uscire all’esterno dal Caveau.<br />
L’impianto di registrazione del caveau ed i relativi supporti magnetici, non devono essere<br />
accessibili dalla Centrale Operativa dell’Istituto o da questa azionati.<br />
3.i.1 Servizi di trattamento del denaro<br />
Le attività di trattamento delle banconote, intese come attività di autenticazione delle<br />
banconote e di selezione delle stesse in base alla loro qualità, sono esercitate secondo le disposizioni<br />
emanate dalla Banca d’Italia in conformità con quanto stabilito dal Consiglio dell’Unione Europea,<br />
dalla Banca Centrale Europea e dalla legislazione nazionale. Restano ferme le competenze del<br />
Ministero dell’Economia e Finanze in materia di monete metalliche in euro.<br />
3.l: Il Trasporto valori<br />
3.l.1 Disposizioni generali<br />
Consiste nel trasferimento di somme di denaro o di altri beni e titoli di valore, da un luogo<br />
ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell’Istituto,<br />
equipaggiati secondo quanto previsto dal presente Regolamento, osservando le prescrizioni ivi<br />
imposte, nonché quelle contenute nel Regolamento di servizio approvato dal Questore.<br />
L’Istituto curerà in particolare:<br />
- l&#8217;idoneità e la funzionalità dell&#8217;equipaggiamento (giubbotti antiproiettile, apparati ricetrasmittenti e<br />
di radiolocalizzazione, ecc.);<br />
17<br />
- l’adeguatezza dell’armamento;<br />
- l&#8217;efficienza dei mezzi di trasporto prescritti;<br />
- l’efficienza ed efficacia dei sistemi di protezione e di sicurezza;<br />
- le misure di sicurezza e di riservatezza adottate nella definizione dei trasporti e degli itinerari e<br />
nella composizione degli equipaggi;<br />
- la qualificazione ed affidabilità del personale impiegato sia nei servizi operativi che in quelli<br />
organizzativi;<br />
- di osservare l’assoluto rispetto dei limiti orari e delle alternanze con periodi di riposo previsti per<br />
l’impiego delle guardie giurate in tali servizi;<br />
- di registrare le operazioni relative ai servizi in apposito registro;<br />
- ad effettuare le prescritte comunicazioni preventive e nel corso dello svolgimento dei servizi alla<br />
Questura e con i presidi di polizia nel territorio, anche mediante la designazione di un responsabile<br />
dei servizi.<br />
Per il trasporto del contante si applicano le prescrizioni previste nei successivi punti, mentre<br />
per il trasporto dei titoli o di altri beni di valore diverso dal contante, le deroghe a tali prescrizioni<br />
sono comunicate ed approvate di volta in volta dal Questore ed approvate anche per tacito assenso.<br />
3.l.2 Disposizioni particolari per il trasporto del contante<br />
E’ fatto obbligo di impiegare guardie particolari giurate di maggiore esperienza costituendo,<br />
requisito minimo di sicurezza, per i componenti degli equipaggi un’anzianità di servizio (anche<br />
presso altri Istituti) non inferiore ad un anno, unita ad un&#8217;età anagrafica ed a qualità attitudinali<br />
compatibili con la particolare difficoltà dei servizi in questione.<br />
Per il responsabile del servizio e per il capo scorta, è richiesta una più ampia e specifica<br />
esperienza nel settore, almeno biennale. Tutte le guardie particolari giurate devono possedere un<br />
alto livello tecnico &#8211; professionale di addestramento ed una adeguata idoneità psico-fisica, aver<br />
raggiunto un buon livello di capacità nel corretto uso delle armi in servizio ed avere un curriculum<br />
esente da segnalazioni o da fatti che possono costituire di per sé uno specifico fattore di rischio,<br />
ovvero rilevare elementi di non affidabilità.<br />
Gli itinerari devono essere frequentemente cambiati, nei limiti della situazione geografica<br />
ove deve essere effettuato il servizio.<br />
Se il tempo di percorrenza per raggiungere la destinazione stabilita supera le 6 ore di marcia,<br />
è fatto obbligo di alternare la guida tra i membri dell&#8217;equipaggio in modo che alla guida sia preposto<br />
sempre personale attento e vigile.<br />
Le guardie giurate adibite a servizio di trasporto valori devono prestare servizio in uniforme,<br />
armate e munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato costantemente dal personale<br />
che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori.<br />
Nell&#8217;espletamento del servizio non è consentita nessuna sosta in luogo diverso da quello di<br />
destinazione, salvo casi eccezionali, connessi alle particolari esigenze dei trasporti e delle scorte a<br />
lunga percorrenza e, in ogni caso, con l&#8217;adozione di tutte le cautele volte a salvaguardare<br />
l&#8217;incolumità degli operatori. L&#8217;autista e/o l’equipaggio, all&#8217;atto di intraprendere il servizio, si<br />
assicurano dell&#8217;efficienza del veicolo ed effettuano una prova dei collegamenti radio.<br />
La Centrale Operativa dell&#8217;Istituto rimane in costante ascolto radio verificando la posizione<br />
dei mezzi adibiti al servizio di trasporto valori mediante il sistema di localizzazione satellitare di cui<br />
gli stessi sono, obbligatoriamente, muniti.<br />
18<br />
L’istituto, nel predisporre il regolamento di servizio che, dovrà essere approvato dal<br />
Questore della provincia in cui lo stesso ha la sede principale d’intesa con gli altri Questori<br />
competenti, dovrà prevedere un’apposita sezione dedicata al trasporto valori in linea con le direttive<br />
emanate dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, aggiornandolo secondo necessità.<br />
3.l.3: Massimali per il trasporto del contante<br />
Essendo venuto meno, per effetto delle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica<br />
4 agosto 2008, nr.153, il limite provinciale della licenza e in considerazione della mancanza di<br />
caratterizzazione territoriale dei servizi di trasporto valori, tali servizi possono essere disimpegnati,<br />
secondo l’incarico ricevuto, senza limiti territoriali, nel rispetto dei massimali, con le modalità e con<br />
le dotazioni di seguito indicate:<br />
- Trasporto valori per somme fino a € 100.000,00<br />
Onde evitare che tali somme vengano trasportate senza alcuna forma di protezione da<br />
personale non esperto (come ad esempio fattorini, commessi, ecc.), che più facilmente possono<br />
essere vittime di aggressioni e rapine, il trasporto potrà, pertanto, essere espletato da una guardia<br />
giurata, armata e munita del giubbotto antiproiettile, a bordo di veicolo leggero, radiocollegato con<br />
la C.O. dell&#8217;Istituto di vigilanza privata e dotato di sistema di localizzazione satellitare G.P.S.<br />
- Trasporto valori per somme da € 100.000,00 fino a € 500.000,00<br />
Tale trasporto dovrà essere espletato da due guardie particolari giurate, armate e con<br />
giubbotto antiproiettile, a bordo di un furgone blindato con caratteristica di blindatura previste<br />
dall’allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/98, munito dei contrassegni identificativi<br />
dell&#8217;Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale<br />
d’allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S., avente il vano valori con allestimento<br />
aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del<br />
furgone blindato &#8211; come da dichiarazione rilasciata dall’allestitore circa la piena conformità del<br />
sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale – nonché sistema di<br />
blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa dell’Istituto.<br />
Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (valigette o<br />
armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio<br />
può essere svolto da una guardia giurata a bordo di autovettura non blindata, munita dei<br />
contrassegni identificativi dell&#8217;Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio<br />
automatico del segnale d’allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S..<br />
- Trasporto valori per somme da € 500.000,00 e fino a € 1.500.000,00<br />
Il servizio deve essere svolto con l&#8217;impiego di tre guardie particolari giurate, armate, a bordo<br />
di furgone blindato con caratteristiche di blindatura previste dall’allegato IV del Decreto<br />
interministeriale n. 332/98 munito dei contrassegni identificativi dell&#8217;Istituto di vigilanza, di<br />
efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d’allarme e sistema di<br />
19<br />
localizzazione satellitare G.P.S., avente il vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli<br />
antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato -<br />
come da dichiarazione rilasciata dall’allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in<br />
merito alle normative che regolano la circolazione stradale – nonché sistema di blocco del furgone e<br />
apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa dell’Istituto.<br />
In particolare, deve essere prevista la dotazione del giubbotto antiproiettile per tutte le<br />
guardie particolari giurate impiegate nel servizio, che dovrà essere perentoriamente indossato dal<br />
personale impiegato fin dall&#8217;uscita dalla sede dell&#8217;Istituto o dal luogo di prelievo delle somme e<br />
mantenuto per tutta la durata del servizio.<br />
Il dipendente che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori scenderà dal<br />
mezzo dopo che il capo scorta avrà preventivamente ispezionato i luoghi. Delle tre guardie giurate<br />
quella con mansioni di conducente del veicolo e non potrà mai allontanarsi dal posto di guida,<br />
tenendo il veicolo sempre con il motore avviato e assicurando il costante contatto radio con la<br />
Centrale Operativa.<br />
Raggiunto l&#8217;obiettivo, il veicolo dovrà essere posteggiato in modo da consentire all&#8217;autista la<br />
più ampia visibilità delle aree circostanti.<br />
Per ogni trasporto, nell&#8217;ordine di servizio, è indicato il nome della guardia particolare giurata<br />
che svolge mansioni di autista e di quella che si alterna alla guida; di quella che alla partenza ed<br />
all’arrivo porta i valori e del personale di scorta.<br />
Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad es. valigette o<br />
armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio<br />
può essere svolto da due guardie giurate a bordo di furgone semi blindato, munito dei contrassegni<br />
identificativi dell&#8217;Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del<br />
segnale d’allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S..<br />
Nel caso di utilizzo di sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano<br />
valori (ad es. mediante produzione di resina bicomponente compatta ed autoestinguente) attivabili<br />
direttamente dal personale presente sul mezzo, ovvero automaticamente ovvero tramite apposita<br />
elettronica di gestione dalla C.O., il servizio può essere svolto da due guardie giurate a bordo di<br />
furgone blindato, munito dei contrassegni identificativi dell&#8217;Istituto di vigilanza, di efficiente<br />
collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d’allarme, sistema di localizzazione<br />
satellitare G.P.S. e di contenitore che rende inutilizzabile il bene (ad es. macchiatura delle<br />
banconote) per il “rischio marciapiede”.<br />
- Trasporto valori per somme da € 1.500.000,00 fino a € 3.000.000,00<br />
Il servizio dovrà essere svolti con l’impiego di:<br />
tre guardie particolari giurate armate e provviste di giubbotto antiproiettile;<br />
furgone blindato conforme alle disposizioni dell’allegato IV del Decreto interministeriale n.<br />
332/1998, con efficiente sistema di collegamento con la Centrale Operativa dell’Istituto,<br />
invio automatico del segnale d’allarme, localizzazione satellitare GPS;<br />
rinforzo del vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio aventi lo scopo di<br />
ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato, come da<br />
dichiarazione rilasciata dall’allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito<br />
alle normative che regolano la circolazione stradale;<br />
20<br />
sistema di sicurezza passiva ad alta tecnologia scelto tra: a) sistemi che rendono<br />
inutilizzabile il bene (ad es. valigette a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura<br />
delle banconote); b) sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano<br />
valori (ad es. mediante produzione di resina bicomponente compatta ed autoestinguente)<br />
attivabili sia direttamente dal personale presente sul mezzo ovvero automaticamente ovvero<br />
tramite apposita elettronica di gestione dalla C.O. e contenitore per il “rischio marciapiede”<br />
(ad es. a macchiatura delle banconote).<br />
Dello svolgimento dei trasporti di valori di importo superiore ad € 1.500.000,00 dovrà<br />
essere data comunicazione ai “punti di contatto” istituiti presso gli Uffici di Gabinetto delle<br />
Questure, attraverso canali di comunicazione esterni “protetti”.<br />
Al fine dell’approntamento di adeguati e mirati servizi di controllo disposti dalle Autorità di<br />
p.s., l’invio delle comunicazioni, impostato in modo da assicurare l’assoluta riservatezza di notizie<br />
relative ai tempi ed alle modalità dell’effettuazione del trasporto, dovrà avvenire in maniera<br />
sistematica e tempestiva in modo da garantire la presenza dei necessari tempi tecnici per la<br />
pianificazione dei relativi servizi di vigilanza.<br />
Ferma restando la discrezionalità del Questore in relazione a specifiche e contingenti<br />
situazioni di sicurezza, dovranno essere approntate formule di comunicazione diversificata in<br />
relazione al livello di valore del denaro trasportato, che comunque contengano gli elementi<br />
essenziali oggetto di informativa:<br />
luogo ed ora del prelievo;<br />
itinerario;<br />
orario e luogo di consegna;<br />
quantità di denaro;<br />
automezzo utilizzato con indicazione degli strumenti di difesa passiva;<br />
personale impegnato.<br />
- Trasporto valori per somme da € 3.000.000,00 e fino a € 8.000.000,00<br />
Tale servizio, ammissibile solo per i trasporti da e per la Banca d’Italia e caveau/caveau,<br />
deve essere specificamente autorizzato dal Questore della provincia nella quale l’Istituto ha la sede<br />
principale sentiti i Questori delle altre Province interessate.<br />
Le operazioni di carico e scarico dei valori devono avvenire esclusivamente in ambiti<br />
protetti (caveau).<br />
Il servizio sarà effettuato con le modalità previste al punto precedente con in aggiunta un<br />
furgone blindato di scorta, conforme alle disposizioni dell’allegato IV del Decreto interministeriale<br />
n. 332/1998, con efficiente sistema di collegamento con la Centrale Operativa dell’Istituto, invio<br />
automatico del segnale d’allarme, localizzazione satellitare GPS, con a bordo due guardie<br />
particolari giurate, dotate di giubbotti antiproiettile.<br />
Il mezzo di scorta dovrà tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il<br />
mezzo che trasporta i valori.<br />
21<br />
- Trasporto valori a lunga percorrenza e/o notturno<br />
Nel caso di servizi di trasporto valori a lunga percorrenza, realizzati mediante il concorso di<br />
più istituti rispettivamente interessati per &#8220;tratte&#8221; o &#8220;attività&#8221;, specificamente autorizzate<br />
dall&#8217;Autorità di pubblica sicurezza competente, deve essere previsto che:<br />
- l’Istituto di vigilanza &#8220;capofila&#8221; produca al Questore che approva il Regolamento e per conoscenza<br />
ai Questori delle Province nelle quali sono ubicate le strutture utilizzate ed operano gli Istituti che<br />
partecipano allo svolgimento dei servizi, un dettagliato &#8220;progetto del trasporto&#8221; dal quale si<br />
evincano, insieme con l&#8217;operazione complessiva, le singole operazioni da compiersi, l&#8217;istituto<br />
interessato per ciascuna di esse, il personale ed i mezzi di volta in volta impegnati;<br />
- ciascun Istituto annoti nel registro delle operazioni sia l&#8217;operazione complessiva e il c1iente per<br />
conto del quale l&#8217;intero trasporto è effettuato che la fase operativa di competenza ed il soggetto,<br />
debitamente identificato, richiedente l&#8217;esecuzione stessa.<br />
Per i predetti trasporti si impone l&#8217;adozione di tutte le cautele e i sistemi di difesa passivi<br />
previsti nel presente regolamento e si dispone che il trasbordo dei valori, nonché il cambio degli<br />
equipaggi venga effettuato in caveau idoneamente attrezzati e vigilati, debitamente autorizzati.<br />
Tali servizi di trasporto percorrenza saranno autorizzati, preferibilmente, con itinerari che<br />
prevedano autostrade o superstrade, escludendo le strade o altre località che per conformazione o<br />
caratteristiche di isolamento possono prestarsi agevolmente ad agguati, salvo le limitazioni o<br />
sospensioni che potranno disporsi ove i medesimi itinerari siano interessati a trasporti di carichi<br />
eccezionali, cantieri di lavoro o altre limitazioni del traffico veicolare, tali da elevare la soglia di<br />
rischio del servizio.<br />
I servizi di trasporto valori da effettuarsi nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore<br />
06.00 hanno carattere straordinario e potranno essere consentiti, previa autorizzazione del Questore<br />
della provincia nella quale l’Istituto ha la sede principale sentiti i Questori delle altre Province<br />
interessate, se giustificati da oggettive condizioni di necessità e dall&#8217; impraticabilità di soluzioni<br />
alternative e sempre che risultino compatibili con la situazione della sicurezza pubblica nella<br />
Provincia e/o nelle Province interessate. In tal caso, trattandosi di trasporti straordinari, alle<br />
modalità previste dal presente allegato dovrà aggiungersi un furgone blindato di scorta con a bordo<br />
2 guardie giurate, di cui una con arma lunga ed entrambe munite di giubbotto antiproiettile e di<br />
telefono cellulare ed eventualmente in base all’importo trasportato un veicolo di staffetta con<br />
funzioni di osservazioni preventiva.<br />
Il mezzo di scorta dovrà tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il<br />
mezzo che trasporta i valori.<br />
Le autorizzazioni a svolgere servizi notturni o che presentino aspetti derogatori alle modalità<br />
ordinarie potranno essere rilasciate solo agli Istituti in grado di assicurare i requisiti di capacita<br />
tecnica relativa ai servizi di trasporto valori.<br />
L&#8217;autorizzazione a svolgere i servizi a lunga percorrenza e/o notturni sarà immediatamente<br />
revocata o sospesa ove risultino venire meno le condizioni di sicurezza e controllabilità che ne<br />
costituiscono il presupposto, ovvero nel caso di specifiche condizioni di allarme.<br />
22<br />
3.l.4: Tabelle sinottiche per il trasporto del contante<br />
LEGENDA APPARATI TECNOLOGICI E ALLESTIMENTI<br />
NUMERO TIPO DI APPARATO<br />
1 Sistema di radiolocalizzazione satellitare (GPS) con cartografia presso la C.O.<br />
2 Sistema che rende inutilizzabile il bene (ad es. valigette/casseforti a macchiatura<br />
delle banconote)<br />
3 Rinforzo vano valori tramite pannelli antitaglio con resistenza al taglio di almeno<br />
20 min<br />
4 Sistema blocco del furgone e apertura vano valori gestito da C.O.<br />
5 Sistema che impedisce il prelievo forzato dei valori (ad es. tramite produzione di<br />
resina bi componente) con attivazione comandata dalla C.O.<br />
6 Contenitore che rende inutilizzabile il bene per “rischio marciapiede” (ad es. a<br />
macchiatura delle banconote)<br />
TABELLA A: Trasporto valori per somme fino a € 1.500.000<br />
Sistema tradizionale<br />
TIPO DI<br />
TRASPORTO<br />
MASSIMALE EQUIPAGGIO VEICOLO TECNOLOGIE<br />
TRASPORTI IN<br />
GENERE<br />
FINO A € 100.000 1 GPG AUTOVETTURA<br />
NON BLINDATA<br />
1<br />
TRASPORTI IN<br />
GENERE<br />
DA € 100.000 A €<br />
500.000<br />
2 GPG FURGONE<br />
BLINDATO<br />
1 – 3 &#8211; 4<br />
TRASPORTI IN<br />
GENERE<br />
DA € 500.000 A €<br />
1.500.000<br />
3 GPG FURGONE<br />
BLINDATO<br />
1- 3 &#8211; 4<br />
Sistemi ad alta tecnologia<br />
TIPO DI<br />
TRASPORTO<br />
MASSIMALE EQUIPAGGIO VEICOLO TECNOLOGIE<br />
TRASPORTI IN<br />
GENERE<br />
DA € 100.000 A €<br />
500.000<br />
1 GPG AUTOVETTURA<br />
NON BLINDATA<br />
1 &#8211; 2<br />
TRASPORTI IN<br />
GENERE<br />
DA € 500.000 A €<br />
1.500.000<br />
2 GPG FURGONE<br />
SEMIBLINDATO<br />
1 &#8211; 2<br />
TRASPORTI IN<br />
GENERE<br />
DA € 500.000 A €<br />
1.500.000<br />
2 GPG FURGONE<br />
BLINDATO<br />
1 – 3 &#8211; 5 &#8211; 6<br />
23<br />
TABELLA B: trasporto valori per somme da € 1.500.000 fino a € 3.000.000<br />
TIPO DI<br />
TRASPORTO<br />
MASSIMALE EQUIPAGGIO VEICOLO TECNOLOGIE<br />
TRASPORTI IN<br />
GENERE<br />
DA € 1.500.000 A<br />
€ 3.000.000<br />
3 GPG FURGONE<br />
BLINDATO<br />
1 &#8211; 3 &#8211; 5 &#8211; 6<br />
TRASPORTI IN<br />
GENERE<br />
DA € 1.500.000 A<br />
€ 3.000.000<br />
3 GPG FURGONE<br />
BLINDATO<br />
1 &#8211; 2<br />
TABELLA C: trasporto valori per somme da € 3.000.000 e fino a € 8.000.000<br />
TIPO DI<br />
TRASPORTO<br />
MASSIMALE EQUIPAGGIO VEICOLO TECNOLOGIE<br />
TRASPORTI<br />
BANKITALIA E<br />
CAVEAUCAVEAU<br />
DA € 3.000.000 A<br />
€ 8.000.000<br />
3 GPG e 2 GPG<br />
SCORTA<br />
FURGONE<br />
BLINDATO +<br />
FURGONE<br />
BLINDATO DI<br />
SCORTA<br />
1 – 3 – 5<br />
TRASPORTI<br />
BANKITALIA E<br />
CAVEAUCAVEAU<br />
DA € 3.000.000 A<br />
€ 8.000.000<br />
3 GPG e 2 GPG<br />
SCORTA<br />
FURGONE<br />
BLINDATO +<br />
FURGONE<br />
BLINDATO DI<br />
SCORTA<br />
1 &#8211; 2<br />
TABELLA D: Trasbordo valori (rischio marciapiede)<br />
TIPO DI<br />
TRASPORTO<br />
MASSIMALE TECNOLOGIE<br />
TRASPORTI IN<br />
GENERE<br />
FINO A € 100.000<br />
/<br />
TRASPORTI IN<br />
GENERE<br />
FINO A € 250.000 2 o 6<br />
24<br />
3.m: Trasporto, scorta, custodia di beni di rilevante valore economico<br />
3.m.1: Definizione di beni di rilevante valore economico<br />
Devono intendersi per valori rilevanti, oltre al denaro in banconote (sia in euro che valuta<br />
estera), e devono essere scortati e/o trasportati e custoditi da guardie giurate con le modalità di cui<br />
alla normativa vigente:<br />
Titoli al portatore ad eccezione dei blocchetti di assegni in bianco anche circolari, titoli di<br />
credito, certificati azionari, valori bollati pari o superiori ad euro 50.000,00;<br />
Gioielli, orologi, oro, argento e altri metalli preziosi (anche in lingotti), diamanti anche<br />
grezzi, pietre preziose e semipreziose lavorate, monete d’oro, di valore complessivo pari o<br />
superiore ad euro 25.000,00;<br />
Quadri, sculture, opere d’arte in genere, mobili e/o pezzi di antiquariato, tappeti, collezioni<br />
ed accessori di moda di valore complessivo pari o superiore a euro 250.000,00.<br />
Tali beni, quando per dimensioni non possono essere trasportati con furgoni blindati, possono<br />
essere trasportati su mezzi di terzi, scortati da guardie giurate ovvero su mezzi dell’Istituto di<br />
vigilanza diversi da quelli per il trasporto valori.<br />
I trasporti di beni di rilevante valore economico si effettuano con le modalità indicate nelle<br />
tabelle di cui al punto 3.l.4 e con i massimali ivi indicati aumentati del doppio, fino a un massimo di<br />
euro 6.000.000,00. Oltre tale importo i trasporti dovranno essere specificamente autorizzati dal<br />
Questore che approva il Regolamento, d’intesa con i Questori delle province interessate, tenendo<br />
conto, tra l’altro, del massimale assicurato.<br />
3.m.2: Scorta valori<br />
E’ il servizio di scorta a valori trasportati dall&#8217;utente, svolto da guardie giurate con le<br />
seguenti modalità:<br />
a) per la scorta a valori fino a € 500.000,00 il servizio deve essere svolto da due guardie giurate in<br />
uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il<br />
periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un&#8217;autovettura radio collegata e munita di<br />
impianto di localizzazione satellitare;<br />
b) per la scorta a valori fino a € 1.500.000,00, il servizio deve essere svolto da due guardie giurate<br />
in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto<br />
il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un furgone blindato radio collegato e<br />
munito di impianto di localizzazione satellitare ;<br />
c) per la scorta a valori superiori a € 1.500.000,00, il servizio dovrà essere svolto da due guardie<br />
giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato<br />
per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di furgone blindato radio collegato<br />
e munito di impianto di localizzazione satellitare, e da un&#8217;autovettura di staffetta con a bordo due<br />
guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile. Resta ferma la<br />
facoltà del Questore di imporre misure di protezione aggiuntive in relazione alla specifica<br />
situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica ed al valore del bene scortato.<br />
25<br />
3.n: Rischio marciapiede<br />
Al fine di prevenire il cosiddetto &#8220;rischio marciapiede&#8221;, ossia il pericolo di assalti e rapine a<br />
danno delle guardie che provvedono a trasferire i plichi contenenti il denaro dal furgone ai locali del<br />
committente e viceversa, ogni guardia trasporterà un solo plico o sacco o cassetta per volta,<br />
contenente somme di denaro fino a € 100.000,00 con la tolleranza di un&#8217;eccedenza massima del<br />
20%. L’importo potrà essere elevato fino a € 250.000,00 in caso di utilizzo di contenitori che<br />
rendano inutilizzabile il bene. Le operazioni di carico e scarico dovranno essere espletate nel più<br />
breve tempo possibile e il furgone portavalori non dovrà sostare presso il cliente oltre i quindici<br />
minuti circa.<br />
3.o: Trasporto di moneta metallica<br />
Il trasporto valori di moneta metallica potrà essere effettuato anche avvalendosi di mezzi ed<br />
autisti terzi, per comprovate esigenze e previa autorizzazione del Questore che approva il<br />
Regolamento sentiti i Questori delle province interessate al trasporto, con le seguenti modalità:<br />
- per somme fino a € 500.000,00, il servizio dovrà essere svolto da una guardia giurata, armata e<br />
munita di giubbotto antiproiettile costantemente indossato.<br />
- per somme superiori a € 500.000,00 il servizio dovrà essere svolto da due guardie giurate, armate<br />
e munite di giubbotto antiproiettile costantemente indossato, e mezzo dotato di impianto di<br />
localizzazione satellitare GPS;<br />
Resta ferma la facoltà del Questore di imporre misure di protezione aggiuntive in relazione<br />
alla specifica situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica ed alla somma trasportata.<br />
II titolare dell’Istituto, prima dell&#8217; espletamento del servizio, dovrà comunicare alla Questura<br />
le informazioni relative al tipo di mezzo utilizzato nonché i dati anagrafici dell&#8217;autista nel caso in<br />
cui non sia guardia giurata.<br />
Sezione IV^<br />
4. CASI PARTICOLARI DI IMPIEGO DI GUARDIE GIURATE<br />
E/O DI MEZZI. SERVIZI OCCASIONALI E TEMPORANEI<br />
4.a: Impiego di guardie giurate e/o mezzi appartenenti ad altri istituti<br />
Il titolare di un Istituto di vigilanza privata, per fronteggiare temporanee esigenze connesse<br />
alla domanda di eccezionali servizi di vigilanza, a parziale deroga del principio della non<br />
commistione di uomini e di mezzi appartenenti ad Istituti di vigilanza privata diversi, potrà essere<br />
autorizzato dal Questore ad utilizzare personale e/o mezzi di altri Istituti della stessa o di un’altra<br />
Provincia, previa preventiva motivata e documentata richiesta. Ciò al fine di prevenire il ricorso a<br />
prestazioni di lavoro straordinario eccessive per le proprie guardie giurate, pregiudizievole per la<br />
necessaria efficienza psico-fisica nell&#8217;espletamento di tale delicato servizio.<br />
26<br />
4.b: Disposizioni specifiche per l’impiego delle guardie giurate in ambiti ultraprovinciali<br />
e nelle ipotesi disciplinate dall’art. 251 del Regolamento di<br />
esecuzione.<br />
Per gli istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare in ambiti territoriali che interessano<br />
più province e nell’ipotesi che uno stesso decreto di approvazione autorizzi la guardia giurata a<br />
prestare servizio presso più istituti di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall’art. 251 del<br />
Regolamento, con riguardo alla regolamentazione delle modalità di svolgimento dei servizi<br />
demandate ad un accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali<br />
comparativamente più rappresentative, l’impiego del personale è subordinato ai seguenti particolari<br />
adempimenti:<br />
a) fermo restando che il personale può essere comandato in servizio negli ambiti territoriali delle<br />
diverse province indicate nella licenza, il titolare dell’istituto curerà l’inoltro al Questore che<br />
approva il Regolamento ed al Questore territorialmente competente di un piano ordinario di<br />
impiego di ciascuna guardia giurata;<br />
b) al Questore che approva il Regolamento dovranno essere comunicati tutti i servizi svolti<br />
nell’ambito territoriale di operatività dell’Istituto, secondo le modalità previste dal Regolamento di<br />
servizio;<br />
c) a ciascun Questore delle province interessate, con separata comunicazione, andranno segnalati<br />
unicamente i servizi inerenti la singola provincia;<br />
d) in caso di personale operante in zone al confine tra due province la comunicazione è fatta ad<br />
entrambi i Questori territorialmente competenti;<br />
e) eventuali segnalazioni di anomalie o di fatti di particolare rilievo e le variazioni dei servizi sono<br />
comunicate al Questore territorialmente competente e per conoscenza al Questore che della<br />
Provincia che ha rilasciato la licenza;<br />
f) per tutti i servizi a carattere non territoriale (ricezione allarmi, trasporto valori, ecc….) le<br />
comunicazioni sono inoltrate al Questore che approva il Regolamento.<br />
4.c: Servizi occasionali e temporanei.<br />
Gli istituti di vigilanza possono essere autorizzati dal Prefetto della provincia che ha<br />
rilasciato la licenza a svolgere, in relazione a specifiche e motivate esigenze degli utenti, servizi<br />
occasionali e temporanei di vigilanza privata in ambiti territoriali diversi da quelli nei quali sono di<br />
norma autorizzati. In tali casi il Questore che approva il Regolamento, d’intesa con il Questore<br />
territorialmente competente, approva le modalità di svolgimento del servizio limitatamente all’arco<br />
temporale, individuato nel provvedimento autorizzatorio del Prefetto, di esecuzione del servizio<br />
stesso.<br />
27<br />
Sezione V^<br />
5. DISPOSIZIONI FINALI<br />
5.a: Servizi non espressamente previsti.<br />
Non possono essere espletati servizi non espressamente previsti dal Regolamento di servizio<br />
approvato dal Questore, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936,<br />
nr.2144.<br />
5.b: Comunicazioni al Questore<br />
Il titolare dell’istituto o un suo delegato, giornalmente, entro le ore 12.00, farà pervenire<br />
presso gli Uffici della Squadra Mobile e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della<br />
Questura competente per territorio e per conoscenza alla Questura della provincia che ha rilasciato<br />
la licenza &#8211; Divisione Polizia Amministrativa e Sociale le segnalazioni relative ad episodi occorsi il<br />
giorno precedente e suscettibili di spunti investigativi.<br />
Per i servizi di trasporto valori ultraprovinciali superiori ad € 1.500.000,00, dovrà essere<br />
data comunicazione, come previsto al punto 3.l.3 del presente Allegato, con congruo anticipo,<br />
all’Ufficio di Gabinetto delle Questure di partenza, transito e destinazione.<br />
Il Regolamento di servizio approvato dal Questore disciplina le modalità delle<br />
comunicazioni anche in relazione a quanto previsto dall’art. 257-ter, comma 3, del Regolamento di<br />
esecuzione, e individua ogni altra comunicazione utile per finalità di controllo.<br />
5.c: Approvazione del Regolamento<br />
Il Regolamento di servizio, redatto dai singoli Istituti di vigilanza sulla base delle regole<br />
tecniche di cui al presente Allegato ed in considerazione delle classi funzionali e degli ambiti<br />
territoriali di riferimento, è approvato, ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, e del R.d.. 12<br />
novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia nella quale l’Istituto ha ottenuto la licenza e<br />
dove ha eletto la sua sede principale, d’intesa con i Questori delle altre province in cui l’istituto<br />
steso è autorizzato ad operare.<br />
5.d: Sanzioni<br />
Ferme restando le sanzioni previste dalla vigente legislazione per la violazione delle<br />
disposizioni del Regolamento di servizio, è attribuito al Questore, ai sensi dell’art. 4 del R.d.l. 12<br />
novembre 1936, nr.2144 il potere disciplinare sulle guardie giurate. Nella scelta della sanzione da<br />
applicare il Questore dovrà tenere conto della gravità del fatto, tenendo presente il principio della<br />
proporzionalità e ragionevolezza nell’applicazione delle sanzioni. In presenza di infrazioni<br />
particolarmente rilevanti il Questore può sospendere immediatamente il soggetto dalle funzioni di<br />
guardia giurata e disporre il ritiro delle armi, ferma restando la possibilità del Prefetto di procedere<br />
successivamente alla revoca del proprio provvedimento di nomina.<br />
28<br />
Nel caso di istituti di vigilanza che operano in ambiti territoriali composti da diverse<br />
province, l’adozione delle sanzioni compete al Questore che approva il Regolamento, sulla base<br />
della segnalazione del Questore della provincia ove la guardia opera ed ha commesso la violazione.<br />
In casi di necessità e urgenza il provvedimento di sospensione e contestuale ritiro delle armi,<br />
ai sensi dell’art.4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, è adottato dal Questore della provincia ove<br />
la guardia opera ed ha commesso la violazione.<br />
L’adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle guardie giurate è comunicata al<br />
titolare dell’Istituto di vigilanza da cui le guardie dipendono.<br />
5.e: Ambito di applicazione<br />
Le regole tecniche di cui al presente Allegato disciplinano il servizio delle guardie giurate<br />
dipendenti dagli istituti di vigilanza autorizzati ai sensi dell’art.134 T.U.L.P.S., ai sensi del R.d.l. 12<br />
novembre 1936, nr.2144, nonché, per quanto compatibili, alle guardie giurate nominate ai sensi<br />
dell’art.133 T.U.L.P.S., ai sensi R.d.l. 26 settembre 1935, nr.1952.<br />
1<br />
ALLEGATO E<br />
REQUISITI MINIMI DELLE INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI<br />
L’impiego delle infrastrutture per le telecomunicazioni è esclusivo e limitato ai servizi<br />
d’istituto.<br />
In relazione alle classi funzionali indicate all’art.2 del presente Regolamento, così come<br />
stabilito al punto 4.1.2 dell’Allegato A, i requisiti minimi delle infrastrutture per le<br />
telecomunicazioni sono i seguenti:<br />
Tipologia A &#8211; Centro comunicazioni<br />
Sistemi di protezione del sito<br />
Controllo accessi con registrazione eventi<br />
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa<br />
Gruppo di continuità statica (autonomia almeno 15 min.)<br />
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6)<br />
Sistema di comunicazione radio<br />
Postazione radio base<br />
Postazione radio base di riserva<br />
Registratore comunicazioni<br />
Sistema di comunicazione telefonica<br />
Linee telefoniche fisse più GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle GpG<br />
non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse più una GSM<br />
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee<br />
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due<br />
Registratore comunicazioni<br />
Impianto di climatizzazione e antincendio<br />
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma<br />
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in<br />
caso di loro unicità o di disfunzioni bloccanti<br />
In caso di utilizzazione comune ex-art.257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti<br />
dovranno essere adeguati alle esigenze.<br />
2<br />
Inoltre dovranno essere garantiti:<br />
Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del<br />
raggruppamento o del consorzio;<br />
Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie giurate non servite via<br />
radio, comunque non inferiori a due fisse più una GSM per ciascun componente del<br />
raggruppamento o del consorzio;<br />
Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non<br />
inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio.<br />
I punti operativi distaccati, ove necessari, devono prevedere l’interconnessione fonica diretta ed<br />
esclusiva con la sede principale.<br />
Tipologia B &#8211; Centrale operativa<br />
Sistemi di protezione del sito<br />
Controllo accessi con registrazione eventi<br />
Antintrusione con registrazione eventi<br />
Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario<br />
e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l’attività<br />
svolta.<br />
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa<br />
Gruppo di continuità statica (autonomia almeno 15 min.)<br />
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6)<br />
Sistema di comunicazione radio<br />
Postazione radio base<br />
Postazione radio base di riserva<br />
Registratore comunicazioni<br />
Sistema di comunicazione telefonica<br />
Linee telefoniche fisse più GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle GpG<br />
non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse più una GSM<br />
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee<br />
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due<br />
Registratore comunicazioni<br />
Sistema di comunicazione dati di controllo<br />
Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce<br />
Hardware e software di gestione, che permetta anche:<br />
l’archiviazione ordinaria dei dati per una settimana, tenuto conto delle esigenze di<br />
sicurezza inerenti l’attività svolta;<br />
3<br />
l’estrapolazione dei dati concernenti le segnalazioni di allarme o di interesse, per<br />
l’archiviazione definitiva a disposizione delle Autorità<br />
Sistema di gestione remota<br />
Hardware e software di comunicazione per monitoraggio e gestione cifrata da remoto, inclusi i<br />
supporti trasmissivi e le interfacce<br />
Impianto di climatizzazione e antincendio<br />
Locale tecnico separato, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare<br />
funzionamento dei sistemi richieda condizioni di esercizio incompatibili con la compresenza di<br />
operatori<br />
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma<br />
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in<br />
caso di loro unicità o di disfunzioni bloccanti, ad esclusione dei sistemi di trasmissione dei dati<br />
di controllo, per cui sono ammessi SLA non superiori ai minimi stabiliti per le Reti Generali<br />
In caso di utilizzazione comune ex-art.257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti<br />
dovranno essere adeguati alle esigenze.<br />
Inoltre dovranno essere garantiti:<br />
Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del<br />
raggruppamento o del consorzio<br />
Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le GpG non servite via radio,<br />
comunque non inferiori a due fisse più una GSM per ciascun componente del<br />
raggruppamento o del consorzio;<br />
Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non<br />
inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio<br />
I punti operativi distaccati, ove necessari, devono prevedere l’interconnessione fonica diretta ed<br />
esclusiva con la sede principale.<br />
Tipologia C &#8211; Centrale operativa avanzata<br />
Sistema di protezione del sito<br />
Controllo accessi con registrazione eventi<br />
Antintrusione con registrazione eventi<br />
Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario<br />
e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l’attività<br />
svolta.<br />
Serramenti di tipo blindato e antiproiettile con griglie di protezione, qualora le condizioni<br />
strutturali del sito non garantiscano adeguata protezione.<br />
4<br />
Sistema antirapina collegato con la Questura/Comando operativo CC, qualora previsto da<br />
specifici accordi stipulati in sede locale (solo per Classe Funzionale E)<br />
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa<br />
Gruppo di continuità statica (autonomia almeno 15 min.)<br />
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6)<br />
Sistema di comunicazione radio (solo per Classe Funzionale D)<br />
Almeno due canali bidirezionali con altrettante postazioni<br />
Postazione radio base di riserva<br />
Registratore comunicazioni<br />
Comunicazioni fonia<br />
Linee telefoniche fisse più GSM, per un numero totale di linee pari al 30% delle guardie giurate<br />
non servite via radio, comunque non inferiori a 4 fisse più 2 GSM<br />
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee<br />
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due<br />
Registratore comunicazioni<br />
Sistema di Gestione portavalori (solo per Classe D)<br />
Configurazione server/client<br />
Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce<br />
Hardware e software di gestione, che permetta anche la localizzazione cartografica dei veicoli<br />
portavalori, che dovranno essere dotati di sistema GPS<br />
Hardware di riserva “a caldo”<br />
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma<br />
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in<br />
caso di loro unicità o di disfunzioni bloccanti.<br />
In caso di gestione associata ai sensi dell’art.257-sexies del Regolamento d’esecuzione<br />
T.U.L.P.S, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.<br />
Inoltre dovranno essere garantiti:<br />
Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del<br />
raggruppamento o del consorzio<br />
Un numero di linee telefoniche pari al 30% di tutte le guardie giurate non servite via<br />
radio, comunque non inferiori a quattro fisse più due GSM per ciascun componente del<br />
raggruppamento o del consorzio;<br />
Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non<br />
inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio<br />
5<br />
Hardware e software di gestione, che permetta la localizzazione cartografica dei veicoli<br />
portavalori, che dovrà essere differenziata per ciascun componente del raggruppamento o<br />
del consorzio, qualora le condizioni contrattuali attribuiscano responsabilità soggettive<br />
locale tecnico, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare<br />
funzionamento dei dispositivi istallati in centrale richieda condizioni di esercizio<br />
incompatibili con la compresenza di operatori<br />
La sussistenza dei requisiti minimi di cui al presente Allegato è accertata dai competenti<br />
Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni.<br />
1<br />
ALLEGATO F<br />
TABELLE DEL CAPITALE SOCIALE ( E/O PATRIMONIO ) E DELLE CAUZIONI<br />
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA<br />
1. Gli istituti di vigilanza devono avere nelle imprese individuali un patrimonio personale netto<br />
e, nelle società, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell’attività, almeno<br />
pari a quello calcolato con le modalità indicate nella tabella sottostante, in relazione alle<br />
caratteristiche individuate dall’art.2, co.2, lett. a) e b),del presente Regolamento.<br />
2. Con le stesse modalità è individuato l’importo della cauzione, di cui all’art.137 T.U.L.P.S.,<br />
prestata nei modi previsti dalla legge.<br />
CLASSE A e/o C : Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4<br />
Capitale Sociale<br />
e/o Patrimonio<br />
€<br />
20.000,00<br />
€<br />
25.000,00<br />
€<br />
30.000,00<br />
€<br />
40.000,00<br />
Cauzione €<br />
40.000,00<br />
€<br />
60.000,00<br />
€<br />
80.000,00<br />
€<br />
100.000,00<br />
CLASSE B : Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4<br />
Capitale Sociale<br />
e/o Patrimonio<br />
€<br />
20.000,00<br />
€<br />
25.000,00<br />
€<br />
30.000,00<br />
€<br />
40.000,00<br />
Cauzione €<br />
40.000,00<br />
€<br />
60.000,00<br />
€<br />
80.000,00<br />
€<br />
100.000,00<br />
CLASSE A e B : Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4<br />
Capitale Sociale<br />
e/o Patrimonio<br />
€<br />
30.000,00<br />
€<br />
40.000,00<br />
€<br />
50.000,00<br />
€<br />
70.000,00<br />
Cauzione €<br />
50.000,00<br />
€<br />
75.000,00<br />
€<br />
100.000,00<br />
€<br />
125.000,00<br />
CLASSE D e/o E : Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4<br />
Capitale Sociale<br />
e/o Patrimonio<br />
€<br />
20.000,00<br />
€<br />
25.000,00<br />
€<br />
30.000,00<br />
€<br />
40.000,00<br />
Cauzione €<br />
40.000,00<br />
€<br />
60.000,00<br />
€<br />
80.000,00<br />
€<br />
100.000,00<br />
2<br />
CLASSE A &#8211; B &#8211; D e/o E Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4<br />
Capitale Sociale<br />
e/o Patrimonio<br />
€<br />
40.000,00<br />
€<br />
60.000,00<br />
€<br />
80.000,00<br />
€<br />
100.000,00<br />
Cauzione €<br />
60.000,00<br />
€<br />
90.000,00<br />
€<br />
120.000,00<br />
€<br />
150.000,00<br />
La cauzione deve essere integrata, per le tipologie di servizio di cui alle Classi A, B, D ed E,<br />
dell’art.2, co.2, lett.a), del presente Regolamento nella seguente misura:<br />
da 300.000 abitanti a 3.000.000 si aggiungono € 1.000,00 ogni 10.000 abitanti<br />
oltre 3.000.000 di abitanti si aggiungono ulteriori € 500,00 ogni 10.000 abitanti<br />
MODULARIO<br />
INTERNO &#8211; 54<br />
MOD. 4 UL<br />
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S<br />
ALLEGATO F1<br />
TABELLA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE RCT – RCC DEGLI ISTITUTI<br />
DI VIGILANZA PRIVATA<br />
CLASSE A e/o C Ambito 1 Ambito 2 Ambito 3 Ambito 4 Ambito 5<br />
RCT 1,5 mil € 2 mil € 4 mil € 8 mil € 10 mil €<br />
RCC 1 mil € 1,5 mil € 2 mil € 4 mil € 6 mil €<br />
Scoperto<br />
10 %<br />
CLASSE A e/o B e/o C e/o D e/o E Ambito 1 Ambito 2 Ambito 3 Ambito 4 Ambito 5<br />
RCT 3 mil € 4 mil € 7 mil € 10 mil € 10 mil €<br />
RCC 1,5 mil € 2 mil € 5 mil € 8 mil € 10 mil €<br />
Scoperto<br />
10 %<br />
1<br />
ALLEGATO F2<br />
TABELLE DELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATE E DI<br />
INFORMAZIONI COMMERCIALI<br />
1. Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali devono avere nelle<br />
imprese individuali un patrimonio personale netto e, nelle società, un capitale interamente versato e<br />
mantenuto per tutta la durata dell’attività, almeno pari a quello calcolato con le modalità indicate<br />
nella tabella sottostante, in relazione alle caratteristiche individuate dall’art.5, co.1, lett. a) e b),del<br />
presente Regolamento.<br />
2. Con le stesse modalità è individuato l’importo della cauzione, di cui all’art.137 T.U.L.P.S.,<br />
prestata nei modi previsti dalla legge.<br />
INVESTIGAZIONI<br />
PRIVATE</p>
<p>Cauzione €<br />
20.000,00<br />
INFORMAZIONI<br />
COMMERCIALI</p>
<p>Cauzione €<br />
40.000,00<br />
La cauzione deve essere integrata nella misura di € 10.000,00 per ogni sede secondaria<br />
autorizzata.<br />
Per la sola attività di investigazione privata la cauzione deve essere integrata di € 5.000,00 per<br />
ogni tipologia di servizio autorizzata (art.5, co.2, lett.a, a.I, a.II, a.III, a.IV, a.V, a.VI).<br />
1<br />
ALLEGATO G<br />
REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI E DI CAPACITÀ TECNICA DEL TITOLARE DI LICENZA DI<br />
INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI<br />
1. L’investigatore privato titolare di istituto (art. 4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti<br />
requisiti:<br />
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti<br />
aree:<br />
- Giurisprudenza<br />
- Psicologia a Indirizzo Forense<br />
- Sociologia<br />
- Scienze Politiche<br />
- Scienze dell’Investigazione<br />
- Economia<br />
ovvero corsi di laurea equiparati.<br />
b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un<br />
investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro<br />
dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;<br />
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni<br />
private ad indirizzo civile, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione<br />
professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento<br />
della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate,<br />
ovvero<br />
aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di<br />
polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito,<br />
da non più di quattro anni;<br />
2. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 222 delle Norme di Coordinamento al Codice di<br />
Procedura Penale ed all’art.327 bis del medesimo Codice, l’investigatore autorizzato deve essere in<br />
possesso dei seguenti requisiti:<br />
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea magistrale nelle seguenti aree:<br />
- Giurisprudenza<br />
- Psicologia a Indirizzo Forense<br />
- Scienze Politiche<br />
- Scienze dell’Investigazione<br />
b) titolarità, da almeno un anno, della licenza di investigatore privato titolare d’istituto.<br />
3. L’investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti<br />
requisiti:<br />
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;<br />
b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, in qualità di<br />
collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d’istituto,<br />
2<br />
autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di<br />
almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;<br />
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni<br />
private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione<br />
professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno –<br />
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate,<br />
ovvero<br />
aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di<br />
polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito,<br />
da non più di quattro anni.<br />
4. L’informatore commerciale titolare di istituto (art.4, co.2, lett. b) deve essere in possesso dei<br />
seguenti requisiti:<br />
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti<br />
aree:<br />
- Giurisprudenza<br />
- Economia<br />
- Scienze politiche<br />
- Scienze bancarie<br />
o corsi di laurea equiparati;<br />
oppure, in alternativa<br />
essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o<br />
amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque<br />
anni.<br />
5. L’informatore commerciale dipendente (art.4, co.2, lett. d) deve essere in possesso dei seguenti<br />
requisiti:<br />
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;<br />
b) dimostrare di aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un<br />
informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con<br />
esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;<br />
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni<br />
commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale<br />
riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della<br />
pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;<br />
ovvero<br />
aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di<br />
polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore<br />
a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.<br />
6. I requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 4 s’intendono assolti per i soggetti che alla data di<br />
entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza, per lo svolgimento delle<br />
attività d’investigazione privata e/o informazioni commerciali, da almeno cinque anni. I soggetti<br />
titolari di licenza da meno di cinque anni sono tenuti a partecipare a corsi di perfezionamento<br />
teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o informazioni commerciali,<br />
3<br />
organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle<br />
Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza,<br />
secondo le procedure da questo individuate.<br />
7. Ai fini del rinnovo annuale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai precedenti commi 3 e 5, è<br />
necessaria espressa dichiarazione da parte dell’investigatore/informatore commerciale titolare<br />
d’istituto di mantenimento del rapporto di lavoro e di conseguente prosecuzione attività.<br />
Analogamente, ai fini del rinnovo annuale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3<br />
è necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione attività, certificazione<br />
attestante il superamento di un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da<br />
centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero<br />
dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate.<br />
1<br />
ALLEGATO H<br />
CARATTERISTICHE MINIME CUI DEVE CONFORMARSI IL PROGETTO ORGANIZZATIVO, DI CUI<br />
ALL’ARTICOLO 257, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DEGLI ISTITUTI DI<br />
INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI<br />
1. Il progetto organizzativo è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è presentato al<br />
Prefetto unitamente all’istanza di autorizzazione, di cui costituisce parte integrante.<br />
2. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:<br />
il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo<br />
in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione<br />
dell’attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all’art 135 TULPS e 260<br />
Regolamento d’esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni,<br />
anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese<br />
come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui<br />
all’art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell’attività non possono<br />
essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali<br />
insistano studi legali;<br />
i requisiti dell’impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti<br />
legali, etc.) e del richiedente la licenza;<br />
la tipologia dei servizi che intende svolgere;<br />
il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra:<br />
investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori,<br />
specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto<br />
a progetto, etc.);<br />
la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per<br />
l’assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione);<br />
la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server,<br />
computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica).</p>
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		<item>
		<title>COME SCEGLIERE UNA AGENZIA INVESTIGATIVA  &#8211; Agenzia Investigativa Macerata 0733.880671 dal 1997</title>
		<link>http://linvestigativa.blog.tiscali.it/2011/01/15/come-scegliere-una-agenzia-investigativa-agenzia-investigativa-macerata/</link>
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		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 22:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linvestigativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti vari]]></category>

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		<description><![CDATA[Salve, sono Sbrollini Daniele Investigatore Privato autorizzato dalla Prefettura di Macerata e titolare dell&#8217;agenzia investigativa L&#8217;Investigativa, (www.linvestigativa.com) in questo post scrivo alcune  utili indicazioni per chi deve rivolgersi ad una agenzia investigativa in modo da evitare nella maniera più assoluta di rivolgersi ad investigatori privati abusivi. Negli ultimi anni le agenzie investigative sono proliferate a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, sono Sbrollini Daniele Investigatore Privato autorizzato dalla Prefettura di Macerata e titolare dell&#8217;agenzia investigativa<a href="http://www.linvestigativa.com"> L&#8217;Investigativa</a>,<a href="http://www.linvestigativa.com"> (www.linvestigativa.com) </a>in questo post scrivo alcune  utili indicazioni per chi deve rivolgersi ad una agenzia investigativa in modo da evitare nella maniera più assoluta di rivolgersi ad investigatori privati abusivi. Negli ultimi anni le agenzie investigative sono proliferate a dismisura oltre al fatto che ci sono personaggi che svolgono tale professione abusivamente quindi vi consiglio di verificare sempre che l&#8217;investigatore privato dell&#8217; agenzia investigativa alla quale vi state rivolgendo sia in possesso della licenza rilasciata dalla Prefettura. Questo è un requisito imprescindibile per svolgere la professione. Esigete sempre di visionare la licenza prefettizia con il rinnovo annuale che deve essere affissa in maniera visibile all&#8217;interno dell&#8217;ufficio.<br />
Sulla licenza c&#8217;è la data del rilascio, visionatela e avrete l&#8217;esatta misura dell&#8217;esperienza dell&#8217;investigatore privato che avete davanti e traete le vostre conclusioni.<br />
Ci sono investigatori privati che operano da 1 &#8211; 2 &#8211; 3 anni e ci sono investigatori privati che operano da 20 anni (come nel mio caso) o più!<br />
Infatti negli ultimi anni sono fiorite molte agenzie investigative gestite da persone che fino a poco tempo prima avevano svolto altre attività che nulla hanno a che fare con l&#8217;investigazione privata tipo fabbro, macellaio, elettrogalvanica, tecnico informatico etc. Fate attenzione a questo importante elemento e fate pure domande dirette in questo senso per capire che pesce avete davanti. Chiedete pure all&#8217; &#8220;investigatore privato&#8221; che avete davanti se ha collaborato e per quanto tempo presso qualche agenzia investigativa prima di ottenere la licenza e con quali mansioni. Bisogna sapere che ci sono casi di  investigatori privati che hanno ottenuto la licenza per aprire una agenzia investigativa solo dopo pochi mesi di collaborazione presso una agenzia investigativa e magari con mansioni di segretariato o pulizie. E&#8217; importante a mio avviso aver collaborato per un periodo di anni e non di mesi presso una agenzia di investigazione privata e con mansioni operative e di acquisizione e gestione del cliente al fianco del titolare dell&#8217;istutituto investigativo per poter garantire una volta diventati titolari un servizio professionale al cliente.<br />
Anche il sito internet di una agenzia investigativa vi può dare l&#8217;idea della professionalità, esperienza e serietà della stessa. Infatti molte agenzie investigative pur di guadagnare qualche posizione sui motori di ricerca e agevolate dal fatto che &#8220;in internet tutto è permesso&#8221; inseriscono nel proprio sito pubblicità di ogni genere tipo sms gratis, lottomatica, meteo, cani smarriti, etc e link ai siti più svariati rendendo al navigatore quasi impossibile capire se è entrato in un sito di una agenzia investigativa o in un sito di cineserie, sminuendo e squalificando in questo modo l&#8217;immagine e la professionalità degli investigatori privati italiani. La licenza di investigazione privata rilasciata dal Prefetto autorizza il titolare a raccogliere informazioni, svolgere investigazioni e ricerche per conto di privati stop! In alcuni siti internet di istituti di investigazione vengono addirittura pubblicizzati servizi che non sono minimamente contemplati nel TULPS (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) e che nulla hanno a che vedere con la licenza di investigatore privato tipo il servizio di noleggio auto con autista, istallazione antifurti, controllo via satellite gps di mezzi aziendali, antirapimento, sicurezza della casa, consulenza video sorveglianza, antitaccheggio e portierato!!! Roba da matti!! Pubblicizzare questi servizi sul sito web di un investigatore privato a mio avviso ha la sola ed unica spiegazione che pur di arrivare a fine mese l&#8217;investigatore che state valutando è disposto a fare di TUTTO!<br />
Addirittura certe &#8220;agenzie investigative&#8221; pubblicizzano sul proprio sito internet (una situata anche nella provincia di Macerata) diversi numeri di telefono virtuali con trasferimento di chiamata e con i prefissi delle diverse città con l&#8217;intento da parte del titolare di far credere al cliente di avere altre sedi sparse per tutto il territorio nazionale (pensando che chi consulta il suo sito è scemo e che non capisce che sono numeri tarocccati) convinto di illuderlo che l&#8217;agenzia investigativa che sta consultando è grande ed importante e con molte filiali sparse per l&#8217;Italia ma in realtà la sede è UNA soltanto e chi risponde al telefono dell&#8217;istituto di investigazioni è sempre la stessa persona. L&#8217;imbroglio si capisce immediatamente sia perchè sul sito scrivono soltanto il numero di telefono &#8220;tarocco&#8221; e non  gli indirizzi e i numeri civici di tutte le sedi delle agenzie investigative che millantano di avere, sia per l&#8217; inconfondibile accento marchigiano di chi vi risponderà al telefono. Se proprio qualcuno volesse togliersi la soddisfazione di telefonargli per verificare se veramente esistono queste sedi dell&#8217;agenzia investigativa, basterà chiedere a chi vi risponderà al telefono dove si trova la sede dell&#8217;agenzia investigativa &#8220;tarocca&#8221; di una determinata città. L&#8217;investigatore privato (quello serio) con le nuove normative  è sempre più paragonato ad un Professionista e spesso collabora con Avvocati, Periti, Consulenti, Forze dell&#8217; Ordine etc. Immaginate ora di cercare su internet un investigatore privato per risolvere un problema che vi sta a cuore e vi preoccupa, durante la ricerca trovate un&#8217; agenzia investigativa che si vanta di avere 5, 6, 7 sedi pubblicizzate con tanto di numeri telefonici con prefissi appartenenti ad altrettante città. A questo punto telefonate al numero &#8220;tarocco&#8221; dell &#8220;agenzia investigativa&#8221; della vostra città per ovvia comodità per fissare un appuntamento presso la sede dell&#8217; agenzia investigativa ma l&#8217;interlocutore a quel punto dovrà dirvi che la sede dell&#8217;agenzia investigativa non è vicino a voi ma altrove magari distante centinaia di chilometri, o magari vi dirà che verrà lui a casa vostra o inventerà chissà cosa pur di non farsi scappare il cliente, tipo, stiamo imbiancando i locali, ci siamo allagati o altre cavolate del genere per giustificare un ufficio inesistente. Che giudizio date a questo Investigatoire privato? Che giudizio date alla categoria degli investigatori privati in generale? Per fortuna non sono tutti imbroglioni da quattro soldi, ma occorre stare attenti! Potete affidarvi per la soluzione del vostro problema ad una agenzia investigative dove le  persone che vi lavorano vi stanno prendendo in giro sin dal primo istante addirittura ancora prima di iniziare il servizio? Questo tipo di comportamento non ha commenti, quindi<strong> diffidate sempre</strong> delle agenzie investigative che millantano sedi sparse ovunque se prima non avete verificato bene magari controllando se quella agenzia investigativa risulta sugli elenchi telefonici ufficiali cartacei ed on line di quelle città o meglio ancora telefonando all&#8217; Ufficio Territoriale del Governo (<a href="http://www.prefettura.it/macerata/contenuti/56027.htm">Prefettura di Macerata</a>) e chiedere se effettivamente quella agenzia investigativa ha la sede anche nella vostra città. A volte per motivi logistici o di riservatezza l&#8217;Investigatore privato o il cliente preferiscono incontrarsi fuori dall&#8217;agenzia Investigativa (cosa prevista anche sulla mia licenza) tipo bar, parcheggio, etc, non ci sono problemi, basta farsi esibire la copia della licenza di investigazione con il rinnovo annuale.<br />
Alcune agenzie investigative addirittura pur di sbarcare il lunario in tempi di vacche magre e di lavarsi le mani da ogni responsabilità, si improvvisano commercianti di tecnologie per l&#8217;investigazione, pubblicizzando e vendendo aggeggi ti ogni tipo agli ignari clienti che si ritrovano a spendere soldi e a doversi improvvisare investigatori privati essi stessi con i rischi legali ai quali vanno incontro per violazioni della privacy e per l&#8217;esercizio abusivo della professione di investigatore privato.<br />
Quando avete bisogno di un investigatore privato avete bisogno del migliore quindi non esitate a fare domande o consultare più di un investigatore privato per confrontare esperienza, professionalità e smascherare gli investigatori privati improvvisati.<a href="http://www.linvestigativa.com">  L&#8217; Investigativa</a> ha la sede a Porto Potenza Picena in provincia di Macerata ed un recapito a Civitanova Marche, Macerata. Opero in tutta Italia ed all&#8217;estero e riesco ad essere operativo in poche ore nelle seguenti regioni/città: Marche, Macerata, Civitanova Marche, Ascoli Piceno, S. Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Urbino,Umbria, Perugia, Foligno, Terni, Assisi, Spoleto, Emilia Romagna, Riccione, Rimini, Cattolica, Bologna, Padova, Ravenna, Ferrara,Lazio, Viterbo, Rieti, Roma, Abruzzo, L&#8217;Aquila, Pescara, Teramo, Giulianova,Toscana, Firenze, Pisa, Livorno.</p>
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		<title>AGENZIA INVESTIGATIVA CIVITANOVA MARCHE &#8211; MACERATA 0733880671</title>
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		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 17:08:18 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[agenzia investigativa civitanova marche]]></category>
		<category><![CDATA[macerata investigatori]]></category>

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		<description><![CDATA[AGENZIA INVESTIGATIVA CIVITANOVA MARCHE MACERATA 07338806671 INVESTIGAZIONI PRIVATE DAL 1997 Condividi su Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AGENZIA INVESTIGATIVA CIVITANOVA MARCHE MACERATA 07338806671 INVESTIGAZIONI PRIVATE DAL 1997</p>
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		<title>Investigazioni con intercettazioni telefoniche e ambientali, bonifica microspie.</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 09:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linvestigativa</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Senza autorizzazione del Magistrato, nessuno,neppure le forze dell&#8217;ordine, può effettuare intercettazioni telefoniche,ambientali, telematiche, della corrisponeza e simili. Questo reato è previsto e punito dal Codice Penale, in particolare gli art 617 e 617/bis prevedono da 6 mesi a 4 anni di reclusione a chiunque ponga in essere tali attività. Se a violare questa legge è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senza autorizzazione del Magistrato, nessuno,neppure le forze dell&#8217;ordine, può effettuare intercettazioni telefoniche,ambientali, telematiche, della corrisponeza e simili.<br />
Questo reato è previsto e punito dal Codice Penale, in particolare gli art 617 e 617/bis prevedono da 6 mesi a 4 anni di reclusione a chiunque ponga in essere tali attività. Se a violare questa legge è un investigatore privato, o chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, un pubblico ufficiale, un incaricato di un publico servizio nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, la pena aumenta da 1 anno a 5 anni di reclusione!<br />
Parlerò quindi di alcune tecniche poste in essere dal sottoscritto investigatore privato e dai miei tecnici specializzati a difesa delle comunicazioni del richiedente.Techine più comunemente chiamate individuazione ed eventuale bonifica da: microspie telefoniche, microspie ambientali, software spia su pc, microfoni, registratori digitali o analogici, copiatori di dati per pc, telecamere etc.<br />
Supponiamo il caso di un cliente che presume la fuga di notizie dalla propria abitazione, mi farò illustrare nei minimi dettagli la sua situazione lavorativa, economica, familiare ed affettiva, i sospetti ed i sospettati ed i motivi che potrebbero spingere altri ad intercettare le sue conversazioni.<br />
A volte mi vengono richiesti servizi di bonifica da microspie da persone che soffrono di manie di persecuzione o che hanno problemi con la Giustizia.<br />
Tralasciamo questi casi ed analizziamo il caso di una bonifica da microspie &#8220;legittima&#8221;, il cliente mi sottoscriverà l&#8217;incarico, verrà messo in essere un sopralluogo, il cliente verrà consigliato su come comportarsi al telefono e nelle conversazioni fino a quando non avrò effettuato la bonifica. Solitamente sono in grado di effettuare una bonifica da microspie al massimo entro 24 ore dalla richiesta se non addirittura immediatamente. Fisserò la data e l&#8217;ora insieme al cliente per effettuare questa ricerca di microspie,il costo e si comunicherò al cliente che la bonifiche ambientale e la bonifica telefonica verrà effettuata solo in sua costante presenza e possibilmente in assenza di altre persone. Spesso nel caso di ditte o aziende sono disponibile ad espletare il servizio di bonifiche ambientali e telefoniche in orari notturni o festivi in modo da escudere ogni possibilità di indiscrezioni. Aggiungo poi che in virtù della grandezza dei locali  e del numero delle linee telefoniche e loro derivazioni, il servizio potrebbe durare da diverse ore ad alcuni giorni. Nello svolgimento dei servizi di bonifiche da microspie mi faccio accompagnare almeno da un collaboratore esperto in questo tipo di tecnologie oltre ad utilizazre i migliori strumenti digitali per la rilevazione di segnali radio via etere e a mezzo filo. Se nel corso della bonifica dovesse essere rinvenuta una microspia ambientale o telefonica o altro, sarà il cliente a decidere il da farsi. Io rilascerò una relazione scritta, l&#8217;inerente fattura e mi dichiarerò  disponibile ad un eventuale testimonianza su quanto operato e constatato. L’Investigatore privato Daniele Sbrollini opera da oltre vent’anni nel campo delle investigazioni private, ha ricoperto la carica di segretario generale nell&#8217;associazione nazionale degli investigatori privati denominata Federpol, ha organizzzato e partecipato a numerosi Convegni di studio nazionali e regionali. Dispone di diversi attestati di frequenza a seminari di studio.<br />
E&#8217; in possesso della licenza di investigatore privato per le investigazioni penali.<br />
Effettua servizi di bonifiche da microspie  telefoniche e ambientali in tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle seguenti regioni e città: Marche, Macerata, Civitanova Marche, Ascoli Piceno, S. Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Urbino,Umbria, Perugia, Foligno, Terni, Assisi, Spoleto,Emilia Romagna, Riccione, Rimini, Cattolica, Bologna, Padova, Ravenna, Ferrara,Lazio,Viterbo, Rieti, Roma,Abruzzo, L&#8217;Aquila, Pescara, Teramo, Giulianova,Toscana, Firenze, Pisa, Livorno.</p>
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		<title>Investigatori privati abusivi – agenzie investigative improvvisate – agenzie investigative molto grandi – agenzie investigative con ventennale esperienza</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 21:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linvestigativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti vari]]></category>

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		<description><![CDATA[Investigatori privati abusivi: Come purtroppo accade per altre professioni, anche la professione dell’investigatore privato non è immune all’ abusivismo. In quasi tutti i congressi Federpol (Associazione di categoria degli Investigatori Privati) al quale ho partecipato, la voce abusivismo  è sempre stata all’ordine del giorno. Inoltre avendo ricoperto la carica di Segretario Generale della Federpol ho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigatori privati abusivi:</p>
<p>Come purtroppo accade per altre professioni, anche la professione dell’investigatore privato non è immune all’ abusivismo.</p>
<p>In quasi tutti i congressi Federpol (Associazione di categoria degli Investigatori Privati) al quale ho partecipato, la voce abusivismo  è sempre stata all’ordine del giorno.</p>
<p>Inoltre avendo ricoperto la carica di Segretario Generale della Federpol ho potuto constatare personalmente il livello di abusivismo che imperversa in tutte le regioni italiane.</p>
<p>Vi sono soggetti che pur percependo già uno stipendio o avendo maturato l’età pensionabile non si accontentano e arrotondano  con “lavoretti” tipo visure, accertamenti, informazioni, investigazioni vere e proprie etc.</p>
<p>Ovviamente non avendo la licenza e non essendo iscritti da nessuna parte non hanno spese, non pagano le tasse, le prove che eventualmente riescono a recuperare non possono essere utilizzate, abbassano considerevolmente i prezzi rispetto a chi lavora regolarmente e paga letasse squalificando la professione dell’investigatore privato.</p>
<p>Il cliente quindi, dovrebbe sempre chiedere all’investigatore privato di poter visionare la licenza che l’investigatore privato è obbligato a tenere  affissa ben visibile nell’ufficio con il relativo rinnovo annuale, onde evitare di sprecare soldi per prove inutilizzabili o addirittura  rischiare di incorrere in reati penali.</p>
<p>Agenzie investigative improvvisate:</p>
<p>Da sempre quella dell’investigatore privato viene vista come una professione affascinante e remunerativa, quindi molte persone inconsapevoli delle incombenze proprie e delle difficoltà dell’investigazione privata si ostinano a tutti i costi a voler svolgere questa professione anche se non hanno mai avuto la possibilità di acquisire l’esperienza necessaria richiedono la licenza e, nei casi in cui essa viene rilasciata improvvisano  sulle spalle dei clienti ignari. Queste agenzie Investigative improvvisate, gestite da persone che con l’investigazione non hanno mai avuto a che fare se non in qualche occasione e per brevi periodi, magari come aiutante di una agenzia investigativa svolgendo mansioni di ufficio, spesso restano in vita per poco tempo o addirittura vengono cedute  o tenute come attività secondarie. Visionando la licenza, (che deve essere affissa ben visibile nell&#8217;ufficio dell&#8217;agenzia investigativa) il cliente può facilmente dedurre il grado di esperienza dell’investigatore privato che ha davanti semplicemente dando un occhiata alla data di rilascio della stessa, oltre a chiedere circa l&#8217;esperienza maturata prima del rilascio. Nel mio caso ad esempio, la licenza art. 134 tulp è stata rilasciata dopo aver maturato 6 anni di esperienza presso due distinte agenzie investigative di civitanova marche, dove ho svolto sempre masioni operative e investigazioni al fianco del titolare. Riguardo alla licenza per le indagini penali, questa mi è stata rilasciata dopo due anni di corretta attività investigativa (come previsto da una circolare ministeriale in materia), proprio per garantire il corretto svolgimento di eventuali incarichi di natura penale. Oggi, a mio avviso, troppo spesso  vengono rilasciate licenze di investigatore privato a persone che non hanno maturato la necessaria esperienza, addirittura ci sono casi in cui la licenza è stata rilasciata a soggetti che hanno lavorato solo per pochi mesi presso una agenzia investigativa! Stesso dicasi per la licenza di investigazione per le indagini penali che a volte viene rilasciata addiruttura contemporaneamente alla licenza per le investigazioni private comuni (art. 134 tulps) a soggetti che a mio modesto avviso non possono offrire le garanzie (ne al cliente ne a se stessi) necessarie per il corretto espletamento di investigazioni private particolarmente delicate come quelle penali. I &#8220;vecchi&#8221; dell&#8217;investigazione privata stanno aspettando con ansia l&#8217;imminente approvazione delle modifiche al TULPS che andranno a regolamentare e a stabilire i requisiti professionali minimi e le capacità tecniche per il  rilascio della licenza di Istituto di investigazione privata e di informazioni commerciali, oltre alla partecipazione di corsi di perfezionamento teorico pratico per coloro che sono in possesso della licenza da poco tempo. Un&#8217;altro indice dello spessore di un investigatore privato (sempre a mio modesto avviso), è l&#8217;offerta di servizi che vengono pubblicizzati e che nulla hanno a che vedere con l&#8217;investigazione. Infatti ci sono agenzie che pubblicizzano servizi che appartengono più alla sfera della sicurezza e della vigilanza piuttosto che alla sfera dell&#8217;investigazione, oltre al fatto non trascurabile che tali servizi per poter essere svolti (ed io aggiungo anche pubblicizzati) devono essere autorizzati nella tabella delle  tariffe.</p>
<p>Agenzie investigative molto grandi:</p>
<p>in completamento…………….</p>
<p>Agenzie investigative con ventennale esperienza:</p>
<p>in completamento………</p>
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		<title>Quanto costa un investigatore privato? Costi e tariffe agenzia investigativa.</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linvestigativa</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;onorario per l&#8217;espletamento delle investigazioni private sono quelle approvate dall&#8217; Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) competente e visibili nella &#8220;tabella delle tariffe&#8221; affissa presso la mia agenzia investigativa con sede a Porto Potenza Picena, Provincia di Macerata e presso il recapito sito a Civitanova Marche provincia di Macerata. Essa prevede una tariffa oraria minima ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;onorario per l&#8217;espletamento delle investigazioni private sono quelle approvate dall&#8217; Ufficio Territoriale del<br />
Governo (Prefettura) competente e visibili nella &#8220;tabella delle tariffe&#8221; affissa presso la mia agenzia investigativa con sede a Porto Potenza Picena, Provincia di Macerata e presso il recapito sito a Civitanova Marche provincia di Macerata.<br />
Essa prevede una tariffa oraria minima ed una massima a seconda degli orari in cui viene svolta l&#8217;investigazione,<br />
(notturno o diurno) e dei giorni, (festivo o feriale).<br />
Inoltre la tabella delle tariffe prevede il rimborso delle spese, viaggi, trasferte, ristoranti, hotel etc,.<br />
Molto spesso preferisco concordare con il cliente il costo dell&#8217;investigazione da svolgere prima di iniziare l&#8217;indagine, cioè nella fase del conferimento del mandato professionale in modo da evitare al cliente ogni possibile sorpresa in termini economici.<br />
L&#8217;onorario stabilito per svolgere l&#8217;indagine solitamente viene versato per il 50% al momento del conferimento dell&#8217;incarico ed il resto alla consegna dell&#8217;investigazione compiuta.<br />
Eventuali maggiorazioni dell&#8217;onorario che dovessero rendersi necessarie per il buon esito dell&#8217;investigazione o per il prolungamento in termini di tempo, vengono sempre preventivamente concordate con il cliente.</p>
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		<title>Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati.</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 18:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linvestigativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti vari]]></category>

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		<description><![CDATA[GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2005 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati. (Autorizzazione n. 6/2005). (Gazzetta Ufficiale N. 2 del 3 Gennaio 2006) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI </strong></p>
<p><strong>PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2005 </strong></p>
<p><strong>Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati. (Autorizzazione n. 6/2005).</strong></p>
<p>(Gazzetta Ufficiale N. 2 del 3 Gennaio 2006)</p>
<p align="center">IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>
<p>In  data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti,  presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott.  Giovanni Buttarelli, segretario generale;</p>
<p>Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;</p>
<p>Visto, in particolare, l&#8217;art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;</p>
<p>Considerato  che, ai sensi dell&#8217;art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e  gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo  previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il  consenso scritto degli interessati, nell&#8217;osservanza dei presupposti e  dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;</p>
<p>Visto  il comma 4, lett. c), del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i  dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza  consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento  medesimo è necessario per svolgere una investigazione difensiva ai sensi  della legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o  difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano  trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente  necessario al loro perseguimento, e che, quando i dati siano idonei a  rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell&#8217;interessato il  diritto sia di rango pari a quello dell&#8217;interessato, ovvero consista in  un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà  fondamentale inviolabile;</p>
<p>Considerato che il trattamento dei dati  in questione può essere autorizzato dal Garante anche d&#8217;ufficio con  provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di  titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);</p>
<p>Considerato che  le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate  uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli  interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli  provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del  trattamento;</p>
<p>Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni  in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2005, armonizzando  le prescrizioni già impartite alla luce dell’esperienza maturata;</p>
<p>Ritenuto  opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a  tempo determinato, ai sensi dall&#8217;art. 41, comma 5, del Codice, e, in  particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi;</p>
<p>Considerata  la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti  potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché  per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla  protezione dei dati personali sancito all&#8217;art. 1 del Codice;</p>
<p>Considerato  che il Garante ha rilasciato un&#8217;autorizzazione di ordine generale  relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale  (n. 2/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005), anche in riferimento alle  predette finalità di ordine giudiziario;</p>
<p>Considerato che numerosi  trattamenti aventi tali finalità sono effettuati con l&#8217;ausilio di  investigatori privati, e che è pertanto opportuno integrare anche le  prescrizioni dell&#8217;autorizzazione n. 2/2005 mediante un ulteriore  provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico  contesto dell&#8217;investigazione privata, anche al fine di armonizzare le  prescrizioni da impartire alla categoria;</p>
<p>Considerato che  ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante all&#8217;atto  della sottoscrizione del citato codice di deontologia e di buona  condotta in via di emanazione (art. 12 del Codice);</p>
<p>Visto l&#8217;art. 167 del Codice;</p>
<p>Visto  l&#8217;art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati  in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di  dati personali non possono essere utilizzati;</p>
<p>Visti gli articoli  31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all&#8217;Allegato  B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;</p>
<p>Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all&#8217;estero;</p>
<p>Visto l&#8217;art. 41 del Codice;</p>
<p>Visti gli atti d&#8217;ufficio;</p>
<p>Viste  le osservazioni dell&#8217;Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi  dell&#8217;art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;</p>
<p>Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;</p>
<p align="center">Autorizza</p>
<p>gli  investigatori privati a trattare i dati sensibili di cui all&#8217;art. 4,  comma 1, lett. d), del Codice, secondo le prescrizioni di seguito  indicate.</p>
<p>Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi  informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al  minimo l&#8217;utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in  modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei  singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati  anonimi od opportune modalità che permettano di identificare  l&#8217;interessato solo in caso di necessità, in conformità all&#8217;art. 3 del  Codice.</p>
<p><strong>1) Ambito di applicazione</strong></p>
<p>La  presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle  persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle  associazioni e agli organismi che esercitano un&#8217;attività di  investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e  integrazioni).</p>
<p><strong>2) Finalità del trattamento</strong></p>
<p>Il  trattamento può essere effettuato unicamente per l&#8217;espletamento  dell&#8217;incarico ricevuto dai soggetti di cui al punto 1) e in particolare:</p>
<p>a)  per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o  difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati  siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale  dell&#8217;interessato, deve essere di rango pari a quello del soggetto al  quale si riferiscono i dati, ovvero consistente in un diritto della  personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile;</p>
<p>b)  su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale,  per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da  utilizzare ai soli fini dell&#8217;esercizio del diritto alla prova (art. 190  del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397)</p>
<p>Restano  ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello  svolgimento delle investigazioni in relazione ad un procedimento penale o  per l&#8217;esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:</p>
<p>a) nell&#8217;ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005);</p>
<p>b)  relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita  sessuale (autorizzazione n. 2/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005);</p>
<p>c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione n. 3/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005);</p>
<p>d)  da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi  professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed  ausiliari (autorizzazione n. 4/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005);</p>
<p>e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione n. 7/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005).</p>
<p><strong>3) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono</strong></p>
<p>Il  trattamento può riguardare i dati sensibili di cui all&#8217;art. 4, comma 1,  lett. d) del Codice, qualora ciò sia strettamente indispensabile per  eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi  nell&#8217;ambito delle finalità di cui al punto 1), che non possano essere  adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di  natura diversa.</p>
<p>I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.</p>
<p><strong>4) Modalità di trattamento</strong></p>
<p>Gli  investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa  investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati. Tali  attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un  apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le  esclusive finalità di cui al punto 2).</p>
<p>L&#8217;atto di incarico deve  menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in  sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale  l&#8217;investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che  giustificano l&#8217;investigazione e il termine ragionevole entro cui questa  deve essere conclusa.</p>
<p>Fermi restando gli obblighi previsti dagli  articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del  Codice e dall&#8217;Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati  sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con  logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente  indispensabili in rapporto alle finalità di cui al punto 2).</p>
<p>L&#8217;interessato  o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata  ai sensi dell&#8217;art. 13 del Codice, ponendo in particolare evidenza  l&#8217;identità e la qualità professionale dell&#8217;investigatore, nonché la  natura facoltativa del conferimento dei dati.</p>
<p>Nel caso in cui i  dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare l&#8217;interessato e  acquisire il suo consenso scritto (art. 13, commi 1, 4 e 5 e art. 26,  comma 4, del Codice), solo se i dati sono trattati per un periodo  superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in  sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i  dati sono utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con  quelle precedentemente perseguite.</p>
<p>Il difensore o il soggetto che  ha conferito l&#8217;incarico devono essere informati periodicamente  dell&#8217;andamento dell&#8217;investigazione, anche al fine di permettere loro una  valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo  all&#8217;esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.</p>
<p>L&#8217;investigatore  privato deve eseguire personalmente l&#8217;incarico ricevuto e non può  avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all&#8217;atto  del conferimento dell&#8217;incarico.</p>
<p>Nel caso in cui si avvalga di  collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del  trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del  Codice, l&#8217;investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno  settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle  istruzioni impartite.Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati  strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.</p>
<p>Per  quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento dei  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere  effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute  nell&#8217;autorizzazione generale n. 2/2005 e, allorché rilasciata, in quella  prevista dall&#8217;art. 90 del Codice, in particolare per ciò che riguarda  le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici.</p>
<p>Il  trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni del codice  di deontologia e di buona condotta di cui all&#8217;articolo 135 del Codice in  via di definizione.</p>
<p><strong>5) Conservazione dei dati</strong></p>
<p>Nel  quadro del rispetto dell&#8217;obbligo previsto dall&#8217;art. 11, comma 1, lett.  e), del Codice i dati sensibili possono essere conservati per un periodo  non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l&#8217;incarico  ricevuto.</p>
<p>A tal fine deve essere verificata costantemente, anche  mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e  indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e  all&#8217;incarico conferito.</p>
<p>Una volta conclusa la specifica attività  investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta  eccezione per l&#8217;immediata comunicazione al difensore o al soggetto che  ha conferito l&#8217;incarico.</p>
<p>La mera pendenza del procedimento al  quale l&#8217;investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di  giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono,  di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei  dati da parte dell&#8217;investigatore privato.</p>
<p><strong>6) Comunicazione e diffusione dei dati</strong></p>
<p>I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l&#8217;incarico.</p>
<p>I  dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato,  salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell&#8217;atto di  incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei  compiti affidati.</p>
<p>I dati idonei a rivelare lo stato di salute  possono essere comunicati alle autorità competenti solo se è necessario  per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con  l&#8217;osservanza delle norme che regolano la materia.</p>
<p>I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi.</p>
<p><strong>7) Richieste di autorizzazione</strong></p>
<p>I  titolari dei trattamenti che rientrano nell&#8217;ambito di applicazione  della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta  di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si  intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.</p>
<p>Le  richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche  successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono  intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.</p>
<p>Il  Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per  trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente  provvedimento, salvo che, ai sensi dell&#8217;art. 41 del Codice, il loro  accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da  situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.</p>
<p><strong> <img src='http://linvestigativa.blog.tiscali.it/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Norme finali</strong></p>
<p>Restano  fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, ovvero da  norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o limiti in  materia di trattamento di dati personali e, in particolare:</p>
<p>a)  dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo a  distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o  su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell&#8217;attitudine  professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall&#8217;art. 10  (indagini sulle opinioni del lavoratore e trattamenti discriminatori)  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;</p>
<p>b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di infezione da HIV;</p>
<p>c) dalle norme volte a prevenire discriminazioni;</p>
<p>d)  dall&#8217;art. 734-bis del Codice penale, il quale vieta la divulgazione non  consensuale delle generalità o dell&#8217;immagine della persona offesa da  atti di violenza sessuale.</p>
<p>Restano fermi, in particolare, gli  obblighi previsti in tema di liceità e di correttezza nell&#8217;uso di  strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni  anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di  cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o  conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.</p>
<p>Resta  ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati  per l&#8217;esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede  giudiziaria, anche nell&#8217;ambito delle investigazioni relative ad un  procedimento penale. In tali casi, il Codice non si applica anche se i  dati sono comunicati occasionalmente ad una autorità giudiziaria o a  terzi, sempre che i dati non siano destinati ad una comunicazione  sistematica o alla diffusione (art. 5, comma 3, del Codice).</p>
<p><strong>9) Efficacia temporale e disciplina transitoria</strong></p>
<p>La  presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006  fino al 30 giugno 2007, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga  di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative  rilevanti in materia.</p>
<p>La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>
<p>Roma, 21 dicembre 2005</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Pizzetti</p>
<p>IL RELATORE<br />
Fortunato</p>
<p>IL SEGRETARIO GENERALE<br />
Buttarelli</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Agenzia Investigativa, Investigazioni su giovani per droga 0733880671 L&#8217;Investigativa Civitanova Marche Macerata</title>
		<link>http://linvestigativa.blog.tiscali.it/2010/09/20/agenzia-investigativa-investigazioni-su-giovani-per-droga-0733880671-linvestigativa-civitanova-marche-macerata/</link>
		<comments>http://linvestigativa.blog.tiscali.it/2010/09/20/agenzia-investigativa-investigazioni-su-giovani-per-droga-0733880671-linvestigativa-civitanova-marche-macerata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linvestigativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti vari]]></category>

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		<description><![CDATA[ l&#8217; Organizzazione mondiale della sanita&#8217; definisce droga &#8220;ogni sostanza chimica, naturale o artificiale che modifica la psicologia o l&#8217;attivita&#8217; mentale degli esseri umani&#8221;. Questo e&#8217; un piccolo dizionario per conoscere le droghe vecchie e nuove. Scoprirete che anche sostanze di uso comune in realtà&#8230; In costante aggiornamento BROWN E&#8217; un liquido di colore giallo o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> l&#8217; <strong><span>Organizzazione mondiale della sanita&#8217;</span></strong> definisce droga<em> &#8220;ogni sostanza chimica, naturale o artificiale che modifica la psicologia o l&#8217;attivita&#8217; mentale degli esseri umani&#8221;. </em><br />
Questo e&#8217; un piccolo dizionario per conoscere le droghe vecchie e nuove.<br />
Scoprirete che anche sostanze di uso comune in realtà&#8230;</p>
<p>In costante aggiornamento</p>
<p><strong><span>BROWN</span></strong> E&#8217; un liquido di colore giallo o marrone scuro, utilizzato per via endovenosa. Produce un effetto a breve termine di piacere e non fa sentire la fame. Prodotto nella Repubblica Ceca, non e&#8217; diffuso in Italia ma e&#8217; una sostanza <em>&#8220;tenuta sotto osservazione&#8221;. </em></p>
<p><strong><span>BUFO (ROSPO)</span></strong> Diffusa soprattutto negli Stati Uniti. Si tratta di un alcaloide estratto dal liquido delle ghiandole cutanee e paratiroidee del rospo Bufo e di alcune varieta&#8217; di pesci palla. Secondo le conoscenze scientifiche attuali il liquido secreto dal Bufo contiene <strong><span>ventisei principii</span></strong> tra cui l&#8217;adrenalina e bufotenina. Quest&#8217;ultimo componente e&#8217; di tipo allucinogeno e provoca effetti eccitanti simili all&#8217;anfetamina. La bufotenina e&#8217; presente anche nelle foglie e nei<br />
semi di Piptoderma peregrina ed in alcune specie di Amanita.</p>
<p><strong><span>CHAT</span></strong> E&#8217; un&#8217;erba coltivata nel corno d&#8217;Africa. Il principio attivo e&#8217; il Catinone che resiste nella pianta estirpata poco meno di 48 ore. Per questa ragione, <strong><span>lo spaccio e&#8217; concentrato attorno agli aeroporti </span></strong>internazioanli, soprattutto nel nord Italia. Assomiglia alla marijuana, ma ha foglie piu&#8217; carnose: tre, quattro fili (considerati una dose) costano sui sei euro. I consumatori sono soprattutto immigrati, poiche&#8217; nelle loro terre d&#8217;origine e&#8217; comune masticarlo</p>
<p><strong><span>COLLA</span></strong> Sono le <strong><span>droghe dei poveri</span></strong>, spesso dei bambini di strada, in Brasile come in Nepal, e da poco anche nei Paesi dell&#8217;Est. Si inalano i vapori di alcuni collanti e prodotti chimici, generalmente utilizzati in artigianato (concerie di pellame, botteghe per la riparazione di calzature)</p>
<p><strong><span>CRACK</span></strong> E&#8217; un derivato della cocaina che viene fumato e ha un effetto molto piu&#8217; rapido e piu&#8217; forte della polvere bianca. <strong><span>Molto diffuso negli Stati Uniti</span></strong>, non ha attecchito sul mercato italiano</p>
<p><span><strong>CRISTALLINA </strong></span>Pericolosissimo mix di cocaina (50-70%) e atropina</p>
<p><span><strong>CRYSTAL</strong></span> Uno dei nomi con cui viene indicata la sostanza allucinogena di provenienza chimica detta fenciclidina</p>
<p><strong><span>D.M.T.</span></strong> Ovvero la Dimetriltriptamina, sostanza cristallina incolore, ricavata dai semi di alcune piante delle Antille e dell&#8217;America del Sud. Si puo&#8217; ottenere anche per sintesi in laboratorio. La polvere ricavata dai semi viene utilizzata per via inalatoria: ad Haiti e&#8217; nota con il nome di cohoba</p>
<p><strong><span>ECSTASY</span></strong> Il principio attivo dell&#8217;ecstasy e&#8217; la molecola dell&#8217;Mdma, una metossianfetamina con una struttura simile a quella della mescalina, lo pschidelico contenuto nei bottoni del peyote. La sostanza e&#8217; conosciuta fin dal 1914 e pare venisse somministrata ai soldati per <strong><span>combattere la fame e il sonno</span></strong>. Dai tecnici e&#8217; definita &#8220;entactogena&#8221; cioe&#8217; caratterizzata da una potente azione di <strong><span>socializzazione</span></strong>. E&#8217; venduta in pasticche colorate e il suo prezzo varia</p>
<p><strong><span>EFEDRINA</span></strong> Sostanza estratta, fin dall&#8217;inizio del secolo, dalla pianta di Ephedra, molto diffusa in Europa, in Asia e nelle zone aride del Nord-America. La pianta contiene un alcaloide, l&#8217;efedrina appunto, utilizzato nella farmacopea ufficiale per combattere alcune malattie delle vie respiratorie, le patologie cardiovascolari e l&#8217;ipotensione.<br />
Attualmente c&#8217;e&#8217; una forte produzione di efedrina in laboratorio (Repubblica Ceca e di Estonia, Lettonia e Lituania) poiche&#8217; il procedimento e&#8217; meno costoso dell&#8217;estrazione dalla pianta. In Italia, la sostanza e&#8217; contenuta in un medicinale (a confezione inalante) molto diffuso. Produce effetti simili a quelli dati dall&#8217;adrenalina ed e&#8217; utilizzata <strong><span>anche come doping</span></strong>. Provoca <strong><span>forti danni al sistema nervoso centrale</span></strong>. Il sovradosaggio produce risultati del tutto opposti. L&#8217;efedrina e&#8217; la base per produrre il <strong><span>CAT</span></strong>, nome chimico metacatinone, bestia nera della Dea americana (l&#8217;interforce antidroga). Si puo&#8217; fare in un laboratorio casalingo, aggiungendo prodotti di uso domestico come il Drano, acido per lavandini, e i sali Epsom (cristalli per fare il bagno venduti in Usa). Il costo varia tra gli 80 e i 100<br />
dollari al grammo. Produce effetti di <span><strong>superpotenza e eccitazione. Ma anche paranoia, piaghe al naso, inappetenza e conseguenti perdite di peso</strong><span>o <strong><span>HB, liquid X, Gamma-oh, Scoop</span></strong> Sono solo alcuni dei nomignoli utilizzati nel mercato illecito delle sostanze stupefacenti per l’acido gammaidrossibutirrico. E’ una molecola presente naturalmente nell’organismo dei mammiferi, distribuita soprattutto nel cervello, ma anche in diversi organi e tessuti (reni, cuore, muscolatura e tessuto adiposo). La sua assunzione provoca, attraverso meccanismi ancora in gran pare sconosciuti, variazioni dei livelli di dopamina, serotonina e acetilcolina, tre molecole responsabili del trasporto degli impulsi nervosi che sono alla base del <strong><span>funzionamento del cervello</span></strong>. L’assunzione di GHB produce uno stato piacevole di rilassamento e tranquillità, aumento della sensualità, moderata euforia e tendenza alla loquacità; <strong><span>effetti molto simili a quelli dell’alcool</span></strong>, ma con il vantaggio dell’assenza del classico malessere post-sbornia. Le sensazioni piacevoli compaiono una mezz’ora dopo il consumo, scompaiono dopo circa tre ore e possono essere prolungate ripetendo l’assunzione. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio: da un effetto di piacevole stordimento si può passare inconsapevolmente e rapidamente a uno stato di <strong><span>incoscenza,</span></strong> al quale possono seguire convulsioni, vomito e depressione respiratoria, sino ad arrivare al coma e in casi estremi alla morte. Provoca dipendenza: quando si è instaurata l’abitudine ad assumere è difficile smettere e la dismissione dell’uso conduce ad una <strong><span>sindrome d’astinenza</span></strong> caratterizzata da insonnia, ansia, tremori e crampi muscolari</span></span></p>
<p>GHB</p>
<p><span><strong>GOTU KOLA</strong></span> Droga vegetale ricavata dalla Centella asiatica; l&#8217;assunzione provoca tachicardia, ipertensione, ansia, irritabilità e, a forti dosaggi, insonnia</p>
<p><strong><span>HOJA MADRE</span></strong> Droga vegetale ricavata dalla Calea zacatechichi, detta anche hoja de Dios; l&#8217;assunzione a forti dosaggi provoca tachicardia, ipertensione, ansia, irritabilità e insonnia</p>
<p><span><strong>ICE</strong></span> Molecola amfetamino-simile reperibile in forma di cristalli molto simili a quelli prodotti dal ghiaccio</p>
<p><strong><span>LATTUGA SILVESTRE</span></strong> Droga ricavata dalla Lactuca virosa; l&#8217;assunzione inibisce la libido</p>
<p><strong><span>KAVA o KAWA</span></strong> Droga ricavata dalla pianta omonima (Piper mesthysticum) della famiglia delle Piperacee diffusa in Polinesia e nelle Hawai; l&#8217;assunzione a forti dosaggi provoca tachicardia, ipertensione, ansia, irritabilità e insonnia. Da notare che a bassi dosaggi è ansiolitica e sedativa. È stata comunque accertata la sua <strong><span>tossicità epatica</span></strong> in pratica distrugge il fegato.</p>
<p><strong><span>YOHIMBE o IOHIMBE</span></strong> Droga ricavata dalla corteccia di una Rubiacea (Corynanthe yohimbe) dell&#8217;Africa tropicale; l&#8217;assunzione provoca ansia, vomito, nausea, tachicardia, ipertensione, vertigini e irritabilità<span><span> </span></span></p>
<p><strong><span>LSD</span></strong> Ovvero dietilamine di acido lisergico, scoperto nel 1943 dallo scienziato <span><strong>Albert Hoffmann</strong></span> nei laboratori<br />
svizzeri della Sandoz. Il suo consumo e&#8217; stato legato negli anni Sessanta alla cultura psichedelica. In Italia e&#8217; diffuso Lsd 25, versione piu&#8217; leggera del 49 che si trova soprattutto in Inghilterra</p>
<p><span><strong>MUIRAPUAMA o MIRAPUAMA</strong></span> Droga ricavata da un albero (Lyriosma ovata) della famiglia delle Olacacee che cresce nel Brasile settentrionale, in Cile e in Guiana; l&#8217;assunzione provoca tachicardia, ipertensione, ansia, irritabilità e, a forti dosaggi, insonnia</p>
<p><strong><span>PEYOTIL</span></strong> E&#8217; una specie di cactus, che cresce spontaneamente in natura, nelle zone desertiche del Messico settentrionale. Conosciuto fin dall&#8217;antichita&#8217;, e&#8217; stato sempre utilizzato dalle popolazioni indigene durante le cerimonie rituali per conseguire <strong><span>effetti allucinogeni, visivi ed uditivi:</span></strong> contiene, infatti, l&#8217;alcaloide <span><strong>Mescalina</strong></span>, generalmente assunta<br />
per via orale. Poco diffuso in Italia</p>
<p><strong><span>PERVITIN</span></strong> E&#8217; una polvere bianca, solubile in acqua, da iniettare. Viene utilizzata in media ogni sei ore. La dose e&#8217; intorno ai duecento milligrammi ma dipende dalla qualita&#8217; e dal grado di purezza del prodotto. Usato anche nelle cura delle patologie respiratorie curate con l&#8217;Efedrina. Gli effetti, piu&#8217; potenti se il Pervitin contiene delle impurita&#8217; sono: sensazione di benessere, euforia ed energia, si perde totalmente la fame, la sete e non si avverte il sonno</p>
<p><strong><span>POPPER</span></strong> E&#8217; una droga da aspirare, si vende per lo piu&#8217; nei sexy shop all&#8217;estero, provoca eccitazione e l&#8217;effetto dura pochi secondi</p>
<p><strong><span>PSILOCIBINA</span></strong> Estratta da alcune varieta&#8217; di funghi, presenti soprattutto in Messico, usata dagli sciamani nell&#8217;aerea di Oaxaca. Entrata nel movimento pschidelico, ha forti proprieta&#8217; di modifica della percezione e di tipo allucinatorio</p>
<p><strong><span>RED BULL E SIMILI</span></strong> Sono bibitoni di acqua e sostanze attive. Classificate come <strong><span>&#8220;bevande energetiche&#8221;</span></strong>, sono legali e possono essere acquistate ovunuqe. Tra i componenti della bibita c&#8217;e&#8217; la caffeina (320 mg per litro, equivalente a 5 tazze di caffe&#8217;) e la taurina, un aminoacido estratto dalla bile del toro. Produce un effetto eccitante</p>
<p><span><strong>ROSA LISERGICA</strong></span> Droga vegetale ottenuta dalla Argyreia nervosa, la cui assunzione causa nausea e vomito</p>
<p><span><strong>SHABOO</strong></span> Eccitante a base metilamfetamina cloridrato caratterizzata da un elevatissimo grado di purezza, un grammo equivale a diverse dosi di cocaina</p>
<p><span><strong>SKA PASTORA</strong></span> Droga (detta anche hierba de la virgin) derivata dalla Salvia divinorum, la cui assunzione ad alti dosaggi causa distorsioni nella percezione spazio-temporale; se fumata, provoca gravi irritazioni a naso, bocca e gola</p>
<p>Dizionario tratto in parte dal sito dell&#8217;associazione Exodus, Exodus.it</p>
<p>L’Investigatore privato Daniele Sbrollini opera da oltre vent’anni nel settore delle investigazioni private, ha ricoperto la carica di segretario generale nell&#8217;associazione nazionale degli investigatori privati denominata Federpol, ha organizzzato e partecipato a numerosi Convegni di studio nazionali e regionali. Dispone di diversi attestati di frequenza a seminari di studio. Svolge le investigazioni sia in Italia che all’estero ed in particolare nelle seguenti regioni e citta: Marche, Macerata, Civitanova Marche, Ascoli Piceno, S. Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Urbino,Umbria, Perugia, Foligno, Terni, Assisi, Spoleto,Emilia Romagna, Riccione, Rimini, Cattolica, Bologna, Padova, Ravenna, Ferrara,Lazio,Viterbo, Rieti, Roma,Abruzzo, L&#8217;Aquila, Pescara, Teramo, Giulianova,Toscana, Firenze, Pisa, Livorno.</p>
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		<title>Investigazioni private per assenteismo, malattia, doppio lavoro, concorrenza sleale. Agenzia L&#8217;Investigativa Macerata 0733880671</title>
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		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linvestigativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argomenti vari]]></category>

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		<description><![CDATA[Molte aziende si rivolgono all’investigatore privato, agenzia investigativa a causa delle troppe e prolungate assenze effettuate dai propri dipendenti dal posto di lavoro.Molto spesso le assenze vengono giustificate da certificati medici che spesso concedono periodi prolungati di astensione dal lavoro, destando nel datore di lavoro sospetti sulla sincerità delle motivazioni addotte. A volte a l’investigatore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molte aziende si rivolgono all’investigatore privato, agenzia investigativa a causa delle troppe e prolungate assenze effettuate dai propri dipendenti dal posto di lavoro.Molto spesso le assenze vengono giustificate da certificati medici che spesso concedono periodi prolungati di astensione dal lavoro, destando nel datore di lavoro sospetti sulla sincerità delle motivazioni addotte. A volte a l’investigatore privato viene riferito che altri dipendenti o conoscenti hanno casualmente visto il soggetto “malato” intento a svolgere sport non confacenti al suo stato cagionevole di salute o addirittura impegnato a praticare altra attività lavorativa, talvolta palesemente concorrenziale con quella ufficiale e primaria.Il titolare dell’azienda visto lo stato delle cose si rivolge magari dopo aver consultato il proprio legale all’investigatore privato titolare di una agenzia investigativa, al quale conferirà specifico mandato atto ad accertare cosa faccia il dipendente durante i periodi di malattia, verificando se le assenze siano realmente giustificate.L’investigatore privato si farà dare tutte le informazioni necessarie e conosciute dal titolare dell’azienda e l’indagine ha quindi inizio e solitamente è opportuno effettuare dei primi accertamenti e investigazioni atti a verificare e integrare quando già fornito dal cliente.Infatti il titolare della ditta quasi sempre in buona fede, potrebbe fornire dati inesatti, sbagliati o addirittura fuorvianti.Oltre alle investigazioni specifiche, potrebbe essere utile una ricerca camerale per accertare se il domandato sia o meno titolare o socio di una azienda.A volte questa ricerca può fornire risultati strepitosi ai fini della risoluzione dell’indagine, come ad esempio la titolarità da parte della persona oggetto delle investigazioni private, di una impresa che svolge la stessa attività praticata dall’azienda committente! Se così fosse, oltre ad ottenere il certificato comprovante tale iscrizione, l’investigatore privato si reca presso la sede, ufficio, cantiere individuato, per farsi fare un preventivo scritto e datato per i servizi da loro svolti magari stilato di proprio pugno e durante i giorni della sua malattia e/o usufruire di tale attività, così divenendo suoi clienti e magari poterlo osservare all’opera. Successivamente si pretenderà la fattura diventando così testimoni a tutti gli effetti potendo fornire prove documentali. Ma il più delle volte la visura camerale da esito negativo allora l’investigatore privato con molta cautela e riservatezza può praticare un primo sopralluogo informativo nei pressi del domicilio del richiesto, nell’intento di carpire qualche informazione da vicini, portiere, esercente ect,se questi vi abiti realmente, trascorra le giornate in malattia e tutto quanto utile all’investigazione che stiamo svolgendo. Il più delle volte se il reperimento delle informazioni è ben argomentato e giustificato e si saranno ponderate e preparate in precedenza le motivazioni e le domande da porre si riesce ad ottenere notizie molto utili per l’investigazione privata che stiamo svolgendo. Naturalmente le risposte saranno le più disparate, sta in malattia, lo trova dal fratello, va spesso a passeggio, lo può trovare dalle ore alle ore, ect. In virtù di esse, se positive per la nostra investigazione potremmo proseguire nell’approfondimento dei fatti e nel reperimento di prove inconfutabili. Successivamente il datore di lavoro, in funzione della nostra relazione scritta e dettagliata e degli eventuali allegati potrebbe licenziare il dipendente che solitamente ricorre avverso il provvedimento. Di conseguenza l’investigatore privato deve prestare la massima attenzione nello svolgimento dell’investigazione ed essere esaurienti, esatti, precisi, circostanziati e forniti di prove inoppugnabili. Infatti, spesso la parte, ovviamente in questi casi “avversa”, tramite il proprio legale, sindacato, cercherà ogni appiglio, ed è solita invocare alcuni articoli della Costituzione della Repubblica come ad esempio: (principi fondamentali: 1/2/4; rapporti economici: 35) Dello statuto dei lavoratori 2/3/5 e altri della cosiddetta legge sulla privacy675/96 ora codice della privacy ma: L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in proposito si è già espressa, dichiarando lecito l’operato dell’investigatore privato autorizzato nelle circostanze sopra illustrate; aggiungendo che l’uso delle informazioni adoperate da parte del datore di lavoro ed ottenute trami l’investigatore privato, atte a soddisfare la legittima esigenza di far valere un proprio diritto in sede giudiziaria (art.10 punto 4 e art.20 lett. g) è lecito anche senza il consenso dell’interessato (art.12 lett. h). Da parte sua il Magistrato persino con una sentenza della suprema corte di cassazione la n.5407 del 6/6/90, ha giudicato lecita l’attività di indagine effettuata dall’investigatore privato, per conto di un datore di lavoro e carico di un dipendente assente per malattia. Se le investigazioni sopra citate non avessero fornito i risultati ipotizzati, si potrà effettuare un accurato servizio e riservato servizio di pedinamento a carico del richiesto, durante i giorni della sua malattia, atto ad accertare se egli: esca o meno dalla propria abitazione; ove si rechi; in compagnia o da solo, a piedi o alla guida di veicoli; pratichi particolari attività sportive magari a livello agonistico; svolga mansioni lavorative in proprio per conto terzi, concorrenziali a quelle dall’azienda della quale è dipendente. Intuitivamente, secondo i casi, esistono altre tecniche investigative che l’investigatore privato giudicherà se è o meno il caso di eseguire. Inoltre l’investigatore privato non dovrà mai innamorarsi dell’ipotesi colpevolista, infatti non è scritto da nessuna parte che un onesto lavoratore debba obbligatoriamente esplicare altre attività lavorative durante il periodo di malattia. L’Investigatore privato Daniele Sbrollini opera da oltre vent’anni nel settore delle investigazioni private, ha ricoperto la carica di segretario generale nell&#8217;associazione nazionale degli investigatori privati denominata Federpol, ha organizzzato e partecipato a numerosi Convegni di studio nazionali e regionali. Dispone di diversi attestati di frequenza a seminari di studio. Svolge le investigazioni sia in Italia che all’estero ed in particolare nelle seguenti regioni e citta: Marche, Macerata, Civitanova Marche, Ascoli Piceno, S. Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Urbino,Umbria, Perugia, Foligno, Terni, Assisi, Spoleto,Emilia Romagna, Riccione, Rimini, Cattolica, Bologna, Padova, Ravenna, Ferrara,Lazio,Viterbo, Rieti, Roma,Abruzzo, L&#8217;Aquila, Pescara, Teramo, Giulianova,Toscana, Firenze, Pisa, Livorno.</p>
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